Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4589 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7827-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 30/01/08, depositata il

07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di A. G. a C.A. (che non hanno resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e SSN in relazione all’anno di imposta 1996, la C.T.R. Sicilia dichiarava l’inammissibilità dell’appello, notificato il 12.7.2005 avverso sentenza depositata il 10.3.2003, peraltro aggiungendo che la sentenza di primo grado doveva ritenersi ben motivata e che l’appello era generico.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, si sostiene che nella specie doveva ritenersi applicabile la sospensione dei termini di cui alla norma citata) è manifestamente fondato, posto che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, secondo periodo, i termini “per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio” concernenti liti che (come nella specie) possono essere definite ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, sono sospesi (sempre che non sia stata presentata dal contribuente istanza di trattazione, circostanza nella specie non emergente) fino al 1 giugno 2004. E’ da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il computo del termine è eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (e, analogamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 38, comma 3), integrati dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1 gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione, determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto degli articoli sopra citati, con la precisazione che se, per effetto di tale recupero, il termine effettivo d’impugnazione (tenuto conto della sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2004 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere spostata di tanti giorni quanti sono necessari per completarne il computo (v. Cass. n. 21779 del 2005).

Il secondo motivo di ricorso deve invece ritenersi inammissibile alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale è carente del potere di esame nel merito il giudice che (come nella specie) abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile il gravame o la domanda (ovvero abbia declinato la propria giurisdizione o competenza), col duplice corollario della inammissibilità (per difetto di interesse) della impugnazione proposta dalla parte (anche) contro tali giuridicamente irrilevanti affermazioni sul merito e viceversa della ammissibilità dell’impugnazione che censuri la sola statuizione pregiudiziale (v.

SU n. 3840 del 2007).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, dichiarando inammissibile il secondo, e la utenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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