Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4588 del 24/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7033-2009 proposto da:
A.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GLENDI CESARE, giusta procura speciale per atto Notaio Giambattista
Coltraro di Augusta dell’11/03/2009, rep. n. 3193, allegata in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 14/01/08, depositata
il 28/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l’Avvocato Carlo Albini, (delega avv. Luigi Manzi), difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente l’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha
concluso per la cassazione della sentenza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. A.M.P. propone nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che non ha resistito) ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef in relazione all’anno di imposta 1992 – con riguardo a reddito di partecipazione a società di persone -, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.
2. Il secondo motivo di ricorso (che deve essere esaminato per primo ponendo una pregiudiziale di rito e col quale tra l’altro si deduce violazione del litisconsorzio necessario originario tra soci e società di persone con riguardo ad accertamento di maggior reddito) è manifestamente fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).
Non risultando che la socia abbia prospettato questioni di carattere personale, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata in questa sede (sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte), deve essere cassata – restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado -, con rinvio alla C.T.P. di Siracusa affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.
Rilevato che la citata sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, va disposta la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Siracusa. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011