Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4588 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 01/02/2017, dep.22/02/2017),  n. 4588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9307-2012 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MACCHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO CUOMO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 16/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CENTRO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che preliminarmente chiede di verificare la

notifica del ricorso e nel merito rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 31/7/11, pronunciata il 20/1/2011 e depositata il 16/2/2011, che ha accolto l’appello di Equitalia Gerit s.p.a. avente ad oggetto la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, con cui era stata dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà di Vincenzo S., per alcune cartelle di pagamento asseritamente non notificate.

Il Giudice di appello, in particolare, osservava che l’Agente della riscossione, contumace nel primo giudizio, aveva dimostrato la intervenuta notifica delle cartelle esattoriali, la cui mancata impugnazione nei termini aveva reso incontestabile il debito tributario del contribuente, che non sussisteva la dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per omessa notificazione del preavviso di iscrizione, stante la inapplicabilità della disposizione, non essendo stata intrapresa alcuna procedura espropriativa ai danni dello S..

L’intimata Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Gerit s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 31, avendo la CTR tratto in decisione la causa all’udienza del 18 novembre 2010 e poi pronunciato la decisione “all’udienza del 20 gennaio 2011”, come riportato nella sentenza, che risulta depositata il 16 febbraio 2011, senza che di tale – successiva – udienza fosse data comunicazione alle parti.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’eccepita nullità della procura rilasciata al procuratore dell’Agente della riscossione, avv. F., da parte del dott. M.G., in mancanza di documentazione comprovante i poteri soggetto del delegante.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al dedotto difetto di titolarità, in capo al contribuente, del terreno gravato dalla formalità in quanto, alla data (5/3/2007) di iscrizione dell’ipoteca, il bene era oggetto di ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di Roma, per violazioni urbanistiche, provvedimento revocato solo in epoca successiva (20/4/2007) con determinazione dirigenziale.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, avendo la CTR ritenuto superabile la dedotta mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sulla scorta della produzione documentale dell’Agente della riscossione, costituta, secondo quanto riportato in sentenza, da “una serie disordinata di fotocopie di avvisi di ricevimento tornati al mittente per compiuta giacenza, ed una serie di pagine estratte dal proprio sistema informatico che attesterebbero l’avvenuta notifica a mezzo posta delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria”. Assume il ricorrente che “senza la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell’avvenuta notificazione non è possibile individuare il contenuto dell’atto che sarebbe stato notificato al contribuente”.

Va disatteso il primo motivo di doglianza in quanto, dal processo verbale di udienza del 18 novembre 2010 – I’ esame diretto degli atti è consentito dal tipo di censura formulata dal ricorrente che rende la Corte di cassazione giudice anche del fatto – si ricava che il collegio giudicante, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, ha deliberato la decisione della causa nella camera di consiglio del 20 gennaio 2011, senza che fosse tenuta alcuna ulteriore udienza, e la circostanza che la camera di consiglio sia stata tenuta oltre i 30 giorni dalla data in cui la causa venne riservata in decisione non è causa di nullità della sentenza, ma semmai può assumere rilievo disciplinare (Cass. n. 4776/2002).

Va disatteso anche il secondo motivo di doglianza in quanto il vizio di omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve invece essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, e poichè nella specie la CTR ha deciso nel merito la causa, ha ritenuto – implicitamente – ammissibile il gravame in quanto validamente proposto da Equitalia Gerit s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato dott. M.G., il quale ha rilasciato la procura alle liti all’avv. F.F.F. (circostanza anche riportata nell’atto contenente le controdeduzioni e l’appello incidentale dello S.), in forza del potere rappresentativo di natura sostanziale derivante dalla carica – pacificamente ricoperta, non essendo state denunziate specifiche limitazioni, risultanti dalla legge o dall’atto costitutivo,in relazione al rapporto dedotto in giudizio.

Difetta di autosufficienza il terzo motivo di doglianza.

Ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 c.p.c., affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta è avvenuta sin dalle difese di primo grado, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nell’intero giudizio di merito, mentre, nella specie, lo S. non individua l’allegazione con la quale sarebbe stata introdotta e mantenuta nella controversia, sia nel ricorso introduttivo che nell’atto di appello, la questione concernente la titolarità dell’immobile, al momento dell’iscrizione del vincolo, perchè oggetto di una ordinanza, successivamente revocata, di acquisizione al patrimonio comunale per violazioni della normativa urbanistica.

Passando all’esame del quarto motivo, nella impugnata decisione non ricorre alcuna violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e segnatamente del penultimo comma della disposizione, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

Vanno, infatti, ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e richiamati anche nella sentenza impugnata, per i quali “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014 ed altre più recenti).

In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sostiene il ricorrente, che l’Agente della riscossione produca l’originale o la copia della cartella di pagamento notificata, nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.

Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per il quale, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014; ord. n. 20786/14; n. 9111/2012, nonchè Cass. n. 20027/2011, dove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza).

Va, perciò, affermato che, pur essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (Cass. n. 23213/2014), ” in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione ” (Cass. 9246/2015).

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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