Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4588 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19488-2018 proposto da:

L.V., in qualità di titolare dell’omonima ad oggi

cessata impresa individuale denominata CARROZZERIA L. RODOLFO

DI L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G.

MAZZINI 114-B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GUIDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUSCATE, in persona del Sindaco pro tempore nonchè legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1395/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2008, il Comune di Buscate propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 572/2008 emesso dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, su istanza di L.R., titolare dell’impresa individuale Carrozzeria L.R., per il pagamento di importi fondati su fatture relative all’attività di recupero e custodia di sei veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi per infrazioni al codice della strada.

A fondamento dell’opposizione, il Comune, pur ammettendo di essersi avvalso in alcune occasioni dell’attività della carrozzeria L., contestò la circostanza del presunto affidamento alla predetta di alcuni veicoli, mentre per altri considerava erronea la determinazione del periodo di custodia ed arbitrarie, oltre che infondate, le tariffe applicate nelle fatture azionate in via monitoria. Eccepì infine l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell’art. 2948 c.c.

La Carrozzeria L. si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento dell’eccezione circa le tariffe applicate, verificata la legittimità costituzionale della diversa tariffa ritenuta applicabile, chiese la riduzione del credito ingiunto.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2488/2015, rilevando l’assenza di un contratto di custodia in forma scritta, ha accolto l’opposizione del Comune di Buscate, revocando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1395/2018, depositata il 2 marzo 2018.

Il giudice del secondo grado, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto che, per tre dei veicoli cui si riferivano le fatture indicate nel decreto ingiuntivo (Peugeot, Fiat Ducato, Ford Transit) poteva ritenersi instaurato tra le parti un rapporto privatistico da inquadrare nell’ambito del contratto di deposito, sussistendo riscontri documentali circa l’affidamento degli stessi veicoli alla Carrozzeria L. da parte della Polizia Municipale.

Tuttavia, la Corte d’appello ha ugualmente rigettato la pretesa creditoria della stessa Carrozzeria, ritenendo impossibile verificare la congruità delle tariffe applicate.

Al riguardo, la Corte ha infatti evidenziato che il L. non aveva fornito alcuna specificazione o evidenza documentale delle tariffe prefettizie che sosteneva di aver applicato, nè aveva provato in alcun modo il presunto accordo con l’Amministrazione in ordine agli importi da riconoscersi,ovvero i prezzi concretamente praticati per analoga attività nelle altre occasioni in cui il Comune di Buscate si era avvalso della sua carrozzeria.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, il signor L.V.” in qualità di titolare della cessata impresa individuale Carrozzeria L.R. di L.V. (già Carrozzeria L. di L.R.).

3.1. Resiste con controricorso il Comune di Buscate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame dei documenti da cui emergeva che la Carrozzeria L. avrebbe prodotto in giudizio le tariffe prefettizie applicate nelle fatture azionate in sede monitoria (docc. 4-7 allegati alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio).

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, inoltre, nelle fatture sarebbe stata indicata analiticamente l’applicazione delle suddette tariffe.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè il ricorrente non trascrive nel ricorso le fatture sulla base del quale ha agito in via monitoria, con la conseguenza che in questa sede non è possibile verificare se le stesse fatture indicassero effettivamente le modalità di calcolo applicate, in modo da consentire la valutazione della congruità di quanto in esse richiesto.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame dei dati documentali da cui emergeva l’esistenza di elementi probatori circa la pregressa conforme applicazione delle suddette tariffe per analoghe prestazioni rese fra le medesime parti.

Il ricorrente, con l’atto di appello, aveva infatti depositato una serie di documenti da cui emergeva che il Comune di Buscate, a fronte di analoghe prestazioni, aveva pagato senza alcuna contestazione fatture in cui erano applicate le medesime tariffe prefettizie.

Il motivo è inammissibile.

E’ infatti lo stesso ricorrente a riconoscere di aver prodotto i suddetti documenti solo con l’atto introduttivo dell’appello, in violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello non ha tenuto conto di tale produzione.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di dati documentali da cui emergeva che anche ulteriori autoveicoli (Peugeot, Lancia Prisma, Ford Transit) erano assoggettati a sequestro amministrativo.

La Carrozzeria La. aveva infatti prodotto una lettera nella quale il Comune di Buscate rideterminava gli importi dovuti in relazione a tali veicoli applicando il D.L. n. 269 del 2003, art. 38.

Tale lettera avrebbe costituito riconoscimento del debito e avrebbe altresì permesso di ritenere applicabili alle prestazioni rese dal L. le tariffe prefettizie emesse in base al D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12.

Infatti, la norma richiamata nella lettera del Comune per rideterminare gli importi, che derogava proprio alle predette tariffe prefettizie, era poi stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 92/2013, con conseguente riespansione delle tariffe derogate.

Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe viziata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dell’art. 2213 C.d.S., dell’art. 394 reg. esec. att. C.d.S., nonchè del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 8.

Alla luce di tali norme e della giurisprudenza di legittimità, il Comune di Buscate, quale ente proprietario della strada, avrebbe dovuto provvedere al pagamento del L. per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi.

Le argomentazioni relative al preteso riconoscimento, da parte del Comune, del debito inerente ai veicoli indicati (per due dei quali la Corte territoriale aveva peraltro già riconosciuto l’esistenza del rapporto di custodia), nonchè dell’applicabilità delle tariffe D.P.R. n. 571 del 1982, ex art. 12 sono inammissibili perchè non consentono di superare il fatto, affermato dalla Corte, che le fatture su cui si basava il decreto ingiuntivo opposto non specificavano le modalità di calcolo applicate.

Nè, in ogni caso, la normativa evocata dal ricorrente specifica alcunchè circa i corrispettivi applicabili a fronte dell’attività di custodia da parte di privati di veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

4.4. Con il quarto motivo, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione al combinato disposto dell’art. 115 c.p.c., art. 159 C.d.S., artt. 354 e 397 reg. att. C.d.S..

Il Comune di Buscate non avrebbe mai affermato l’applicabilità di tariffe diverse da quelle applicate dalla Carrozzeria, non avendo nemmeno allegato l’esistenza di proprie tabelle tariffarie per la custodia dei veicoli rimossi, predisposte ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 159 e 215 nonchè dell’art. 397 del relativo Regolamento di attuazione.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di attuazione, non attinenti alla fattispecie, in quanto nulla dispongono in merito alle tariffe applicabili per la custodia, a favore di una Amministrazione comunale, di veicoli soggetti a fermo o a sequestro amministrativo.

Nè rileva la circostanza che il Comune di Buscate non abbia indicato quali tariffe sarebbero state applicabili per il servizio di custodia, in alternativa a quelle prefettizie D.P.R. n. 571 del 1982, ex art. 12.

Infatti, la Corte d’appello ha respinto la pretesa del L. evidenziando che, come specificamente contestato dal Comune opponente, le fatture azionate in via monitoria non indicavano adeguatamente le modalità di calcolo con cui si era pervenuti alla somma finale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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