Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4588 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8919-2019 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTENERO

SABINO, 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCO AGOSTINELLI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1684/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1684/2018 depositata il 25-9-2018 la Corte d’appello di Torino ha accolto parzialmente l’appello proposto da T.F. avverso la sentenza di pronuncia della separazione personale dei coniugi del Tribunale di Novara n. 72-2017 e, per quanto ancora di interesse, ha revocato l’assegno di mantenimento in favore di R.P. dell’importo di Euro 250, oltre rivalutazione annuale Istat. La Corte territoriale ha rilevato che l’ex moglie aveva una propria attività economica di parrucchiera, da cui conseguiva ricavi superiori a quelli dichiarati, in base a quanto desunto da una serie di indici presuntivi, ed ha, quindi, ritenuto dimostrata l’autosufficienza economica dell’ex moglie, considerando anche la sua età giovanile e la sua professionalità specifica, ed ha ritenuto insussistente un’evidente sproporzione tra i redditi degli ex coniugi, confrontate le condizioni patrimoniali degli stessi, nonchè tenuto conto che l’ex moglie aveva la disponibilità della casa coniugale. La Corte territoriale ha ritenuto tardive, in quanto svolte solo in comparsa conclusionale, e pertanto inammissibili le allegazioni della R. in ordine alla cessazione della sua attività di parrucchiera ed al suo stato di salute.

2. Avverso la citata sentenza R.P. propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso da T.F.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. La ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e/o

falsa applicazione di norme di diritto, nonchè contraddittoria/irragionevole motivazione in ordine alla statuizione di revoca dell’assegno di mantenimento in suo favore. Rileva che dalla visura camerale prodotta in causa si evince che la ricorrente ha cessato l’attività di parrucchiera nel gennaio 2017 ed è disoccupata dal 3-5-2017. Deduce l’errata valutazione delle risultanze probatorie da parte della Corte territoriale, in particolare della situazione reddituale degli ex coniugi per quanto si evince anche solo considerando i redditi documentati nel primo grado di giudizio, da cui risulta un’evidente squilibrio reddituale tra le parti. La ricorrente rimarca che in ogni caso il suo reddito si era azzerato, stante il suo stato di disoccupazione, ed infine rileva che i documenti prodotti in allegato alla comparsa conclusionale sono utilizzabili e decisivi ai fini della conferma, ed anzi dell’aumento, dell’assegno di mantenimento in suo favore. Richiama, a tale ultimo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte in materia di famiglia, secondo la quale, a suo avviso, il deposito di documentazione è svincolato dalle decadenze e preclusioni di un ordinario processo d’appello.

3.1. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè contraddittoria/irragionevole motivazione in ordine alla statuizione di parziale compensazione delle spese di lite, compensate per un terzo e poste a carico della R., ritenuta prevalentemente soccombente, per i residui due terzi. Rileva che il soggetto prevalentemente soccombente, per due terzi, era il T., il cui appello era stato accolto solo parzialmente, ossia solo con riferimento alla revoca dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie, mentre era stato rigettato in ordine alle domande di mantenimento della prole minore e dell’assegnazione della casa coniugale.

4. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 4.1. La censura è inammissibile sia nella parte in cui non è precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito (Cass. n. 4905/2020), sia perchè mediante la formale denuncia del vizio di violazione di legge si sollecita, in realtà, una diversa ricostruzione fattuale e una rivalutazione del merito, in ordine all’autosufficienza economica della ricorrente, ritenuta, motivatamente, sussistente dalla Corte territoriale (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019). Inoltre la doglianza non si confronta con il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata, nella parte in cui la ricorrente afferma che in ogni caso il suo reddito di Euro 8.000, accertato in primo grado, sia manifestamente sproporzionato rispetto a quello dell’ex marito. Infatti la Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile ove adeguatamente motivato, come nella specie, ha ritenuto inattendibile il reddito dichiarato dalla ricorrente, affermando la ricorrenza di plurimi indici presuntivi (acquisto recente di autovettura di valore di Euro 24.000, comproprietà del negozio ove esercitava l’attività in proprio, pagamento delle spese della casa di abitazione di non trascurabile entità) da cui era dato desumere il ricavo effettivo di redditi superiori.

4.2. La censura è infondata nella parte concernente le deduzioni sulla produzione documentale allegata dalla R. alla comparsa conclusionale d’appello.

Detta produzione è stata correttamente ritenuta tardiva dalla Corte di merito, in quanto il giudizio di separazione, a cui si applica il rito previsto per il giudizio di divorzio in virtù della L. n. 74 del 1987, art. 23, si svolge secondo il rito camerale e l’acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali (cfr. Cass. Sez. 1, Cass.n. 5876/2012; n. 6562/2014; n. 16864/2017; n. 11319/2005; Corte Cost. n. 543/1989). La preclusione processuale, seppure non operante nel corso del giudizio di secondo grado, ma solo fino all’udienza di discussione, discende anche dal raccordo con il principio di ragionevole durata del processo, e nella specie neppure è invocabile il potere ufficioso del giudice di merito, perchè non si verte in tema di situazioni indisponibili, come nel caso di provvedimenti sui figli, essendo solo la tutela degli interessi morali e materiali della prole sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti. Peraltro i documenti richiamati in ricorso sono di data anteriore o concomitante all’instaurazione del giudizio d’appello (notificato ad aprile 2017 – il giudizio di primo grado è iniziato nel 2014) e quindi la ricorrente avrebbe potuto e dovuto produrli con la costituzione in appello o comunque nel corso del giudizio di secondo grado, in modo da consentire la rituale instaurazione del contraddittorio sui nuovi fatti allegati in ordine alla sua mutata condizione lavorativa.

5. Il secondo motivo è inammissibile sia perchè non è precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito (Cass. n. 4905/2020), sia perchè non è sindacabile la decisione discrezionale del giudice di merito sulla concreta ripartizione tra le parti della compensazione parziale, ove legittimamente disposta.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale fondata sul criterio costituito dal principio di causalità (Cass. n. 19613/2017), criterio al quale la Corte d’appello si è attenuta, imputando all’attuale ricorrente e in allora appellata gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito alla pretesa fondata, con la decurtazione di una quota, determinata in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., che è stata esclusa dalla ripetibilità in favore della parte appellante vittoriosa,.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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