Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4587 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4587 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23132/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro
Consorzio Sport Point Group, in persona del legale rappresentante pro tempore
intimato E
Equitalia Sud spa (già Gest Line Riscossioni spa), in persona del legale

Data pubblicazione: 28/02/2018

rappresentante pro tempore
-intimataavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
depositata il 7 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017 dal

RITENUTO IN FATTO
1.In data 22-2-2007 veniva notificata al Consorzio Sport Point Group la cartella
di pagamento relativa al Modello Unico 2004 redditi 2003 con cui l’Ufficio
chiedeva il pagamento delle imposte non versate pari ad C 114.961,90 a
seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del dpr n.
600 del 1973. Veniva effettuato uno sgravio per la somma di C 5.887,02,
sicchè residuava da pagare la somma di 109.069,32.
2.Avverso tale cartella il contribuente presentava ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Genova, invocando l’applicazione della
esenzione dall’imposta Irpeg di cui alla legge 21.5.1981, n. 240 per gli utili
reinvestiti.
3.L’Amministrazione finanziaria rilevava che gli utili del 2003 erano stati
utilizzati per coprire i costi del consorzio, ma non per operare reinvestimenti
fissi o iniziative rientranti nell’oggetto del consorzio.
4.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso,
ritenendo esenti dalla imposta Irpeg le spese per il materiale pubblicitario, per
la pubblicità su mezzi di comunicazione, per mostre e fiere, per noleggio stand
per manifestazioni fieristiche, per un totale di C 118.241,19 a fronte del totale
dei costi indicato in C 232.181,99. Veniva, invece, confermata la legittimità
dell’operato dell’Amministrazione quanto al mancato riconoscimento della
esenzione per costi del personale, polizze assicurative, canoni di leasing, in

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i

Consigliere Luigi D’Orazio.

quanto estranei alle finalità del consorzio che aveva principalmente compiti di
organizzazione, razionalizzazione e promozione dell’attività imprenditoriale dei
propri consorziati.
5.Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
6.La Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva solo
parzialmente il gravame, evidenziando che l’esenzione dalla imposta Irpeg
riguardava solo i costi per la “realizzazione di investimenti fissi o di iniziative

destinato a non esaurirsi in un unico esercizio, che non poteva riguardare il
noleggio auto, limitato al periodo di utilizzo, non rientrando peraltro tra le
iniziative, né il costo per l’assicurazione infortuni, né il pagamento dei leasing
auto, mentre per la quota parte dei costi del personale (pari al 47 % del costo
complessivo) era risultato “provato che è stata calcolata in relazione allo
svolgimento di attività strettamente collegate all’oggetto del consorzio. Nè
l’Agenzia ha confutato l’esattezza del prospetto prodotto dall’appellante”.
7.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle
Entrate.
8.Non presentava controricorso l’intimato nei cui confronti veniva
correttamente effettuata la notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente censura la decisione della
Commissione Tributaria Regionale per violazione dell’art. 7 della legge
240/1981, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., da intendersi come riferimento
all’art. 360 n. 3 c.p.c., per evidente refuso.
Per la ricorrente la sentenza è errata per avere ritenuto operativa l’esenzione
dalla imposta Irpeg solo perchè i costi per il personale erano stati sostenuti per
attività collegate all’oggetto del consorzio. Al contrario sono esentati solo gli
utili reinvestiti per la realizzazione di “investimenti fissi o di iniziative rientranti
nell’oggetto del consorzio”.
In tal senso la sentenza si è limitata ad affermare che il costo per il personale
era stato destinato allo svolgimento di “attività strettamente collegate
all’oggetto del consorzio”, con un richiamo solo alla inerenza del costo, ma
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rientranti nell’oggetto sociale”, che, quindi, l’investimento fisso era quello

senza qualificare il contenuto delle attività che gli utili reinvestiti hanno
concretamente supportato. Occorreva, invece, indicare i costi del personale
sostenuti in relazione ad uno “specifico” investimento fisso o ad una “specifica”
iniziativa del Consorzio rientrante nel proprio oggetto.
La norma da applicare è, dunque, analitica e selettiva. Inoltre, l’Ufficio non ha
contestato in punto di fatto le circostanze allegate dalla contribuente, ma ha
dedotto che le stesse non erano riconducibili ai presupposti dell’art. 7 della

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce l’insufficiente
motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art.
360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto nella sentenza non si puntualizza che i
costi del personale attenevano ad uno specifico investimento fisso o ad una
specifica iniziativa, non essendo stata tale circostanza mai allegata e
documentata.
3.Premesso che resta da esaminare, quindi, in sede di legittimità solo la
questione dell’esenzione da imposizione degli utili impiegati per il costo del
personale, tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni
di stretta connessione, sono fondati.
Invero, l’art. 7 della legge 240 del 1981 prevede che “Gli eventuali utili dei
consorzi e delle società consortili di cui all’articolo i.. .non sono soggetti ad
imposizione qualora siano reinvestiti…entro il secondo esercizio successivo a
quello in cui sono stati conseguiti. A tale fine, gli utili devono essere
accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla
realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell’oggetto del
consorzio”.
La ricorrente, nel riportare il contenuto dell’atto di appello della contribuente,
ha evidenziato che nell’oggetto sociale è prevista, tra l’altro, l’organizzazione di
“settimane d’acquisto”, nonché attività di tipo promozionale e di marketing.
Il Consorzio nell’atto di appello si è limitato ad indicare la percentuale del 47 %
del costo del personale, da far rientrare nella nozione di “iniziative rientranti
nell’oggetto del consorzio”, ma non ha allegato specificamente, né tantomeno
provato, quali fossero tali “peculiari” iniziative rientranti nell’oggetto del
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legge 240/1981.

consorzio (cfr. appello come riportato dall’Agenzia delle entrate “In particolare,
quanto ai costi del personale, a cui sono destinati gli utili dell’esercizio 2003
per C 54.818,78, essi riguardano una quota parte (47 % circa) del costo della
persona dedicata allo sviluppo dell’attività consortile e cioè, dal lato del
supporto agli acquisti, all’attività di contrattazione/negoziazione con i
produttori.. .dal lato del supporto alle vendite, alla partecipazione alle fiere e
mostre.. .tale percentuale è stata ritenuta rappresentativa del tempo

sopradescritte mansioni”).
Come si nota, trattasi della elencazione delle attività che fanno parte, del tutto
genericamente, dell’oggetto sociale, senza alcuna indicazione di iniziative
“specifiche” rientranti nell’oggetto del consorzio e, quindi, di “nuove attività”
nelle quali è stato impiegato parte del personale.
Peraltro, trattandosi di una norma agevolatrice, la stessa non può che essere di
stretta interpretazione, senza possibilità di applicazione analogica.
La Commissione Tributaria regionale ha, invece, affermato che “per la quota
parte dei costi del personale (pari al 47%) è risultato provato che è stata
calcolata in relazione allo svolgimento di attività strettamente collegate
all’oggetto del consorzio. Nè l’Agenzia ha confutato l’esattezza del prospetto
prodotto dall’appellante”.
Pertanto, non solo tale motivazione è insufficiente, in quanto non indica in
alcun modo quali siano le iniziative svolte strettamente collegate all’oggetto
sociale, con la precisazione della quota di costi per l’impiego di personale, ma
neppure si sottolinea la necessità che le “iniziative” abbiano il carattere della
“specificità” e della “novità” rispetto a quelle ordinarie che pure rientrano
nell’oggetto sociale.
4.La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, in diversa composizione, che si atterrà al principio di
diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso; cassa con rinvio alla

effettivamente impiegato dalla predetta persona nello svolgimento delle

Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, che si
atterrà al principio di diritto suindicato e provvederà anche alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2017

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