Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4587 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20693/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ILVA S.P.A. quale incorporante di ILVA DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. a

sua volta incorporante la SIDERURGICA COMMERCIALE ITALIANA SIDERCOMIT

S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 14 9 presso lo

STUDIO BERENGHI E STROBINO, rappresentata e difesa dagli Avvocati

LUCISANO Claudio e LUPI RAFFAELLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, depositata il 28/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato RAFFAELLO LUPI, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del febbraio 2004 alla commissione tributaria provinciale di Milano la società Ulva Spa, incorporante della società Ilva Distribuzione Italia srl, che a sua volta aveva incorporato la società Sidercomit Spa, proponeva opposizione avverso il silenzio- rifiuto formatosi in ordine alle sue richieste del 13 e 14 febbraio 2001, rivolte al centro dei servizi di quella città, per il rimborso della residua somma di L. 31.983.000, oltre agli interessi, che l’amministrazione ancora avrebbe dovuto rimborsare a fronte del minore debito d’imposta per l’anno 1990, e il cui credito era stato indicato nell’apposito modello della dichiarazione del reddito nel 1991, sul presupposto che la maggiore somma a suo tempo rimborsatale non coprisse tutto il credito relativo.

Instauratosi il contraddittorio, l’agenzia delle Entrate eccepiva la inammissibilità dell’impugnativa, in quanto il ricorso era stato proposto dopo che la contribuente era incorsa in decadenza, per non avere tempestivamente impugnato l’avviso di rimborso parziale emesso dal centro dei servizi in data 4.12.1997, il solo che semmai poteva essere oggetto di opposizione nel termine di giorni 60, senza che la Ilva potesse poi presentare altra domanda di rimborso, e perciò chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice di prima istanza, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento negativo con sentenza n. 185 del 2004.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui l’appellata resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con sentenza del n. 19 del 27.2.2006, ha rigettato il gravame, osservando che nell’avviso di rimborso parziale non poteva ravvisarsi un provvedimento implicito di rigetto del maggior importo preteso; nè l’eventuale rettifica della dichiarazione poteva operarsi oltre il termine quinquennale previsto dalla presentazione della dichiarazione, e per di più senza un espresso rigetto della ulteriore differenza di credito dovuta da parte dell’amministrazione.

Avverso questa pronuncia l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. La società Ilva ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in quanto la CTR non ha considerato che con l’avviso di rimborso del 2.10.1997 l’ufficio non aveva riconosciuto l’ulteriore somma di L. 31.983.000 pretesa dall’appellata, peraltro come essa stessa aveva ammesso chiaramente con lo stesso ricorso introduttivo.

Nè una richiesta di chiarimenti o di documentazione era indicata in quell’avviso, e pertanto esso non poteva essere considerato di carattere interlocutorio, sicchè nessun provvedimento successivo era necessario per fare ritenere ancora non dovuta l’ulteriore somma pretesa dalla contribuente a titolo di differenza di credito d’imposta, per la quale perciò era incorsa in decadenza, senza che potesse presentare altra istanza di rimborso successivamente.

Il motivo è fondato.

Invero in tema di contenzioso tributario, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, poichè l’amministrazione finanziaria si era limitata, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configurava, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto – sia pure implicito – della richiesta di rimborso originariamente presentata dalla Ilva. Ne consegue che detto provvedimento costituiva atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, e che deve, invece, ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per il mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 27438 del 19/11/2008, n. 12336 del 10/06/2005, n. 12382 del 2004).

Inoltre va rilevato, circa le osservazioni mosse dalla controricorrente, che il termine stabilito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis (nel testo, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 1), entro il quale l’amministrazione finanziaria doveva provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolidava con lo spirare del predetto termine, o perchè l’amministrazione avesse omesso di procedere ad accertamento e rettifica in quello stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto al rimborso della contribuente non era sottoposto al termine di decadenza, contenuto nel D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 9524 del 22/04/2009, Sezioni Unite del 2007).

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 1, in quanto il ricorso introduttivo era inammissibile.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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