Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4587 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017,  n. 4587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20136/2013 R.G. proposto da:

Consorzio Cooperative Casa Castelli soc. coop. a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via degli Scipioni 132, presso l’avv. Francesco Cigliano, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita

294, presso l’avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 4, n. 7/4/13 del 6 dicembre 2012, depositata il 21

gennaio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo che sia

accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati i restanti.

Preso atto che nessuno è comparso per le parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento per una serie di motivazioni per le quali se ne sarebbe dovuta ritenere l’illegittimità sotto più profili.

La Commissione adita accoglieva il ricorso sulla base della ritenuta mancata prova della notifica delle cartelle, atti prodromici alla iscrizione contestata.

La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con undici motivi. La concessionaria resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha depositato esclusivamente un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Tra le diverse censure articolate nel ricorso assume valore assorbente quella formulata con il quarto motivo di ricorso, con il quale la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per aver il giudice di merito – erroneamente ad avviso della ricorrente – ritenuto inapplicabile la richiamata disposizione al caso della iscrizione ipotecaria.

2. Il motivo è fondato secondo le considerazioni che seguono.

3. Invero l’inapplicabilità (ritenuta da parte del giudice di merito) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, all’iscrizione ipotecaria è conforme al principio affermato delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19667 del 2014: “L’iscrizione ipotecaria prevista del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

4. Tuttavia, con la già ricordata sentenza n. 19667 del 2014 le Sezioni Unite hanno anche avuto modo di osservare che: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

5. Orbene la censura articolata dalla parte ricorrente non si esaurisce nell’affermazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sarebbe – come tale – applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria. Infatti viene anche specificamente dedotto che l’Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio. In particolare alla pag. 31 del ricorso si afferma: “nel caso in cui Equitalia voglia iscrivere ipoteca su un immobile per cartelle notificate da oltre un anno, essa deve necessariamente notificare, antecedentemente a detta iscrizione, un’intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità conseguente cancellazione della stessa ipoteca”.

6. Tanto determina l’accoglibilità della censura formulata dalla parte ricorrente, in quanto quest’ultima, pur lamentando sotto il profilo formale la violazione di una disposizione inapplicabile – nella specie, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2) -, ha, sotto il profilo sostanziale e attraverso espresse considerazioni specifiche, denunciato l’omessa attivazione del contraddittorio: spetta, infatti, al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (v. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017).

7. Tutti gli altri motivi di ricorso, qualora si volesse superare il valore assorbente determinato dall’accoglimento del quarto motivo, non sono fondati.

7.1. Non lo è il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Per costante orientamento di questa Corte il mancato deposito nei termini di legge in prime cure della documentazione che nel caso di specie è relativa al supporto documentale dell’argomentazione difensiva della concessionaria per contrastare l’eccezione di mancata notifica delle cartelle sollevata dalla società contribuente – non determina una specifica preclusione alla utilizzabilità in appello di quella stessa documentazione una volta che essa sia stata formalmente e tempestivamente acquisita al relativo fascicolo processuale (v. Cass. n. 22776 del 2015 e Cass. n. 3661 del 2015).

7.2. Non lo sono il secondo ed il terzo motivo, con il quale la società contribuente lamenta sotto più profili la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, in quanto secondo l’orientamento di questa Corte nel caso di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte – ipotesi in cui trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982″ (Cass. n. 12083 del 2016) e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere) senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica (Cass. n. 16949 del 2014) – la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cosa che nel caso di specie non è)” (Cass. n. 15795 del 2016; v. anche, nella medesima prospettiva esegetica, Cass. n. 15315 del 2014).

7.3. Non lo è il quinto – che peraltro difetta di autosufficienza non essendo riprodotto nel ricorso il contenuto delle cartelle contestate – con il quale la società contribuente censura la sentenza in ordine alla eccepita mancanza di motivazione dell’atto impositivo, in quanto la comunicazione di iscrizione ipotecaria non abbisogna di alcuna specifica motivazione che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, nel caso rappresentata dalle cartelle delle quali non è necessaria l’allegazione, trattandosi di atti noti alla contribuente perchè previamente notificate.

7.4. Non lo è il decimo motivo, strettamente collegato al quinto ora esaminato, con il quale si lamenta un “difetto di sottoscrizione” delle cartelle, in quanto, oltre a quanto si è dapprima osservato, questa Corte ha stabilito che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass. n. 25773 del 2014). Peraltro la stessa Corte ha affermato che “La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all’1 giugno 2008 (ed è il caso di specie), non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, trovando applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato” (Cass. n. 332 del 2016).

7.5. Non lo è sesto motivo con il quale la società contribuente denuncia l’omesso esame dell’eccezione sollevata in ordine alla (supposta) nullità dell’atto d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dato che quanto riportato nello stesso ricorso del contenuto dell’atto d’appello convince dell’analiticità delle considerazioni espresse dall’appellante nella circostanziata critica della sentenza impugnata. Nè deve considerarsi inammissibile il rinvio o la riproposizione delle deduzioni difensive di prime cure dato che “nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Cass. n. 14908 del 2014; Cass. n. 16163 del 2016).

7.6. Non lo sono il settimo ed ottavo motivo, con i quali la società contribuente contesta la legittimità della procura, sotto il profilo della violazione degli artt. 83 e 75 c.p.c.. Questa Corte ha stabilito, infatti, che: “Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito; la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa invero ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito” (Cass. n. 28839 del 2011; v. anche Cass. n. 29785 del 2008). E’ stato inoltre stabilito: “La procura rilasciata al difensore da una persona giuridica è valida quando nell’intestazione dell’atto processuale, nonchè nel testo del mandato a suo margine, siano indicate le persone che rappresentano l’ente, la sottoscrizione delle quali risulti autenticata dal legale, ancorchè non sia fatta menzione della fonte dei loro poteri di rappresentanza, potendo il destinatario dell’atto verificare, dal registro delle imprese, l’effettiva spettanza di tali poteri ai soggetti conferenti il mandato difensivo” (Cass. n. 8489 del 2015).

7.7. Non lo è il nono motivo di ricorso con il quale la società contribuente lamenta l’omesso esame dell’eccezione circa una supposta “illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della correlata iscrizione ipotecaria alla stregua dello stesso comportamento concludente dell’amministrazione finanziaria, che ha proceduto ad operare lo sgravio della parte maggioritaria degli importi di cui all’atto impugnato”. Si tratta di questioni di merito che non concernono problemi di legittimità dell’iscrizione ipotecaria, che costituisce l’oggetto della controversia in discussione, restando rispetto alla stessa ininfluente la supposta riduzione del debito tributario, eccedendo comunque il restante importo il tetto che giustifica la procedura adottata.

7.8. Non lo è l’undicesimo, e ultimo, motivo con il quale la società contribuente lamenta l’omessa pronuncia sull’appello incidentale che essa aveva proposto in ordine alla correttezza e ritualità della richiesta di risarcimento danni formulata dalla ricorrente. Non di omessa pronuncia si tratta, ma di rigetto implicito della domanda da parte del giudice di merito in ragione della ritenuta piena legittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, conseguente alla riconosciuta ritualità della notifica delle cartelle sulla cui supposta mancata conoscenza la società contribuente aveva fondato la sua contestazione nel ricorso originario.

8. Deve essere, pertanto, accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

9. La formazione dei principi sopraenunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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