Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4587 del 22/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4587 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11711-2012 proposto da:
INTERNATIONAL LOGISTIC LINE SRL 01080880311, in
persona dell’Amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE,
che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati TURCI ANTONELLA, GABRIELE DONA’ giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
2013
contro
1093
LEAS
SPA
020040285,
rappresentante
pro
in persona del
tempore,
legale
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 136,
Data pubblicazione: 22/02/2013
presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI GABRIELE,
che
la
all’avvocato
rappresenta
MONICA
e
difende
RAMPAZZO
giusta
unitamente
procura
speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
PADOVA, SEZIONE DISTACCATA di CITTADELLA,
depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è solo presente l’Avvocato Sperati Raffaele
difensore della ricorrente;
è solo presente l’Avvocato Pirocchi Gabriele
difneose della resistente;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO.
avverso la sentenza n. 48/2012 del TRIBUNALE di
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Ricorso n. 11711/2012
Ordinanza
1.Con atto ritualmente notificato alla Leas Spa, la Internationl
Logistic Line s.r.1., in persona dell’amministratore unico Leschuc
Oxana, ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso
la sentenza parziale emessa il 4.4.2012, con la quale il giudice
ha respinto l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice
adito nella causa promossa dalla Leas s.p.a. con atto di citazione
notificato il 25.11.2009, chiedendo l’annullamento della pronunzia
e la declaratoria della competenza dei tribunale di Gorizia
o di
Bassano del Grappa.
La ricorrente ha anche presentato memoria.
La Leas s.p.a. ha prodotto una memoria difensiva.
2.
Osserva preliminarmente questo Collegio che il ricorso non è
stato notificato alla PE Shtefko YY
Trancarpatian Region Ucraina,
principale dalla
PE Brody con sede nella
e
terzi chiamati nel giudizio
Internationl Logistic Line s.r.1., per essere
manlevata avendo effettuato il trasporto,
Osserva
questa
Corte
impugnazione propria del
parte,
che
attesa
e dichiarati contumaci.
la
natura
di
regolamento di competenza
mezzo
di
su istanza di
la mancata tempestiva notificazione del relativo
ricorso ad
alcuna delle parti, nell’ipotesi di cause inscindibili o fra loro
dipendenti (come appunto nella fattispecie), non comporta
l’inammissibilità del ricorso, ma solo l’esigenza di integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc.
civ..mediante
notifica
litisconsorti
necessari
del
regolamento
pretermessi.
di
(Cass.
competenza
n.
19867
ai
del
13/10/2005)
Va, quindi, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dei chiamati in causa.
P.Q.M.
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di PE
shtefko YY e PE Brody con sede nella Trancarpatian Region Ucraina
3
4(
unico presso il Tribunale di Padova – sez. dist. di Cittadella –
4
nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente
ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, lì 7 febbraio 2013.