Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4587 del 22/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4587 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11711-2012 proposto da:
INTERNATIONAL LOGISTIC LINE SRL 01080880311, in
persona dell’Amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE,
che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati TURCI ANTONELLA, GABRIELE DONA’ giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1093

LEAS

SPA

020040285,

rappresentante

pro

in persona del
tempore,

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 136,

Data pubblicazione: 22/02/2013

presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI GABRIELE,
che

la

all’avvocato

rappresenta
MONICA

e

difende

RAMPAZZO

giusta

unitamente
procura

speciale in calce alla memoria difensiva;
– resistente –

PADOVA, SEZIONE DISTACCATA di CITTADELLA,
depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è solo presente l’Avvocato Sperati Raffaele
difensore della ricorrente;
è solo presente l’Avvocato Pirocchi Gabriele
difneose della resistente;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO.

avverso la sentenza n. 48/2012 del TRIBUNALE di

3

Ricorso n. 11711/2012
Ordinanza
1.Con atto ritualmente notificato alla Leas Spa, la Internationl
Logistic Line s.r.1., in persona dell’amministratore unico Leschuc
Oxana, ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso
la sentenza parziale emessa il 4.4.2012, con la quale il giudice

ha respinto l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice
adito nella causa promossa dalla Leas s.p.a. con atto di citazione
notificato il 25.11.2009, chiedendo l’annullamento della pronunzia
e la declaratoria della competenza dei tribunale di Gorizia

o di

Bassano del Grappa.
La ricorrente ha anche presentato memoria.
La Leas s.p.a. ha prodotto una memoria difensiva.
2.

Osserva preliminarmente questo Collegio che il ricorso non è

stato notificato alla PE Shtefko YY
Trancarpatian Region Ucraina,
principale dalla

PE Brody con sede nella

e

terzi chiamati nel giudizio

Internationl Logistic Line s.r.1., per essere

manlevata avendo effettuato il trasporto,
Osserva

questa

Corte

impugnazione propria del
parte,

che

attesa

e dichiarati contumaci.

la

natura

di

regolamento di competenza

mezzo

di

su istanza di

la mancata tempestiva notificazione del relativo

ricorso ad

alcuna delle parti, nell’ipotesi di cause inscindibili o fra loro
dipendenti (come appunto nella fattispecie), non comporta
l’inammissibilità del ricorso, ma solo l’esigenza di integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc.
civ..mediante

notifica

litisconsorti

necessari

del

regolamento

pretermessi.

di

(Cass.

competenza
n.

19867

ai
del

13/10/2005)
Va, quindi, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dei chiamati in causa.
P.Q.M.
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di PE
shtefko YY e PE Brody con sede nella Trancarpatian Region Ucraina
3

4(

unico presso il Tribunale di Padova – sez. dist. di Cittadella –

4

nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente
ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, lì 7 febbraio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA