Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4587 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4637-2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRAZIA MARIA CIRILLO;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 21/2018 depositata il 26-6-2018 la Corte d’appello di Salerno confermava le statuizioni del Giudice di primo grado, emesse dopo la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio tra R.A. e B.R., in ordine all’affidamento della figlia minore G. al padre ed all’assegno divorzile di Euro 200 disposto a carico del R. e in favore della B.. Nel rigettare sia l’appello principale della B., sia l’appello incidentale del R., la Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che la B., avendo capacità lavorativa, potesse provvedere, almeno in parte, alle proprie esigenze di vita, pur non essendo provata la prestazione di attività lavorativa della stessa presso il bar del fratello. La Corte territoriale ha ritenuto congruo a colmare la differenza reddituale tra gli ex coniugi l’assegno mensile di Euro 200, posto a carico dell’ex marito.

2. Avverso la citata sentenza R.A. propone ricorso affidato a due motivi. B.R. è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ha prodotto attestazione di conformità, con apposizione di firma autografa, delle copie cartacee degli atti firmati digitalmente e notificati tramite pec ai sensi della L. n. 53 del 1994.

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., deducendo che in appello l’ex coniuge aveva proposto una domanda nuova, chiedendo per la prima volta l’affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.

3.1. Con il secondo motivo, nel denunciare il vizio di violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi, rileva che la Corte territoriale, pur affermando di fare applicazione della pronuncia n. 11538/2017 di questa Corte, non ha esaminato e valutato la situazione economica degli ex coniugi, nonostante le risultanze degli accertamenti della Polizia Tributaria in atti, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o comune, il reddito di entrambi, anche in considerazione di bene immobile di proprietà dell’ex moglie, non abitato dalla stessa e quindi da considerarsi fruttifero, nonchè la brevissima durata del matrimonio (due anni). Deduce, inoltre, che la Corte di merito non ha considerato il fatto che il ricorrente deve affrontare maggiori spese per essere la figlia minore esclusivamente affidata a lui e collocata presso la sua abitazione. Ad avviso del ricorrente, l’esame dei fatti suindicati, risultanti dall’accertamento della Polizia Tributaria in atti e dimostrati in causa, è stato omesso, mentre i medesimi fatti sono decisivi e conducono ad escludere che tra gli ex coniugi esista una differenza da colmare mediante la corresponsione all’ex moglie dell’assegno divorzile di Euro 200.

4. Preliminarmente deve darsi atto, ai fini della procedibilità e dell’ammissibilità del ricorso, che il ricorrente ha prodotto in allegato alla memoria illustrativa rituale attestazione di conformità, con firma autografa, di copia del ricorso notificato tramite pec (Cass. S.U. n. 22438/2018) e che è firmata con sottoscrizione autografa la procura speciale in calce al ricorso (Cass. n. 17359/2003).

5. Passando all’esame dei motivi, il primo deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, non avendo il ricorrente la possibilità di conseguire, attraverso l’accoglimento di quella censura (novità della domanda di affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre), un risultato pratico favorevole (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017). La domanda della madre, di cui è denunciata la novità per essere stata la stessa proposta solo in appello, non è stata, infatti, accolta dalla Corte territorial, in disparte ogni considerazione sull’inoperatività del divieto di jus novorum in tema di affidamento dei figli minori.

6. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

6.1. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia censurabile sotto i profili prospettati in ricorso, avendo la Corte di merito, con motivazione sintetica ma superiore al “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), attribuito all’assegno divorzile, quantificato nell’importo mensile di Euro 200, prevalente natura assistenziale, in considerazione della mancanza di autonomia reddituale dell’ex moglie, in modo da assicurarle, a livello minimale, un contributo di sostentamento.

La Corte territoriale ha basato il proprio convincimento ed ha motivato il percorso argomentativo della decisione assunta facendo riferimento, in applicazione del principio solidaristico post-coniugale, ad uno squilibrio economico tra le parti che è stato accertato in causa mediante valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Sono, infatti, in parte inammissibili e in parte infondate le censure relative alla mancata considerazione o mancato esame di dati istruttori (movimenti del conto corrente e della carta prepagata, proprietà di autovettura e di bene immobile). In particolare, dette doglianze sono inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivalutazione del merito che non è ovviamente possibile nel giudizio di legittimità, mentre sono infondate nella parte in cui denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese di lite, stante la mancata costituzione della B..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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