Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4586 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27477-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’Avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1293/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Safin S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del Tuir che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi, avendo invece escluso la CTR, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito);

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

la società ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. la ricorrente con il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ,della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 41 e dell’art. 24 Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della Safin sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate;

1.4. la CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’avviso, si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa – T.U. imposta di registro – D.P.R. n. 131 del 1986) disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia;

1.5. la CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I. il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni spiegate nel giudizio di primo grado, nonchè dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta;

1.6. peraltro, dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente ed al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato;

1.7. nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986 e più precisamente in base all’art. 37 del TUIR che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi;

2. sulla scorta di quanto sin qui osservato il ricorso deve essere, pertanto rigettato;

3. le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ii ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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