Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4585 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4585 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 30688-2011 proposto da:
CARNEVALI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO ZACCHIA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati STEFANO LUIGI GRANATA,
ROBERTO TORETTI;
– ricorrente contro
2017
2722

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO DIREZIONE PROVINCIALE
Il DI MILANO in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati

avverso la sentenza n. 65/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 04/07/2011;

consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/7/2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettato
quello spiegato dal contribuente sig. Massimo Carnevali, in accoglimento del gravame interposto
dall’Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Milano- e in conseguente totale riforma della
pronunzia C.T.P. Milano 17/6/2010 ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso
nei confronti del sig. Massimo Carnevali avente ad oggetto la rettifica a fini IRPEF ed IRAP per
l’anno d’imposta 2004, con conseguente rideterminazione del reddito ai fini IRPEF. IRAP e
sanzioni IVA.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Carnevali propone ora ricorso per
cassazione, affidato a 6 motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 39
d.p.r. n. 600 del 1973, 33 D.L. n. 269 del 2003, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la CTR abbia «ritenuto legittimo l’accertamento nonostante l’adesione del
Contribuente al concordato preventivo biennale, escludendo quindi l’operatività della preclusione di
cui all’art. 33 DL 269/2003», senza che tuttavia sussistano le presunzioni con i richiesti requisiti di
«gravità precisione e concordanza» che legittimano l’utilizzabilità dei dati raccolti.
Con il 2° e il 3° motivo denunzia «illogicità ed inadeguatezza» della motivazione, in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la CTR abbia con «censure … insufficienti in quanto del tutto generiche»
ritenuto non avere egli «fornito giustificazioni oppure aver fornito giustificazioni non plausibili».
Lamenta l’erronea valutazione della «nutritissima documentazione prodotta in atti e
illustrata dettagliatamente».
Si duole che l’affermazione secondo cui «sarebbe “pressoché impossibile trovare una
logica tra le date dell’incasso e quelle dei versamenti”» è «totalmente inidonea a giustificare la
benché minima eccezione in relazione alle dettagliate spiegazioni fornite dal contribuente, per cui
anche sotto lo specifico profilo la sentenza qui impugnata deve essere riformata per totale carenza
di motivazione o comunque per la sua assoluta illogicità e in conferenza».
Con il 4° motivo denunzia violazione degli artt. 3 d.p.r. n. 917 del 1986, 27 d.p.r. n. 600 del
1973, 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole non essersi immotivatamente tenuto conto che «in corso di giudizio è stato …
pienamente dimostrato che la partecipazione sociale del dott. Carnevali, essendo pari al 10% del
capitale, era chiaramente “non qualificata” e doveva quindi ritenersi per legge soggetta alla sola
tassazione alla fonte».
Con il 5° motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., in in riferimento all’art. 360, 1° co.
n. 3, c.p.c.; nonché «illogicità e totale inadeguatezza» della motivazione, in riferimento all’art.
360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che «l’osservazione secondo la quale i documenti in questione sarebbero stati
offerti in comunicazione per la prima volta all’atto della proposizione del ricorso di primo grado è
falsa e in veritiera e ciò risulta dall’esame della documentazione comunicata all’Ufficio in fase preprocessuale, e poi perché la circostanza è stata precisata testualmente dal contribuente negli atti
difensivi e l’Ufficio non ha mai potuto contestarla».
Lamenta il «malgoverno della prova», e «comunque» la «illogicità manifesta della
decisione con omissione di motivazione».
Con il 6° motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 2698 c.c., in riferimento all’art. 360,
1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «illogicità e inadeguatezza» della motivazione, in riferimento all’art.
360, 1° co. n. 5, c.p.c.

2

Si duole non essersi tenuto conto che <

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