Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4585 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4585 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 16637-2009 proposto da:
QUINTORIO FABIO C.F. QNTFBA73M05H501F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SOLFANELLI ANDREA e D’ONOFRIO SARA, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3254

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006;
– intimati Nonché da:

Data pubblicazione: 26/02/2014

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO

delega in atti;
– contoricorrente e ricorrente incidentale contro

QUINTORIO FABIO C.F. QNTFBA73M05H501F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SOLFANELLI ANDREA e D’ONOFRIO SARA, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1605/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 02/07/2008 R.G.N. 8243/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA;
udito l’Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega
CLAUDIO SCAGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accogliemento del principale, rigetto
incidentale.

CLAUDIO, che la rappresentano e difendono giusta

Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la
domanda di Fabio Quintorio intesa alla declaratoria della nullità del termine apposto ai
sette contratti stipulati tra le parti nel periodo 2000-2003, al conseguente accertamento di
un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna della

Premetteva il giudice di appello che i contratti in controversia erano regolati
dall’Accordo stipulato in data 5 aprile 1997, come integrato dall’Accordo del dicembre
1997 e dal c.c.l. Rai dell’8.6.2000, stipulati tra la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. e
le organizzazioni sindacali; la previsione pattizia di ipotesi di assunzioni a termine
ulteriori rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 230 del 1962 e successive
modificazioni e integrazioni era frutto dea esercizio della facoltà derogatoria attribuita
alle parti collettive dall’art. 23 della L. n. 56 del 1987 ; riteneva quindi legittima la
apposizione del termine in quanto conforme alle previsioni individuate dalle parti
collettive, alle quali — come chiarito dal giudice di legittimità- il legislatore, con l’art. 23
L. n. 56 del 1987, aveva inteso conferire una vera e propria “delega in bianco” senza
vincolarle alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a
quelle previste per legge.
La Corte territoriale affermava, quindi, che alla luce dell’Accordo dell’aprile 1997 e del
successivo Accordo integrativo il concetto di specificità, riferito ai programmi
radiotelevisivi, coincideva con quello di programma “nominato”, “individuato” di talchè
era sufficiente ai fini della valida stipulazione di un contratto a termine la mera
individuazione “nominata” del singolo programma o spettacolo in relazione al quale era
fatta l’assunzione. Osservava che anche i contratti collettivi RAI, sebbene aziendali,
dovevano ritenersi inclusi nel livello di contrattazione al quale rinvia la legge n. 56 del
1987 sia perché non era ravvisabile un livello di contrattazione superiore sia perché il
c.c.l. RAI è fonte diretta sostanzialmente a regolare un intero “settore”. In merito al
profilo di vizio costituito dall’intento elusivo della legge n. 230 del 1962 escludeva che
fosse sufficiente ai fini della relativa configurazione la mera reiterazione nel tempo dei

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società convenuta alle retribuzioni dalla data in ricorso indicata.

contratti a termine o l’utilizzo stabile in funzione suppletiva di personale addetto al
montaggio (qualifica di assunzione del Quintorio); in questa prospettiva, sull’assunto che
era parte attrice a dovere allegare e provare l’intento elusivo con riferimento alla singola
assunzione, riteneva non assolto tale onere non potendo la frode alle legge essere
desunta, in via generalizzata e per tutti i lavoratori assunti a tempo determinato, dal

Evidenziava che comunque non risultava che la parte avesse chiesto in modo espresso
l’accertamento dell’intento fraudolento. Escludeva infine che la illegittimità del termine
potesse essere desunta dalle denunziate “anomalie” verificatesi nell’utilizzazione della
prestazione lavorativa resa dal Quintorio, attesa la genericità di allegazione sul punto e
considerato che, in ogni caso, anche ove provata, una diversa utilizzazione rispetto a
quanto dedotto in contratto, se marginale ed episodica , non poteva configurare
violazione della causa tipica del contratto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Fabio Quintorio sulla base di tre
motivi
La Rai Radiotelevisione s.p.a. ha depositato controricorso con ricorso incidentale
condizionato affidato a tre motivi . Il ricorrente ha presentato controricorso avverso il
ricorso incidentale.
La Rai ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso principale Fabio Quintorio deduce violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 99,100,101, 112, 132 cod. proc. civ.,
all’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e all’art. 1362 cod. civ. nonchè omessa e
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In sintesi
eccepisce il passaggio in giudicato della decisione ( a sé favorevole) di primo grado per
non avere la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. impugnato con l’atto di appello (
anche) la statuizione di nullità del termine fondata sul ricorrere della frode alla legge e
sulla nullità dell’Accordo 5.4.1997 . Denunzia quindi l’errore del giudice di appello per
avere pronunciato su un profilo — quello relativo all’intento elusivo della legge n. 230 del
1962 ravvisabile nella stipula dei contratti in oggetto — non devolutogli dalla RAI con

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frequente ricorso da parte della RAI allo strumento del contratto a termine.

l’atto di gravame e per avere omesso di pronunciare sulla specifica eccezione di giudicato
tempestivamente proposta in seconde cure.
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. n.
56 del 1987, degli artt. 1 e 2 disp. sulla legge in generale , degli arti. 1 e 3 della L. n. 230
del 1962 , degli artt. 1362 e 1364 cod. civ. nonché omessa e insufficiente motivazione
su fatto controverso e decisivo per il giudizio . Contesta la interpretazione della portata

dai contratti in esame l’assunzione risulta effettuata solo ai sensi dell’Accordo dell’aprile
1997 e non anche di quello integrativo del dicembre successivo che risulta pertanto
inapplicabile ; rileva, inoltre, quanto a quest’ultimo accordo che, trattandosi di accordo
aziendale, lo stesso non risulta riconducibile all’ambito dei contratti collettivi ai quali, ai
sensi dell’art. 23 L. n. 56 del 1987, è consentita la individuazione di ipotesi di assunzioni
a termine ulteriori rispetto alle previsioni di legge.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 , 434, 414
cod. proc. civ. dell’art. 118 disp. att cod. proc. civ. e dell’art. 2967 cod. civ , dell’art. 23
L. 1. n. 56 del 1987 e degli artt. 1362 e sgg. cod. civ. Censura la mancata ammissione della
prova articolata in relazione alla deduzione avente ad oggetto la prestazione di attività
per programmi diversi rispetto a quelli à quali si riferivano i contratti a termine.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a.,
deduce la carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
rappresentato dalla sussistenza di un contegno delle parti idoneo a fondare la risoluzione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o per licenziamento non tempestivamente
impugnato dal lavoratore.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ,
anche in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di
pronunciare sulla eccezione di risoluzione per mutuo consenso costituente specifico
motivo di gravame avverso la decisione di primo grado.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale deduce la nullità della sentenza o del
procedimento per avere il giudice di appello omesso di motivare in ordine allo specifico

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della delega conferita alle parti collettive dall’art. 23 L..n. 56 del 1987; rileva inoltre che

motivo di censura attinente al rigetto della eccezione di risoluzione per mutuo consenso
o per licenziamento non impugnato e non impugnabile per intervenuta decadenza.
Il primo motivo di ricorso principale è fondato risultandone assorbiti gli ulteriori
proposti dal lavoratore. E’ da premette che tale motivo si sottrae alle eccezioni di
inammissibilità avanzate nel controricorso della RAI la quale ha dedotto la violazione
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, sul rilievo che la parte aveva

rapportabili alle varie ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ. e sul rilievo della prospettazione
di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione laddove la censura risulta intesa a
far valere, in realtà, l’error in procedendo del giudice di appello.
Quanto ai quesiti multipli si rileva che gli stessi corrispondono alla struttura del motivo
di ricorso che, formalmente unico, in realtà sviluppa una serie di censure riferite ciascuna
ad una specifica violazione di legge. Trova pertanto applicazione il principio più volte
affermato da questa Corte secondo il quale la formulazione di distinti e plurimi quesiti di
diritto, in esito all’illustrazione di un unico motivo di ricorso per cassazione, non può
ritenersi contrastante, di per sè, con la disposizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per il
solo fatto che questa esige che il motivo si concluda, a pena di inammissibilità, con “un
quesito”. Potendo, infatti, il motivo di ricorso essere articolato con riferimento a diverse
e concorrenti violazioni di legge, il quesito deve rispecchiare ciascuna di tali articolazioni,
sicchè può ben assumere una forma, anche dal punto di vista grafico, separata.(

ex

plurimis: Cass. n. 13868 del 2010 ) .
Quanto alla denunzia del vizio di violazione di violazione di legge si rileva che
l’espresso riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. nella rubrica del motivo e la relativa
illustrazione non danno adito a dubbi in ordine al fatto che il vizio denunziato è
costituito dall’

error in procedendo di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., dovendosi

escludere pertanto la inammissibilità del motivo configurabile solo ove l’omessa
pronunzia sia a fatta valere mediante denunzia della violazione di una norma di diritto
sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.. ( Cass. n. 7871 del
2012).

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inteso prospettare motivi plurimi concernenti, cioè ciascuno e cumulativamente, censure

Nel merito del primo motivo si rileva quanto segue . Dalla sentenza di primo grado
risulta che la nullità del termine è stata fondata su un duplice ordine di ragioni : a)
assenza di specificità dell’assunzione, secondo la nozione di specificità, frutto di
consolidata elaborazione giurisprudenziale, che richiede un vincolo di necessità diretta
tra il contributo del lavoratore ed il contenuto del programma ; b) esistenza di un intento
elusivo della legge n. 230 del 1962 ricavabile dal sistema predisposto dalla RAI per fare

lavoratori superiore a quello delle posizioni ordinarie da ricoprire. In merito a
quest’ultimo punto sottolineava ancora il primo giudice essere noto che la RAI, presso il
centro di produzione di Roma, utilizzava per le tre reti circa 120 montatori di cui la
maggior parte assunti con contratto a tempo determinato e che quindi era evidente che
l’azienda, per dette mansioni , disponeva di un organico largamente inferiore rispetto
alle sue reali esigenze produttive. Quest’ultimo profilo, configurante autonoma

ratio

decidendi, come reso palese dall’espresso riferimento, nel contesto argomentativo della
decisione di primo grado, all’organico dei montatori (qualifica di assunzione del
Quintorio,) non ha costituito oggetto di specifica censura nel pur cospicuo atto di
gravame della RAI avverso tale decisione. Ne deriva l’errore del giudice di appello per
avere pronunziato su una questione che non gli era stata devoluta e, prima ancora, per
non avere rilevato che sulla questione attinente alla nullità del termine apposto ai
contratti i controversia si era formato il giudicato.
Le ragioni alla base dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, riconducibili alla
inidoneità dell’appello di RAI a validamente impugnare la decisione di primo grado,
determinano la inammissibilità del ricorso incidentale perché questo non potrebbe
comunque comportare il riesame di statuizioni ormai coperte da giudicato.
Le spese di secondo grado e del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q,.M.

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fronte a stabili esigenze di organico, mediante ricorso alla rotazione di un numero di

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli
altri e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza
impugnata e condanna la società RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. al pagamento delle
spese del giudizio di appello e di cassazione liquidando le prime in complessivi C 2300,00
( di cui C 1800,00 per compensi professionali) e le seconde in C 3100,00 ( di cui C 100,00
per esborsi e C 3000,00 per compensi professionali) . Con distrazione in favore degli

Roma, 14 novembre 2013

Avv.bi Sara D’Onofrio e Andrea Solfanelli

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