Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4585 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3721-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CROSSMONT BENI IMMOBILI SRL (OMISSIS), in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA R. R. PEREIRA N. 41, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FOCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CONTINI ANGELO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 20/09/07, depositata il 03/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Crossmont Beni Immobili s.r.l. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap relativo al 1998, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando che non poteva ritenersi operante la presunzione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4 – secondo la quale sono considerati acquisti le differenze quantitative derivanti dal confronto fra la consistenza delle rimanenze e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d) -, posto che nella specie il raffronto era stato effettuato con un tabulato fornito dal magazziniere.

2. Il primo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4 e D.P.R. n. 600, art. 14 per avere i giudici d’appello escluso che l’Amministrazione potesse ricorrere al criterio presuntivo di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2 sulla base di un tabulato fornito dal magazziniere della contribuente in sede di verifica della G.d.F.) e il secondo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4 per avere i giudici d’appello escluso che il criterio presuntivo di cui all’art. 4 citato possa essere fondato su documentazione fornita in sede di verifica dallo stesso contribuente dalla quale risultino giacenze di magazzino inferiori a quelle reali), da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono manifestamente infondati.

Premesso infatti che con accertamento in fatto (non censurato in questa sede sotto tale specifico profilo) i giudici d’appello hanno escluso che nella specie il raffronto fosse stato effettuato con le scritture ausiliarie di magazzino, affermando invece che era stato effettuato con un tabulato fornito dal magazziniere (evidentemente privo delle caratteristiche previste dalla legge per le suddette scritture ausiliarie), deve innanzitutto rilevarsi che il D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4 pone una presunzione legale, quindi una eccezione al principio dell’onere della prova, e in tali termini deve essere considerato norma di stretta interpretazione, pertanto, se esso considera presunzioni di cessione o di acquisto le eventuali differenze quantitative derivanti dal confronto fra la consistenza delle rimanenze e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d), occorre fare riferimento esclusivamente alle suddette scritture, considerato tra l’altro che esse vengono individuate con un preciso termine tecnico nonchè col richiamo ad una norma specifica – il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d) – e che, come tutte le scritture contabili, sono assistite da una particolare disciplina che ne garantisce l’attendibilità (numerazione progressiva, bollatura o vidimazione ecc, v. art. 2215 c.c.).

E’ peraltro appena il caso di aggiungere che nella specie è in discussione un accertamento ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, non altro tipo di accertamento, e che, pur non escludendosi che un brogliaccio o altra documentazione eventualmente fornita dallo stesso contribuente possa costituire elemento di prova presuntiva, sulla base di essi non potrà giammai invocarsi la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, la quale richiede per la propria operatività che le differenze quantitative derivino dal confronto fra la consistenza delle rimanenze e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino.

La manifesta infondatezza dei due motivi che precedono comporta la manifesta infondatezza anche del terzo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., si censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto che gravasse sull’Amministrazione l’onere di provare l’effettiva realizzazione delle operazioni contestate nonostante la legittimità del ricorso, da parte dell’Amministrazione, alla presunzione legale di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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