Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4584 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4584 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 30407-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PUPPO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI MARONGIU;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2010 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 19/10/2010;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/10/2010 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto
il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Genova- in relazione alla
pronunzia C.T.P. Genova 5/8/2009, di accoglimento delle impugnazioni proposte dal sig. Pietro
Puppo nei confronti dei provvedimenti di diniego di rimborso Irpef per gli anni d’imposta dal 1997
al 2002 avuto riguardo alla ritenuta fiscale operata sul trattamento previdenziale integrativo, quale
ex dipendente del Consorzio Autonomo Porto di Genova.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora
ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il Puppo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 7
bis, 13 d.lgs. n. 124 del 1993 ( come modif. dall’art. 11 L. n. 335 del 1995 ), 48 bis d.p.r. n. 917 del
1986 ( ratione lemporis applicabile ), in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trattamento previdenziale oggetto di
causa sia riconducibile nell’ambito della previdenza complementare, con conseguente fruibilità
della tassazione agevolata nella misura dell’87,50%, laddove «il fondo CAP>> non può «essere
ricondotto alla disciplina di cui al d.lgs n. 124 del 1993 e ai conseguenti benefici fiscali a favore del
personale consortile>>, ad eccezione dei «vecchi fondi>> istituiti «presso gli enti di cui alla
legge n. 70 del 1975 ( c.d. parastato)».
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di Irpef, il trattamento
pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova ( C.A.P. ), confluito
nell’Inps a decorrere dal 10 gennaio 1987, ha natura complementare, in quanto costituisce una
prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione
pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile, sicché
erogazione da parte dell’Inps di una unica somma comprensiva dell’assicurazione generale
obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla natura integrativa del trattamento
complementare, dato che si tratta di due titoli giuridici differenti ( v. Cass., 23/10/2017, n. 25033;
Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, d.p.r. n. 917 del 1986 ( come introdotto dalla L n. 335 del
1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995 ), le prestazioni periodiche indicate
all’art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 costituiscono reddito per 1’87,50%
dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d ( introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 1998.
dall’art. 4 d. lgs. n. 314 del 1997 ), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all’art. 47.
comma 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986 non sono più soggette alle disposizioni dell’ art. 48 d.p.r.
n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal 1° gennaio 1998, dall’art. 3 d. lgs. n. 314 del
1997 ), ma continuano a costituire reddito per 1’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto ( v. Cass..
23/10/2017, n. 25033; Cass., 18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
La disciplina è stata in seguito ancora modificata dall’art. 10, comma 1 lett. f, d.lgs. n. 47 del
2000 ( entrato in vigore il 26 maggio 2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto
dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000, modificato dall’art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001, con il
quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h bis, d.p.r. n.
917 del 1986 si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
ovverosia sono tassabili non già ( solo ) sull’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto bensì
sull’intero ( cfr. Cass., 17/12/2015, n. 1647; Cass., 20/4/2009, n. 14310 ).
In ogni caso, occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la
prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla
prestazione stessa ( v. Cass. n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. n. 8280/17; Cass. n. 240 del 2015:

Roma, 9/11/2017
11 Pres’dente.

Cass. n. 9996 del 2015; Cass. n. 10302 del 2015 ) ( v. Cass., 23/10/2017 n. 25033; Cass..
18/10/2017, n. 24589; Cass., 17/5/2017, n. 12269).
Sulla specifica questione in esame questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che in
relazione al mutato quadro normativo ( art. 48-bis, lett. d, d.p.r. n. 917 del 1986 ) risultano
applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per
i diritti maturati anteriormente, giacché a decorrere dal 10 gennaio 2001, e per tutto il periodo
successivo, le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis, erogate in forma
periodica, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di
quelli di cui alla lett. g-quinquies del comma 1 dell’art. 41 se determinabile; ovverossia sono
tassabili non già solo sulF87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero ( v.
Cass., 17/5/2017, n. 12269; Cass. n. 22656 del 2015; Cass. 12/1/2015, n. 240; Cass. 15/5/2015, n.
9996; 20/5/2015, n. 10302).
In altri termini, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti
Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 D.L. n.
973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta
alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano
ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d ( ora 52 ), d.p.r. n. 917 del 1986.
nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono
tassabili limitatamente all’87,50€1 0 dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data.
sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquie.$), se determinabili ( v. Cass.,
8/7/2016, n. 13982).
Orbene, nell’affermare che <>; e nell’accogliere il ricorso del
contribuente per le annualità non coperte da decadenza, la C.T.R. Liguria ha nell’impugnata
sentenza invero disatteso il suindicato principio, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla
liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo
del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

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