Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4584 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 24/02/2011), n.4584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

F.U., rappresentato e difeso dall’avv. Ghermer Mauro e

dall’avv. Lucidano Claudio, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n.

36/14/07, depositata il 4 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 36/14/07, depositata il 4 ottobre 2007, che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Pinerolo, nel giudizio introdotto da F.U. con l’impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di imposte dirette per l’anno 2000, a seguito del controllo formale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis. L’Ufficio aveva considerato non perfezionata la definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, degli omessi e ritardati pagamenti di IRPEF e IRAP per il 2000, per non essere stata inviata in via telematica la relativa dichiarazione integrativa, come previsto al comma 3.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che “la trasmissione della dichiarazione costituisce, a parere della commissione, mero onere di natura formale, e non un presupposto di validità della definizione agevolata, la quale si può ritenere perfezionata all’atto del pagamento delle somme previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1. Quindi l’omesso o ritardato invio della dichiarazione costituisce irregolarità che al più può rendere applicabile una sanzione per l’omessa esecuzione di tale adempimento, ma certo non può determinare l’invalidità dell’intero procedimento di definizione agevolata dell’obbligazione tributaria adempiuta in termini sostanziali”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale, denunciando “nullità per assenza di motivazione (motivazione apparente), D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″, l’amministrazione censura in quanto non motivata la sentenza impugnata recante le affermazioni supra trascritte.

Il ricorso è infondato, in quanto la decisione della Commissione regionale da conto, ed in modo articolato, delle ragioni che ne sono alla base, sicchè non può dirsi priva di motivazione.

Il motivo di ricorso, d’altra parte, non tanto per la lettera della rubrica, ma per la sua stessa formulazione, non può considerarsi diretto a censurare la falsa applicazione o la violazione della norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, profilo sotto il quale la doglianza avrebbe potuto essere proposta.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va rigettato;

che si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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