Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4584 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3092-2019 R.G. proposto da:

C.C., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Liana DI MOLFETTA, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 17/A, presso lo studio

legale dell’avv. Michele CLEMENTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 14854/2018 della Corte di cassazione, Sesta

Sezione Civile – T, depositata in data 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

C.C. propone ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, cui replica l’intimata con controricorso, avverso l’ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata, là dove aveva ritenuto intempestiva la dichiarazione di adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, in quanto depositata in data 19/12/2018, ovvero oltre il termine del 10/10/2017 entro il quale il contribuente avrebbe dovuto depositare copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata per ottenere la proroga della sospensione del processo fino alla data del 31/12/2018.

Il ricorso è inammissibile.

E’ noto che l’errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369); in particolare l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640); Inerrore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico (cfr. Cass. 29833 del 2017, in motivazione); si è, quindi, affermato che “In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris”, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione)” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 – 01).

Ciò posto va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso perchè non coglie la rado decidendi della statuizione impugnata, fondata sulla tardività del deposito, da parte del ricorrente, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal citato D.L. n. 50 del 2017 al fine di ottenere la sospensione del processo, mentre con il ricorso il C. lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice di legittimità, che “il termine per la domanda di definizione agevolata non era ancora scaduto quando è stata inoltrata la richiesta di sospensione per l’udienza del 26/02/2018”.

In ogni caso, anche a voler prescindere dalla sopra rilevata ragione di inammissibilità del ricorso e dal rilievo della palese erroneità della tesi in esso prospettata, ovvero dell’esistenza di una proroga dei termini previsti dal cit. D.L., art. 11, comma 8, ai fini della sospensione del processo – che non può di certo ricavarsi dalle altre disposizioni del cit. art. 11, come quella relativa al termine di notificazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’eventuale diniego della definizione (comma 10) e quella relativa alla sospensione dei termini di impugnazione (comma 9), cui ha fatto riferimento il ricorrente – l’inammissibilità del ricorso discende anche dal rilievo che nel caso di specie il ricorrente non attribuisce alla Corte l’errata valutazione delle risultanze di causa, nella specie l’avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie soltanto in data 19/02/2018, ma la mancata considerazione, da parte del Giudice di legittimità, che “il termine per la domanda di definizione agevolata non era scaduto quando è stata inoltrata la richiesta di sospensione per l’udienza del 26/02/2018”, perchè “prorogati dal Legislatore” (ricorso, pag. 5), ponendo, quindi, una questione di interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Ovvero, un error in iudicando commesso dalla Corte di cassazione, come tale non suscettibile di revocazione.

Da ultimo va osservato che l’ordinanza di questa Corte n. 28493 del 2019, cui ha fatto riferimento il ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p., non è pertinente al caso di specie in quanto emessa con riferimento ad altra disposizione agevolatrice (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018).

In sintesi, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, rimasto soccombente, condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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