Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4584 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. III, 19/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35521-2019 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to

LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2181/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

B.M.G., cittadino della Guinea Conakry, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi al rischio di subire violenze per ragioni di carattere politico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento B.M.G. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli che ne ha disposto il rigetto con ordinanza comunicata il 13/11/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 18/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata contestazione, da parte del ricorrente, in sede d’appello, della valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso del procedimento; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.M.G. con ricorso fondato su tre motivi, illustrati da successiva memoria;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione alla domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riguardo all’erronea mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, delle circostanze di fatto allegate a fondamento della propria fuga dal paese di origine (nella specie, motivata da conflitti di carattere politico), nonchè con riferimento all’errata ricostruzione delle condizioni di sicurezza della Guinea Conakry in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in detto paese, di una situazione generalizzata di conflitto armato;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione alla domanda diretta al riconoscimento della cosiddetta protezione umanitaria, per avere la corte territoriale illegittimamente trascurato di considerare in modo adeguato, tanto il periodo di tempo trascorso in Libia (e le violenze ivi patite), quanto le oggettive condizioni di crisi umanitaria esistenti nel proprio paese di origine;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere il giudice d’appello erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, tanto con riguardo all’esame della domanda diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, quanto con riguardo all’invocata attribuzione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati con riguardo alle questioni concernenti il riconoscimento della protezione sussidiaria, con il conseguente assorbimento delle restanti censure;

dev’essere, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della censura sollevata dal ricorrente con riguardo alla pretesa mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, delle circostanze di fatto concernenti la vicenda personale del ricorrente, con particolare riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria relativa all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

sul punto, varrà considerare come la corte territoriale abbia espressamente rilevato la mancata contestazione, da parte dell’odierno ricorrente, di quanto dedotto dal giudice di primo grado in ordine alla negazione della rilevanza e della credibilità delle dichiarazioni rese dall’istante circa le condotte persecutorie pretesamente subite nel proprio paese;

ciò posto, in questa sede – tenuto fermo quanto imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, – il ricorrente avrebbe dovuto assolvere in modo puntuale agli oneri di allegazione e produzione degli atti processuali (con particolare riguardo all’atto d’appello) attestanti l’effettiva contestazione (negata dal giudice a quo) di quanto affermato dal tribunale in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa le proprie vicende personali;

su tale punto, varrà ribadire il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su talune risultanze processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto dell’atto processuale trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo di quanto dedotto, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito come, nel denunciare eventuali omissioni rilevabili dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

nella violazione dei principi sin qui rassegnati deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi dell’erronea mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, delle circostanze di fatto allegate a fondamento della propria fuga dal paese di origine, ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa gli atti processuali attestanti l’effettiva e tempestiva contestazione in sede d’appello di quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante nel corso del procedimento, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

tanto premesso, converrà rilevare come, rispetto alla valutazione in questa sede censurata dal ricorrente, circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), assuma valore dirimente la circostanza, ritenuta ormai incontestabile dalla corte territoriale, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle ipotesi richiamate, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;

devono essere viceversa accolte le doglianze avanzate dal ricorrente con riguardo alla contestata ricostruzione delle condizioni di sicurezza della Guinea Conakry, con particolare riguardo all’attestazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in detto paese, di una situazione generalizzata di conflitto armato;

osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;

al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), purchè si tratti di fonti qualificate e affidabili, provenienti da organismi dotati di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, (cfr., al riguardo, Sez. 1, Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019, Rv. 653465 – 01);

nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi inammissibilmente limitata al richiamo, peraltro generico e del tutto laconico, a pretese “fonti di uso comune, ad es. Amnesty International e il sito del Ministero degli esteri”, senza precisare, di dette fonti, nè i contenuti specifici, nè l’epoca della relativa formazione, sì da precludere ogni possibilità di assumerne una concreta e completa cognizione, tanto con riferimento alla relativa attendibilità, tanto con riguardo ai termini del relativo ed effettivo aggiornamento;

da tale premessa, discende, in accoglimento delle censure al riguardo avanzate dal ricorrente (con il conseguente assorbimento delle restanti doglianze), la necessaria cassazione della sentenza impugnata sul punto in esame, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione alle censure concernenti il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); dichiara assorbite le restanti doglianze; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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