Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4584 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 17/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32146-2019 proposto da:

B.R., in proprio e in qualità di amministratore di

sostegno del figlio S.A.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio

dell’avvocato DANILA PAPARUSSO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) (già USL ROMA D), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73, presso l’ufficio legale aziendale, e

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FERRARA;

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO

440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1884/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del

17/01/2022 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

ALESSANDRO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in

subordine, per il rigetto;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione del febbraio 2006, i coniugi S.B.G. e B.R., anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore S.A.P., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione di Ostia, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma D (di seguito anche USL Roma D) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata pratica di parto cesareo, in occasione della nascita, nell'(OMISSIS), del figlio, siccome causativa del danno cerebrale connatale da quest’ultimo sofferto. 1.1. – Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della USL Roma D e dell’Assitalia S.p.A., chiamata in garanzia dalla USL convenuta per essere manlevata in caso di soccombenza, l’adito Tribunale – istruita la causa con espletamento di c.t.u. medico-legale e relativi integrazione e chiarimenti – rigettò, con sentenza del gennaio 2013, la domanda attorea, in quanto ritenne non dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra le prestazioni sanitarie contestate e l’evento dannoso sofferto dal minore in occasione della nascita. 2. – Avverso tale sentenza interponeva gravame B.R., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.A.P., insistendo per l’accoglimento della originaria pretesa risarcitoria; la Corte di appello di Roma – nel contraddittorio con la USL Roma D e la chiamata in garanzia Generali Italia S.p.A. (già Assitalia S.p.A.) -, con sentenza n. 1884/2019 resa pubblica il 19 marzo 2019, rigettava il gravame, confermando la decisione del primo giudice in punto di mancata prova del nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento di danno a carico del neonato. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.R., in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del figlio, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi. Resistono, con separati controricorsi, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (già USL Roma D) e Generali Italia S.p.A., che hanno anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente Generali Italia S.p.A., che, peraltro, denuncia vizi pregiudiziali di rito, attinenti alla instaurazione del rapporto processuale, rilevabili d’ufficio da questa stessa Corte. In particolare, si tratta delle eccezioni di tardività del ricorso (che con la memoria ex art. 378 c.p.c. ha sollevato anche l’ASL Roma 3) e di difetto di valida procura alle liti per la proposizione dell’impugnazione per cassazione; eccezioni che sono entrambe fondate, così da esimere il Collegio dall’illustrare il contenuto dei motivi di ricorso. 1.1. – Quanto alla tardività del ricorso, giova rammentare, anzitutto, che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e 62, nonché dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (tra le altre: Cass. n. 30139/2017; Cass. n. 13224/2018; Cass. n. 14914/2018; Cass., SU, n. 23620/2018; Cass. n. 2460/2021). Ciò precisato, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l’indicazione della parte destinataria di un domicilio “fisico” ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 è possibile procedere alla notificazione della sentenza d’appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata (PEC), poiché il c.d. “domicilio digitale”, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono (Cass. n. 39970/2021). Inoltre, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (fra le molte, Cass. n. 16421/2019). Nella specie, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente (che assume, ripetutamente, che la sentenza impugnata non le è stata notificata: cfr. pp. 2, 12 e 24 del ricorso), le Generali Italia S.p.A. (come comprovato in atti: cfr. all. n. 4 al controricorso) hanno notificato, a mezzo PEC, la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1884/2019, pubblicata il 19 marzo 2019, all’indirizzo PEC, estratto dal registro INI-PEC (danilapaparusso.ordineavvocatiroma.org), dell’avvocato Danila Paparusso (difensore anche domiciliatario della B., in proprio e nella qualità, nel giudizio di appello: cfr. p. 1 della sentenza impugnata), in data 28 maggio 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato dalla parte ricorrente notificato, a mezzo PEC, sia alla ASL Roma 3, che alla stessa Generali Italia S.p.A., in data 21 ottobre 2019; dunque, ben oltre il termine di 60 giorni prescritto, a pena di decadenza, dall’art. 325 c.p.c.. Va, peraltro, considerato che, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 14722/2018; Cass. n. 667/2021), nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. Ed è altrettanto consolidato principio, a partire segnatamente dalla sentenza n. 24707/2015 delle Sezioni Unite di questa Corte (successivamente, in senso conforme, tra le altre: Cass. n. 21098/2017; Cass. n. 25822/2017; Cass. n. 33481/2021), che per effetto della chiamata in causa in garanzia – come nella specie, avendo l’USL Roma D (poi ASL Roma 3) chiamato in garanzia, per farsi manlevare da eventuale condanna, il proprio assicuratore Assitalia S.p.A. (poi Generali Italia S.p.A.) -, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., e, dunque, rendendosi applicabile la regola, anzidetta, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione e le relative conseguenze in termini di decadenza dall’impugnazione. 2. – Sebbene, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, risulti già di per sé assorbente la rilevata tardività della proposizione dell’impugnazione, sussiste, comunque, anche l’ulteriore vizio di inammissibilità del ricorso stesso per difetto di valida procura alle liti ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. E’ principio consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (tra le altre, cfr.: Cass. n. 18257/2017; Cass. n. 28146/2018; Cass. n. 16040/2020). Nella specie, è palese il difetto di specialità della procura alle liti (spillata all’ultima pagina del plico contenente, prima, il ricorso e, poi, la prova delle relative notificazioni, nonché, infine, la copia della sentenza impugnata) rilasciata dalla ricorrente all’avvocato Paparusso, non riguardando affatto il giudizio di legittimità (di cui non v’e’ menzione, né tantomeno v’e’ menzione della sentenza impugnata), bensì, unicamente ed univocamente, il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno del figlio della ricorrente medesima (si legge testualmente nell’atto di conferimento del mandato alle liti: “(…) B.R. (…) in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore S.A. (…) delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per mio figlio maggiorenne (…) l’avv. Paparusso (…) conferendole ogni più ampia facoltà di legge assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale”). 3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

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