Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4583 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22615/13, proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in Roma, al viale

Vaticano n. 45, presso gli avv.ti Massimiliano Gabrielli e

Alessandra Guarini, che lo rappresentano e difendono, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, presso l’avvocatura

dello Stato che la rappres.;

Equitalia Sestri s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/36/2013 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 21/2/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/1/2017 dai consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Minasi per delega

dell’avv. Guarini;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.N. impugnò, innanzi la CTP di Torino, con separati ricorsi, vari atti d’intimazione di pagamento, fondati su cartelle di pagamento, eccependo la nullità e l’inesistenza della notificazione delle stesse cartelle, nonchè l’accertamento della decadenza per la formazione dei ruoli esattoriali e la prescrizione del credito fatto valere dall’ufficio fiscale.

Si costituirono Equitalia s.p.a. e l’agenzia delle entrate, resistendo alla domanda.

La CTP, previa riunione, accolse i ricorsi, ritenendo validamente perfezionate le notificazioni eseguite.

Avverso tale sentenza, il contribuente propose appello; si costituì l’agenzia delle entrate, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza dell’impugnazione.

La CTR del Piemonte, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine ad una cartella, confermando nel resto la sentenza.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione, formulando sette motivi.

Con i primi due motivi, il ricorrente ha denunciato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, e dell’art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’illegittima notificazione delle cartelle di pagamento.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine all’asserite illegittime compilazione e sottoscrizione della relata di notificazione delle cartelle.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, adducendo che le cartelle di pagamento erano state notificate direttamente da Equitalia, senza avvalersi dei soggetti legittimati.

Con il quinto motivo è stata dedotta l’inosservanza e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla violazione delle norme afferenti alle qualifiche dirigenziali dei soggetti che redassero le cartelle di pagamento.

Con il sesto motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto ai singoli atti d’intimazione di pagamento non erano state allegate in copia le cartelle di pagamento.

Con settimo motivo, il ricorrente ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla questione della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale per cassazione avverso la sentenza della CTR, formulando tre motivi.

Con il primo, l’agenzia ha denunciato la nullità della sentenza, adducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, 118disp. att. c.p.c., nonchè il vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo il giudice d’appello indicato gli elementi probatori afferenti alla cessazione della materia del contendere in ordine ad una delle cartelle di pagamento.

Con il secondo motivo, l’agenzia ha lamentato l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR motivato in ordine alle ragioni dello sgravio.

Con il terzo motivo, è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non sussistendo nella fattispecie i presupposti per l’estinzione parziale del giudizio, per mancanza di un accordo con la stessa agenzia delle entrate che non ha effettuato alcuna dichiarazione circa l’accertato sgravio.

Al ricorso dell’agenzia resiste il contribuente mediante deposito del controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi formulati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

In primo luogo, va respinta l’istanza di riunione del giudizio in esame con altro, indicato dal S. nel controricorso, proposto dall’Equitalia Nord s.p.a. con ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza oggetto di causa.

Al riguardo, va premesso che è ammissibile nel giudizio di cassazione la riunione di procedimenti relativi a cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice, atteso che il principio posto dall’art 273 c.p.c. ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacchè risponde alle stesse esigenze di ordine processuale – evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati – in base alle quali, salvi i limiti del giudicato già formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo (Cass., 25.5.2007, n. 12252).

Nel caso concreto, non sussistono i presupposti della richiesta riunione, in quanto non emerge il pericolo di contraddittorietà o duplicità di giudicati, considerato che l’oggetto del giudizio di revocazione, promosso dall’Equitalia, non può confliggere in alcun modo con il giudizio in esame, in cui l’agenzia delle entrate ha chiesto l’annullamento della sentenza con il ricorso incidentale. Inoltre, va rilevato che il S. non ha indicato la data dell’udienza relativa all’altro giudizio.

Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso sono da ritenere inammissibili perchè privi del requisito dell’autosufficienza.

Al riguardo, tali motivi, attraverso cui il ricorrente ha inteso censurare la legittimità della notificazione delle cartelle impugnate, ovvero la motivazione relativa, non richiamano, neppure indirettamente, il contenuto delle retate di notificazione delle cartelle di pagamento, e quello di quest’ultime, precludendo qualunque verifica in ordine ai vizi lamentati.

Dall’inammissibilità dei suddetti motivi consegue l’assorbimento degli altri motivi, afferenti a questioni logicamente susseguenti e connesse; ciò in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936).

Il ricorso incidentale dell’agenzia è fondato.

In particolare, va accolto il secondo motivo, in quanto la CTR ha omesso del tutto di esaminare i presupposti dell’invocata cessazione della materia del contendere, in ordine allo sgravio di una cartella di pagamento, limitandosi ad affermare che il concessionario aveva dichiarato la stessa cessazione.

Al riguardo, il giudice d’appello ha omesso di motivare su un fatto decisivo del giudizio, ovvero la sussistenza dei presupposti processuali della cessazione della materia del contendere, avendo solo dato atto di una dichiarazione del concessionario, senza argomentare circa il necessario consenso dell’agenzia delle entrate in ordine allo sgravio della cartella.

Invero, la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso è configurabile purchè essi siano riconosciuti ed ammessi da tutti le parti in causa (Cass., 29.2.2016, n. 3934). Ne consegue che, nella fattispecie, il giudice d’appello non avrebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in mancanza del consenso dell’agenzia delle entrate, quale parte in causa, a nulla rilevando che il difensore della stessa agenzia non abbia contestato la dichiarazione resa dal concessionario, nel corso del giudizio d’appello, in quanto tale condotta non può essere ritenuta equivalente all’ammissione dei fatti sopravvenuti che avrebbero legittimato la cessazione della materia del contendere.

Invero, la questione della legittimazione attiva e passiva, attenendo al contraddittorio e dovendo essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo col solo limite della formazione del giudicato interno (giurisprudenza di questa Corte del tutto consolidata: Cass. n. S.U. n.1912/12), come sfugge alla disponibilità delle parti così si sottrae all’operatività del principio di non contestazione (Cass., 5.5.2015, n. 8969).

Per quanto esposto, accolto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al capo relativo alla cartella di pagamento oggetto della pronuncia di cessata materia del contendere, con rinvio alla CTR del Piemonte.

PQM

dichiara inammissibili il primo, secondo e settimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; accoglie il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla cartella di pagamento oggetto della pronuncia di cessata materia del contendere, rinviando alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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