Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4582 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17901/13, proposto da:

I.CO.MAR. s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 15, presso

gli avv.ti Giuseppe Tinelli e Giovanni Contestabile, che la

rappresentano e difendono, con procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/38/2013 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 15/4/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/1/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Contestabile;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Del

Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agente della riscossione della provincia di Roma emise atto di diniego di autotutela richiesta dall'”Icomar” s.r.l. avente ad oggetto l’istanza di annullamento di una cartella esattoriale (emessa per omessi o ritardati pagamenti irap e iva per il 2000) per illegittima notificazione, rilevando di non essere legittimato a ciò in mancanza di provvedimenti dell’ente impositore o dell’autorità giudiziaria, e di non potere esaminare il merito dei rapporti tributari, invitando altresì l’istante a reiterare la richiesta di discarico all’ente impositore.

La “Icomar” s.r.l. impugnò tale diniego di autotutela innanzi alla CTP del Lazio, eccependone l’illegittimità per una serie di motivi, quali: la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 in tema di rapporti di collaborazione e buona fede tra amministrazione fiscale e contribuente; la carenza di motivazione in ordine alla mancata notificazione della cartella, di cui aveva avuto conoscenza solo a seguito della comunicazione di un terzo soggetto; il ricorso era stato proposto solo dopo il decorso dei termini di decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b).

Si costituì l’Equitalia Sud s.p.a., quale ente preposto alla riscossione, deducendo la legittimità dell’atto impugnato.

La CTP dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo che l’atto di diniego in questione non rientrava nell’ambito degli atti impugnabili, tassativamente indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Avverso tale sentenza la Icomar s.r.l. propose appello, rigettato dalla CTR, argomentando che: l’omessa impugnazione della cartella di pagamento aveva reso inammissibile l’istanza in autotutela; il contribuente non aveva formulato eccezioni relative al sindacato della legittimità del rigetto della suddetta istanza che rappresentava, piuttosto, una sorta di richiesta di rimessione in termini, in mancanza di sopravvenuti vizi dell’atto.

La società ha proposto ricorso per cassazione formulando sette motivi.

Con i primi due motivi, la parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26, comma 1 e art. 29 nonchè degli artt. 140 e 145 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Al riguardo, la parte ricorrente ha lamentato di avere eccepito vizi propri e di legittimità della motivazione del provvedimento di diniego di autotutela, contestando in particolare l’omessa notifica della cartella di pagamento.

Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione della sentenza impugnata, perchè insufficiente circa un punto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla questione della legittimità della notificazione della cartella, mentre con il quarto, sesto e settimo motivo è stata dedotta l’omessa e insufficiente motivazione in ordine al profilo della ritenuta insussistenza di motivi afferenti al sindacato della legittimità del diniego dell’autotutela richiesta.

Con il quinto motivo, invece, la parte ricorrente ha lamentato l’omessa o insufficiente motivazione riguardo alla motivazione dello stesso atto di diniego impugnato.

Non si è costituita la controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la motivazione nella forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

I primi due motivi, da un lato, e il quarto, sesto e settimo, dall’altro, vanno esaminati congiuntamente, data la connessione oggettiva.

Circa i primi due motivi, il giudice d’appello ha correttamente escluso la fondatezza della contestazione del diniego dell’autotutela.

Al riguardo, va evidenziato che: con l’istanza di autotutela non è possibile sindacare il merito del rapporto tributario, salvo che sussistano particolari motivi di interesse pubblico alla rimozione dell’atto (Cass., ord. n. 25524/14). Al riguardo, è principio parimenti consolidato quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., 20.2.2015, n. 3442).

Pertanto, è da ritenere che l’ufficio abbia correttamente vagliato l’istanza in autotutela del contribuente, in quanto quest’ultimo, nè nella medesima istanza, nè nel ricorso introduttivo, propose eccezioni diretta a sindacare le legittimità intrinseca del diniego espresso, essendo stati, invece, formulati motivi attinenti alla notificazione della cartella di pagamento, il cui esame è precluso dalla mancata impugnazione dell’atto.

I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, riguardanti la censura della motivazione della sentenza impugnata in ordine a vari profili relativi all’atto di diniego in esame, sono parimenti infondati, essendo da escludere l’omessa pronuncia, in quanto la sentenza ha pienamente motivato riguardo a tutti i motivi d’appello.

Tenuto conto della mancata costituzione della parte controricorrente, nulla va disposto per le spese.

PQM

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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