Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4582 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 402/2019 R.G. proposto da:

R.F., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Sergio RUSSO, presso il cui studio

legale, sito in Roma, alla via di Ripetta, n. 22, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3241/17/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso da quella proposto avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestataria catastale in epigrafe indicata la rideterminazione della classe di merito. La CTR accoglieva l’appello e condannava l’Agenzia delle entrate appellata ma non costituita, al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la citata sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia della CTR sulla domanda di condanna alle refusione in suo favore delle spese anche del primo grado di giudizio (primo motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni legislative, in particolare la violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, lamentando l’insufficiente liquidazione del compenso professionale per il giudizio d’appello (secondo motivo).

Il primo motivo, incentrato sull’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla domanda di condanna dell’Agenzia delle entrate appellata, rimasta soccombente in secondo grado, anche delle spese del primo grado di giudizio, è fondato e va accolto.

Pacifica in causa la formulazione della relativa domanda da parte dell’appellante, trascritta per autosufficienza nel ricorso (a pag. 4), la CTR ha chiaramente omesso di pronunciarsi sulla stessa essendosi limitata a liquidare le sole spese del grado d’appello, violando peraltro il noto principio giurisprudenziale secondo cui “Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01).

E’ fondato e va accolto anche il secondo motivo di ricorso, avendo la CTR liquidato per spese processuali per il secondo grado di giudizio l’importo genericamente e complessivamente quantificato in 1.300,00 Euro.

Invero, premesso che “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 – 01), la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali un importo c complessivamente determinato in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense con riferimento al valore della causa, senza adottare alcuna motivazione sull’applicata riduzione, ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dalla L. n. 794 del 1942, art. 24 (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 – 01).

Va da ultimo dato atto che a pag. 4 del controricorso la difesa erariale ha dichiarato di proporre ricorso in via incidentale “nella parte non impugnata da controparte”, ma ha omesso di specificare il motivo di ricorso e sviluppare una qualche argomentazione al riguardo. Peraltro nelle conclusioni ha contraddittoriamente chiesto la conferma dell’impugnata sentenza, ad essa totalmente sfavorevole. Ne consegue che nessun provvedimento dev’essere adottato al riguardo.

Conclusivamente, quindi, va accolto il ricorso principale e la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, con rinvio alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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