Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4581 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2018, (ud. 09/11/2017, dep.28/02/2018),  n. 4581

Fatto

Con sentenza del 17/9/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla contribuente società Centro Servizi Romano s.p.a., in accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Ufficio Roma 5 e in conseguente riforma della pronunzia C.T.P. Roma n. 3558/2008, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società avente ad oggetto la rettifica a fini Irpeg, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società Centro Servizi Romano s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con requisitoria scritta del 13/6/2017 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7 e 51, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il c.d. conto finanziario redatto dalla società Immobiliare 16 Pini s.r.l. non differisca da un “normale estratto conto bancario”, e fatto applicazione della presunzione legale prevista al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, “ad una ipotesi estranea alla portata applicativa di tale norma”.

Lamenta che il “conto finanziario… non indica dati reddituali ma dati finanziari (finanziamenti tra due società di un medesimo gruppo)”, sicchè “non poteva essere equiparato ad un conto corrente bancario”.

Si duole che nella specie “erano noti i (due) soggetti tra i quali… erano intercorsi i rapporti finanziari tratti dai conti della società finanziaria del gruppo”.

Si duole che mediante l'”indebita applicazione, nella specie, della presunzione tratta dagli artt. 32 e 51 cit.” la CTR abbia violato la regola di ripartizione dell’onere probatorio.

Con il 5^ motivo denunzia “omessa motivazione” su punto decisivo della controversia. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “insufficiente motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che in ordine alla mossa censura concernente l'”indebita deduzione di interessi passivi” non vi sia “nella sentenza… alcun riferimento, nemmeno generico, a tutte le motivazioni e argomentazioni… svolte”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto. secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (v. Cass., 29/7/2016, n. 15857; Cass., 30/12/2015, n. 26111; Cass.. 24/7/2014, n. 16896).

Si è altresì precisato che l’ufficio finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari ed i dati derivanti da altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca ed il contribuente, a fortiori se si ha motivo di ritenerli connessi ed inerenti al reddito del contribuente.

acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari (cfr. Cass., 1/2/2016, n. 1898), anche in assenza di preventivo interpello dello stesso, non imposto da alcuna norma e la cui mancanza non determina una lesione del diritto di difesa poichè il contribuente può non solo azionare un procedimento contenzioso, ma anche attivare la procedura di definizione con adesione, nell’ambito della quale, oltre a beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione, di pagamento e di iscrizione a ruolo dell’imposta, ha la possibilità di fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed informazioni per sollecitare un intervento in autotutela (cfr., Cass., 5/12/2014, n. 25767; Cass., 3/8/2012, n. 14026; Cass., 21/7/2009, n. 16874. E già Cass. 6/10/1999 n. 11094).

Orbene, nell’affermare che la società “S.P.A. C.S.R. rientrava, all’epoca dei fatti, in un gruppo di società appartenenti alla famiglia P., gruppo di cui faceva parte anche una società finanziaria, la Immobiliare 16 Pini s.r.l., presso la quale è stato reperito dai verificatori il conto finanziario denominato “crediti/debiti v/ controllante”, contenente le operazioni contabili poste in essere dalla S.P.A. C.S.R. nel corso dell’anno 1998″; e nel ritenere che “il suddetto conto costituisce un documento idoneo a legittimare l’accertamento presuntivo”, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (e non già D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32,dovendo sul punto correggersi la motivazione dell’impugnato provvedimento) in quanto “esso non differisce da un normale estratto conto bancario, essendo composto da varie colonne, in corrispondenza delle quali sono riportati i dati utili relativi a ciascuna operazione contabile data e natura dell’operazione, natura del titolo negoziato, importo in dare o avere, banca di riferimento)”, il giudice dell’appello ha dei suindicati principi fatto invero piena e corretta (ad eccezione di quanto sopra indicato come oggetto di necessaria correzione) applicazione.

Al riguardo, vale osservare, diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente l’A.F. correttamente, alla stregua di quanto sopra esposto, ha nella specie utilizzato dati desunti non già da conti correnti bancari della contribuente bensì da un c.d. conto finanziario di altra società facente parte dello stesso gruppo societario.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 9.000,00, oltre a spese prenotate a debito, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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