Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4581 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 24/02/2011), n.4581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.E., B.D. e B.F.,

rappresentati e difesi dall’avv. D’Arrigo Domenico, ed elettivamente

domiciliati in Roma presso l’avv. Giuseppe Ramadori in via M.

Prestinari n. 13;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 90/65/07, depositata il 18 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Carte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 90/65/07, depositata il 18 giugno 2007, che, accogliendo il ricorso ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, proposto da B.E., B.D. e B.F., ha revocato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 120/65/05, dichiarando inammissibile l’appello proposto nei confronti della decisione di primo grado dall’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS).

Il giudice della revocazione, infatti, rilevato che l’appello era “stato notificato al difensore dei contribuenti e non ai medesimi, nonostante non avessero mai eletto domicilio presso di lui”, laddove il gravame. Moveva essere notificato personalmente alle parti contribuenti”, ha infatti ritenuto che l’errore revocatorio “sussista quando l’organo giudicante abbia erroneamente ritenuto che la notifica dell’atto di appello fosse stata ricevuta da soggetto all’uopo predisposto e la conseguente ritualità e procedibilità dell’impugnazione”; “la nullità della sentenza, conseguente al vizio di notificazione dell’atto di appello, deriva da un errore di fatto (non contestato dall’ufficio resistente) circa l’esistenza di una elezione di domicilio presso il difensore”.

I contribuenti resistono con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49 e 64 nonchè dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, assume che per la configurabilità dell’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, sarebbe necessario un contrasto immediatamente percepibile fra la sentenza e gli atti processuali, e quindi la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, non ravvisabile nell’ipotesi, ricorrente nella specie, di errore concretatosi in un errore di diritto, derivante da un’errata valutazione degli atti processuali.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purchè tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile pertanto errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l’omessa o errata valutazione di un atto processuale” (Cass. n. 13401 del 1999).

Si è affermato in particolare che “nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, che fa proprie le regole dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, l’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l’altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive. Un siffatto contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell’errore che costituisca frutto dell’apprezzamento, implicito o esplicito, delle risultanze processuali: nella specie si assumeva che l’errore denunciato col mezzo di revocazione – la notifica dell’atto di appello alla parte personalmente, invece che al difensore – costituisse un errore di fatto, percepibile ictu oculi, e non un errore di giudizio circa la legittimità della notifica, eventualmente denunciabile con ricorso per cassazione, sia pure ultraannuale, a norma dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 2″ (Cass. n. 6511 del 1005).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1100, ivi compresi Euro 100 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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