Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4581 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4581 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 16661-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società. con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA in persona del procuratore, nella qualità di procuratore
speciale della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, nonché ENEL
SERVIZIO ELETTRICO) SPA nella sua qualità di beneficiaria del
ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE

Data pubblicazione: 22/02/2013

RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro

– intimato avverso la sentenza n. 27/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 03/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
B A RRECA
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento — sezione distaccata di Airola, con
sentenza depositata in data 3 gennaio 2011, ha rigettato l’appello
proposto dall’Elle! Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice
di pace di Monteserchio, che aveva accolto la domanda di Fanidio
Petringa, intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da
una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione
dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato
il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le
spese postali.
II fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.F;,.G) aveva imposto
Ric. 2011 n. 16661 sez. M3 – ud. 17-01-2013
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PETRINGA ENIID10;

agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione che nella qualità di beneficiaria del relativo ramo
d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della I. 14 novembre 1995, ti. 481, assumendosi
che la deliberazione

11.

200 del 1999 e particolaimente l’art. 6, comma

4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ. e omessa motivazione, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art.
Pie. 2011 n. 16661 sez. M3 – ud. 17-01-2013
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incombenti su di essa come professionista.

1339 cit., comunque, omettendo di motivare sulla sussistenza dei
presupposti per la “integrazione” o “sostituzione” delle clausole
contrattuali.
Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva

integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il quinto motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito
e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. eiv. e abuso del diritto.
Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 345 cod.
proc. civ. in relazione all’art. 360 un. 3 e 4 cod. proc. civ., nonchè
contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto della mancata
informazione delle modalità gratuite di pagamento.
Il settimo, l’ottavo e il nono motivo denunciano tutti vizi di
motivazione concernenti la medesima affermazione del Tribunale della
violazione da parte dell’ENEL dell’obbligo di informazione.
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
Ric. 2011 n. 16661 sez. M3 – ud. 17-01-2013
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inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto

determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso(principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella

di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi,
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.

sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta” si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
Ric. 2011 n. 16661 sez. M3 – ud. 17-01-2013
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previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento

determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A .E.G.G. circa il raggiungimento del risultato

documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per
compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi
quattro motivi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e,

pronunciando sul merito, rigetta la domanda della parte intimata.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna parte intimata alla
rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione,
Ric. 2011 n. 16661 sez. M3 ud. 17-01-2013
-6-

attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di

liquidate in C 600,00 (di cui C 400,00 per compenso ed C 200,00 per
esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma, 17 gennaio 2013.
L’ete sore

11 Funzionario Giudiziario
Papicr-TAGIRTu0

Il Presidente

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