Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4580 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4580 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 10001-2008 proposto da:
DISTILLERIE

CENTRO

ADRIATICO

SPA

IN

LIQ,

P.I.00097760441, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE E LEGALE
RAPP.TE P.T.; elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio
dell’avvocato CARNEVALI RICCARDO, che la rappresenta
2014

e difende unitamente all’avvocato IUDICA GIOVANNI;
– ricorrente –

281

contro

FALL F.LLI MUSSI FU GEROLAMO SRL P.I.0070860152, IN
PERSONA DEL CURATORE, elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 26/02/2014

ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio
dell’avvocato CATALANO ROBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MONTANA CINZIA;
– controri corrente –

avverso la sentenza n.

2717/2007

della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

(

D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Distillerie Centro Adriatico spa proponeva opposizione al d.i. del tribunale di
Milano del 22.10.2001 che aveva ingiunto di pagare alla Fili Mussi fu Gerolamo
srl lire 405.236.172 per forniture di materiale elettrico negli anni 1992-1995,
deducendo la carenza di prova scritta del credito ed il mancato adempimento delle

La opposta resisteva ed a seguito del suo fallimento si costituiva il curatore.
Il tribunale con sentenza n. 4168/2004 rigettava l’opposizione mentre la Corte di
appello di Milano, con sentenza del 16.10.2007, dichiarava inammissibile l’appello
per tardività attesa la notifica della sentenza 1’8.10.2004 mentre l’impugnazione
era stata proposta il 12.5.2005.
Distillerie Centro Adriatico in liquidazione propone ricorso per cassazione con
sette motivi, resiste il fallimento F.11i Mussi fu Gerolamo srl, che eccepisce
l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
inidoneità dei quesiti.
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 139 comma 2, 141, 148
comma 2, 170 comma 1, 285 cpc, 156 comma 3, 160, 325 e 326 cpc, nullità della
sentenza e del procedimento perché l’odierna ricorrente, a fronte dell’eccezione di
passaggio in giudicato, aveva contestato l’inesistenza o comunque l’invalidità
della pretesa notificazione presso lo studio del procuratore in primo grado Avv.
Ezio Fanelli del tutto inidonea a far decorrere il termine breve.
Si trascrivono le relative deduzioni lamentando che la Corte di appello non le ha
considerate, con quesito se al fine della decorrenza del termine breve sia necessaria

prestazioni oggetto delle fatture.

una relazione tra consegnatario e domiciliatario idonea a far presumere che si porti
a conoscenza del secondo l’atto notificato, con ulteriori interrogativi.
Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione circa la necessità del relativo
accertamento anche in relazione alla ritenuta superfluità della prova per testi
riportata in precedenza.

motivazione sul fatto controverso che il consegnatario abbia portato a conoscenza
dell’atto il destinatario, con relativo quesito.
Col quarto motivo si deduce erroneità della sentenza per non aver autorizzato
memoria istruttoria, per aver ritenuto la tardività delle prove offerte e per
violazione degli artt. 152, 184, 345 u.c., 350, 359, 152, 184, 345 cpc, con relativo
quesito.
Col quinto motivo si deducono violazione dell’art. 112 cpc sulla dedotta
inesistenza o nullità della notificazione in ragione della illeggibilità della qualità
del destinatario, degli artt. 160, 139, 148, 170, 285, 325, 326 cpc, in subordine
vizi di motivazione circa la leggibilità della pretesa dicitura imp.dip. e/o addetto
allo studio, con relativo quesito.
Col sesto motivo si deduce violazione degli artt. 112 ,139 comma 2, 160, 170, 285
cpc, con relativo quesito.
Col settimo motivo si ripropongono le questioni di merito.
Osserva questa Corte Suprema:
La Corte di appello ha dedotto non essere contestato che la notifica era stata
effettuata 1’8.10.2004 presso il domicilio del procuratore costituito e che il
consegnatario avv. Lacandra, del quale l’appellante forniva anche il nome
Pasquale ed il foro di appartenenza, Bari, fosse avvocato e fosse presente in studio
all’epoca della notifica, come risultava dalla relata.

Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 2727 e 2729 cc e vizi di

L’appellante aveva contestato che il consegnatario fosse collega di studio,
collaboratore o dipendente del Fanelli, deducendo l’invalidità della notifica.
Le prove testimoniali erano state dedotte solo in sede di precisazione delle
conclusioni.
Non era necessario che tra consegnatario e domiciliatario vi fosse un rapporto di

provvisoria da cui presumere che l’atto fosse stato portato a conoscenza – Cass.
10.1.2007 n. 239- e nella specie trattavasi di avvocato.
La preannunciata querela di falso avverso la relata non era stata proposta.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione, le odierne prime sei censure, che
possono esaminarsi congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono
inidonee a sovvertite la motivazione sopra riportata.
A prescindere dal rilievo che la mancata proposizione della querela di falso
avverso la relata di notifica ne conferma le relative attestazioni, la ricezione senza
riserve della notifica da parte di un avvocato presente nello studio del
domiciliatario fa presumere che lo stesso sia stato autorizzato a detto incombente e
che sia, pure temporaneamente, collega di studio, collaboratore o quanto meno
addetto alla ricezione dell’atto.
Unico incombente richiesto all’ufficiale giudiziario è quello di indicarne il
nominativo previo accertamento che trattasi di persona capace di ricevere l’atto,
non potendosi attribuire al medesimo il potere di richiedere prove documentali del
relativo rapporto e della legittimazione.
Nel solco della giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata si pongono altre
decisioni che hanno statuito essere sufficiente che il consegnatario si trovi nel
luogo della notifica non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto,
non necessariamente di prestazione collaborativa, con incarico provvisorio e

dipendenza, studio o collaborazione ma era sufficiente anche una relazione

precario di ricevere le notificazioni (Cass. 5.9.2012 n.14865 ma anche, sulla
presunzione che si tratti di addetto alla ricezione, Cass. 5.12.2012 n. 21817, Cass.
26.10.2012 n. 18492).
Ne deriva il rigetto anche del settimo motivo del ricorso con condanna alle spese.
P.Q.M.

3700 di cui 3500 per compensi, oltre accessori.
Roma 23 gennaio 2014.
Il consiglier estensore

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La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro

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