Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4580 del 25/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 25/02/2010), n.4580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10389/2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
COLONNA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 67/2002 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA, depositata il 30/09/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
07/01/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI, la quale
preliminarmente dichiara che la notifica del ricorso è stata fatta
ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato DANIELA GIACOBBE che
dichiara in merito alla mancanza della ricevuta di ritorno di aver
richiesto il duplicato della suddetta, ma che dall’Ufficio competente
è stato risposto che non è possibile il rilascio del materiale
cartaceo in quanto trovasi al macero ai sensi del D.P.R. n. 156 del
1973 , art. 20, comma 3.
L’Ufficio competente ha altresì dichiarato di non rilasciare
ricevute in tal senso; nel merito l’Avvocato dello Stato chiede
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso, in subordine il rinvio a Nuovo Ruolo in attesa della
decisione delle Sezioni Unite.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Colonna in liquidazione (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia relativa ad impugnazione di cartella esattoriale concernente IVA relativa all’anno 1988, la C.T.R. Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’appello della società.
Il ricorso risulta notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che sia stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata prevista per il completamento della procedura di notificazione di cui al citato art. 140 c.p.c..
All’odierna udienza il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato non ha depositato il suddetto avviso nè ha chiesto di essere rimesso in termini per il deposito, limitandosi ad affermare che all’ufficio postale avevano riferito che il suddetto avviso era stato inviato al macero, come per legge. In proposito, prescindendo dalla considerazione che l’affermazione non è supportata da alcuna documentazione, giova rilevare che essa è assolutamente generica e in ogni caso non è idonea a provare l’esistenza dell’avviso in parola, bensì solo che l’amministrazione non ne era in possesso e non si era attivata per tempo al fine di ottenerne un duplicato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza (come nella specie) di attività difensiva da parte dell’intimato, secondo le Sezioni Unite il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (v. SU n. 627 del 2008).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
In assenza di attività difensiva, nessuna disposizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010