Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4580 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6269/2005 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), V.L.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ZANARDELLI 16/20, presso l’ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA E SOCIETA’ –

OSSERVATORIO PER L’EUROPA, rappresentati e difesi dallo stesso

avvocato S.G., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SALERNO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4,

presso l’avvocato INTERNULLO ROSARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TAIANI Giovanni, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato S.G. (si da atto

che deposita attestazione del Tribunale di Salerno, con provvedimento

del Presidente della 4^ sez. del Trib. di Salerno) che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato S.G., creditore procedente in una esecuzione immobiliare in danno della spa CEDIL avente ad oggetto due quote di arenile in località (OMISSIS), con atto del 21 ottobre 1988 conveniva davanti al Tribunale di Salerno il Comune di quella città, la società ConSal, la società C.e.d.i.l. e R. G., chiedendo la condanna in solido del Comune e della società ConSal, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del valore dei beni da lui pignorati ma illegalmente occupati per essere assoggettati a procedura di espropriazione per pubblica utilità.

Precisava, infatti che, nelle more dell’ esecuzione immobiliare da lui stesso iniziata, l’ente locale aveva illegittimamente occupato i predetti cespiti per la costruzione di un’opera pubblica, il cui appalto era stato affidato a ConSal.

Il Tribunale di Salerno con sentenza n 1635 del 2001, rigettava la domanda dello S. sul rilievo essenziale che egli al momento della proposizione della domanda non aveva alcuna legittimazione ad agire. Infatti l’esibito atto di cessione del credito in suo favore da parte di V.L., pertanto realmente legittimata, era intervenuto dopo della domanda stessa, e sulla questione il Comune di Salerno non aveva accettato il contraddittorio.

Con altro atto di citazione, anche esso in data 27 ottobre 1988, la predetta V.L., premesso che il tribunale di Salerno, con sentenza n. 824 del 1978, aveva revocato la vendita tra R. G. e la Cedil, avente ad oggetto le quote di arenile oggetto poi dell’occupazione da parte del Comune, e con assegnazione delle medesime in sede di divisione al R., e premesso anche che il Comune aveva occupato i suoli in questione quando essi erano ancora affidati al custode giudiziario a seguito di un concesso sequestro conservativo, realizzando così l’opera pubblica con appalto affidato a ConSal, conveniva in giudizio il Comune, il R., la Cedil, e la ConSal, chiedendo la condanna del Comune e della ConSAL al pagamento in suo favore del valore di mercato dei beni predetti ed al risarcimento degli ulteriori danni.

Resistevano con distinti atti ConSAL e il Comune.

Il tribunale accoglieva la domanda.

Riteneva legittimata la V. e responsabile il Comune per avere erroneamente pagato l’indennità di espropriazione al R., soggetto risultante avente titolo sul bene in base ai registri immobiliari, e non invece alla predetta creditrice, la quale aveva trascritto il proprio pignoramento immobiliare.

Lo S. proponeva appello avverso la sentenza del tribunale n. 1635 del 2001.

Il Comune di Salerno proponeva appello avverso la sentenza numero 1793 del 2002 del tribunale di Salerno.

La corte di merito, riunite le cause, accoglieva l’appello del Comune di Salerno e respingeva quello dello S..

Il secondo giudice, per quanto rileva in questa sede, riteneva che la pretesa questione di legittimazione sollevata dall’appellante, in realtà doveva ritenersi estranea all’ambito dell’art. 100 cod. proc. civ., riguardando essa, invece, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio. Pertanto riteneva che la procedura espropriativa per pubblica utilità deve, in via di principio, iniziare e proseguire nei confronti del soggetto avente titolo sui beni oggetto del procedura stessa, così come risultante dalle iscrizioni nei registri immobiliari. Ciò anche indipendentemente dagli eventuali effetti di procedure immobiliari sui beni medesimi.

Solo concluso il procedimento di espropriazione per pubblica utilità, riteneva la corte d’appello di Salerno, il creditore dei proprietario espropriato può far valere il suo diritto sulla indennità al medesimo attribuita.

Escludeva quindi che nella vicenda si fosse realizzata una qualunque ipotesi di illegittimità della procedura espropriativa per pubblica utilità, tale da dar luogo a forme di subingresso del creditore del proprietario direttamente nella sua pretesa indennità risarcitoria.

All’uopo la sentenza esaminava tutti gli atti del procedimento espropriativo. Negava pertanto che lo S. avesse in tal senso prodotto alcuna prova ed escludeva anche che l’eseguito sequestro conservativo degli immobili, convalidato è trascritto, avesse dato luogo ad un titolo in capo al creditore medesimo tale da giustificare che la pretesa ablativa dovesse svolgersi appunto nei suoi confronti.

Conseguentemente negava che Comune fosse tenuto a versare allo S. somma alcuna.

S.G. e V.L. ricorrono avverso tale sentenza in Corte di Cassazione con atto articolato su quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Salerno.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del loro atto di ricorrenti lamentano la nullità della sentenza conseguente alla motivazione omessa, ovvero insufficiente, sul punto decisivo della controversia relativo al fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorrenti lamentano ancora la motivazione omessa relativamente al punto, anch’esso decisivo, della richiesta condanna del comune di Salerno al pagamento diretto in loro favore delle somme costituenti indennità di esproprio.

3. Con il terzo motivo di ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 111, 112, 113 e 116 c.p.c., conseguenti all’erronea ricostruzione dei fatti di causa. Sostengono che la corte di merito immotivatamente ha ritenuto esperibile la procedura di espropriazione per pubblica utilità su di un bene assoggettato a sequestro conservativo e dunque già, par di capire, appartenente a soggetto diverso dal proprietario ovvero uscito comunque dal suo patrimonio.

Sostengono quindi che per effetto di una sentenza antecedente del tribunale di Salerno, passata in giudicato, che distraeva le spese del giudizio in favore dell’avvocato S. e dichiarava nullo un precedente provvedimento che a sua volta aveva “cancellato”, il sequestro conservativo del bene, si doveva concludere che le somme costituenti indennità di espropriazione per pubblica utilità dovevano ritenersi sostitutive dei beni pignorati, in tutti i sensi.

4. Con il quarto motivo di ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., e quindi ancora la motivazione omessa su punti decisivi. Sostengono infatti che lo S. era cessionario del credito vantato dalla V. nei confronti di Cedil e che il Comune era tenuto a dar conto dei propri atti costituenti la procedura espropriativi per p.u., al giudice dell’esecuzione, allo scopo di non cagionare danno al creditore procedente.

5. Osserva il collegio che i motivi sono tutti connessi dalla doglianza fondamentale che contesta l’affermazione del giudice di secondo grado secondo il quale la procedura di espropriazione per pubblica utilità deve svolgersi nei confronti del soggetto risultante aver titolo sui beni in base ai registri immobiliari.

Le doglianze ulteriori, infatti, relative alla adeguatezza della motivazione, sono in realtà strumentali a questa posizione.

La doglianza di violazione di legge così ricostruita, è infondata.

In base alla norma della L. n. 865 del 1971, art. 10, il procedimento espropriativo, includendo in esso l’offerta, c.d. il pagamento delle dovute indennità, va iniziato e proseguito nei confronti dell’avente diritto sul bene identificato, per l’appunto, in base ai registri immobiliari. La Corte di merito, con argomenti che il collegio condivide, ha ritenuto, a riprova, che da tale principio, dettato dalla legge,si deduce anche la esclusione della necessità della trascrizione del decreto di esproprio, non avendo questo alcuna efficacia traslativa, come invece sembrano ritenere i due ricorrenti (anzitutto cfr Cass. n. 10229 del 2000, ma vedi anche 7009 del 2007, 12022 del 2004, 21622 del 2004).

Da ciò pertanto deriva l’erroneità della pretesa dei ricorrenti di volersi rivolgere al Comune per ottenere che la procedura, correttamente svolta nei confronti del proprietario del bene tale risultante dai registri immobiliari, si completasse invece con il pagamento dell’indennità nei loro confronti, creditori pignoratizi.

La Corte di merito peraltro, sul punto ha anche motivatamente escluso ogni ipotesi di accessione invertita e dunque di illecito della Pubblica Amministrazione ed a tale accertamento i ricorrenti oppongono doglianze generiche di non corretta lettura degli atti.

6. I motivi dunque sono infondati, giova ripetere, nella parte in cui esprimono una doglianza di diritto, ed inammissibili laddove, peraltro in modo generico, allegano, si è detto innanzi strumentalmente, una inadeguatezza della motivazione. Giacchè invece il collegio ritiene che la sentenza impugnata consente di ricostruire pienamente l’iter logico seguito giudice, e con esso tutti i passaggi della compiuta istruttoria.

7. Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannai in solido al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi nonchè alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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