Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 458 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA GRISSINI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA

ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI CHIO

GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato GATTI GABRIELE, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BARBERO S.N.C., BARBERO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 560/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/06/2007 R.G.N. 224/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato TORRIERO CLAUDIO per delega CLARIZIA ANGELO;

udito l’Avvocato GATTI GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data il maggio 2004, I.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Alba la Barbero srl, la Barbero snc e la Societa’ Italiana Grissini srl ed esponeva quanto segue:

in data 6.5.2002 aveva stipulato un contratto di consulenza con il Gruppo Barbero per la durata di nove mesi che prevedeva attivita’ di marketing, prodotto, commerciale e acquisti;

in data 28.9.2002, tra il ricorrente ed una delle societa’ del Gruppo Barbero, la Societa’ Italiana Grissini, veniva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2003, con attribuzione del ruolo iniziale di Direttore Generale e successivamente di Amministratore Delegato;

nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2002 il ricorrente continuava a svolgere il ruolo di consulente, mentre a partire dal 2.1.2003 iniziava a svolgere l’attivita’ di Direttore Generale;

in data 18.2.2003 l’azienda gli chiedeva di sottoscrivere un nuovo contratto, che, rispetto al precedente, presentava due novita’:

venivano meno le funzioni di Direttore Generale sostituite da quelle di responsabile settore commerciale e marketing e veniva inserito il periodo di prova di sei mesi non previsto dalla precedente pattuizione. Il contratto risultava retrodatato al 1.1.2003 (rectius 2.1.2003);

in un primo tempo il ricorrente si rifiutava di firmare, poi, essendogli stata prospettata, in caso di mancata firma, la cessazione del rapporto, sottoscriveva in data 19.2.2003;

in data 5.5.2003 il ricorrente riceveva a mani la lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Sulla base di tali premesse il ricorrente deduceva la nullita’ del patto di prova in quanto sottoscritto dopo l’inizio effettivo del rapporto e la conseguente nullita’ del successivo licenziamento;

allegando di avere proposto la domanda nei confronti di tutte le societa’ del Gruppo in quanto l’attivita’ lavorativa era stata prestata indifferentemente per tutte, chiedeva in via conclusiva che fosse accertata la nullita’ del patto di prova e la conseguente illegittimita’ del licenziamento e che le convenute in solido fossero condannate al pagamento dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, da corrispondersi nella somma lorda di Euro 82.578,48, ed al risarcimento dei danni da licenziamento ingiustificato ex art. 19 CCNL Dirigenti d’azienda, da corrispondersi sotto forma di indennita’ supplementare nella misura massima di 22 mensilita’, pari ad Euro 227.090,82, oltre accessori. La Societa’ Italiana Grissini srl, si costituiva, contestando la narrativa del ricorso, deducendo che il patto di prova era stato stipulato in data 2.1.2003, contestualmente all’instaurazione del rapporto subordinato; la validita’ del patto di prova comportava la legittimita’ del licenziamento e quindi la reiezione delle domande formulate nel ricorso.

Si costituivano anche la Barbero snc e la Barbero srl, eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, essendo estranee al rapporto di lavoro dedotto; nel merito prospettavano le stesse difese della Societa’ Italiana Grissini. Dopo l’audizione di vari testi, con sentenza 28.9 — 2.11.2005 il Giudice rigettava le domande proposte contro Barbero srl e Barbero snc, e, in parziale accoglimento delle domande proposte contro la Societa’ Italiana Grissini srl, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato in data 5.5.2003 e condannava la societa’ al pagamento dell’indennita’ sostitutiva del preavviso nella misura di 8 mensilita’ di retribuzione, al pagamento dell’indennita’ supplementare nella misura di 15 mensilita’.

Avverso tale decisione la Societa’ Italiana Grissini proponeva appello con ricorso depositato in data 15.2.2006, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti con il ricorso introduttivo, con ordine di restituzione delle somme eventualmente corrisposte all’ I. in esecuzione della sentenza appellata.

L’ I. si costituiva, chiedendo la reiezione dell’appello.

La Barbero srl e la Barbero snc preferivano non costituirsi.

Con sentenza del 20 aprile – 1 giugno 2007 l’adita Corte di Appello di Torino rigettava il gravame.

A sostegno della decisione, il Giudice d’appello osservava che dagli elementi probatori acquisiti, integrati con un giuramento suppletorio deferito al lavoratore, emergeva l’avvenuta sottoscrizione del patto di prova in epoca posteriore all’effettivo inizio dell’attivita’ lavorativa, con conseguente nullita’ del patto ed ingiustificatezza del licenziamento intimato per mancato superamento della prova.

A cio’ seguivano tutte le statuizioni espresse dal primo Giudice da ritenersi corrette.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Societa’ Italiana Grissini srl con quattro motivi.

Resiste I.L. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto da parte della Corte d’Appello di Torino, che nella propria sentenza aveva, a suo dire, “escluso qualsivoglia rilevanza alla, pur accertata, presunzione di conformita’ tra la data dell’articolato contrattuale ed il momento della sua sottoscrizione – peraltro in ogni caso supportata ulteriormente dall’apposizione del timbro postale – solo sulla base delle tutt’altro che dirimenti e cristalline deposizioni dei testi …giungendo cosi’ a ritenere che la data del 2 gennaio 2003, indicata nel contratto definitivo di lavoro concluso tra le parti non potesse considerarsi certa”.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sotto il profilo di un inadeguato riscontro, da parte del Giudice di appello, a talune osservazioni sottoposte al suo giudizio, mentre con il terzo lamenta, ancora, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa una fatto decisivo della controversia perche’, a suo dire, la Corte territoriale aveva respinto il proposto gravame “sulla base di una errata valutazione dell’attendibilita’ di alcuni testi di controparte…”.

I tre motivi, da trattarsi congiuntamente perche’ strettamente connessi, sono infondati.

Correttamente, infatti, la Corte d’Appello di Torino, nella propria sentenza, ha richiamato il principio generale secondo il quale la sottoscrizione di un accordo tra le parti stipulanti si presume avvenuta nella data indicata nel documento che sancisce l’accordo contrattuale, ma poi aggiunge: “…ferma restando la possibilita’ per la parte che contesta tale circostanza di fornire la prova contraria”.

Muovendo, dunque, dalla corretta premessa che si tratta di una presunzione che puo’ essere vinta qualora chi contesti la conformita’ tra la data del contratto e quella della sottoscrizione dello stesso ne fornisca la prova, la Corte d’Appello ha osservato che l’ I. si era preoccupato di assolvere tale onere probatorio per dimostrare che il contratto non era stato sottoscritto il 2.1.2003 ma successivamente, in particolare, in data 19.2.2003.

Fatta questa premessa, la Corte d’Appello e’ passata ad esaminare tutte le prove “contrarie” alla presunzione di conformita’ tra la data di sottoscrizione del contratto e quella indicata nel contratto stesso, prove documentali e testimoniali, pervenendo argomentatamente ad individuare una “semipiena probatio” in riferimento alla allegazione essenziale posta alla base della domanda, e cioe’ la sottoscrizione del contratto (e, quindi, del patto di prova nello stesso inserito) avvenuta in momento successivo alla data apposta nello stesso documento.

Pertanto, in riferimento all’art. 2736 c.c., n. 2, con ordinanza del 23.3.2007, la Corte, ritenuto che la circostanza della sottoscrizione del contratto datato (OMISSIS) da parte di I.L. in data (OMISSIS) era in parte provata dalle deposizioni dei testi A. G. e D.S.S.M., ha deferito giuramento suppletorio ad I.L. sul seguente capo:

“Giuro e giurando affermo di aver sottoscritto il (OMISSIS) il contratto di lavoro datato (OMISSIS) prodotto in originale dalla Societa’ Italiana Grissini all’udienza del 21.12.2004”.

I.L. ha quindi prestato giuramento in conformita’ al capo deferito dalla Corte.

A seguito dell’espletamento di tale adempimento istruttorio, coerentemente la Corte di merito ha ritenuto provato che il contratto di lavoro, datato (OMISSIS), era stato sottoscritto solo in data (OMISSIS), mentre il rapporto di lavoro era iniziato in data (OMISSIS); pertanto, condividendo la decisione del primo Giudice, in riferimento all’art. 2096 c.c. e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, il patto di prova era da ritenersi affetto da nullita’ per difetto della forma scritta contestuale od anteriore all’instaurazione del rapporto lavorativo.

E’ pacifico, infatti, in giurisprudenza, che il patto di prova deve essere sottoscritto prima o contestualmente all’inizio del rapporto;

giammai potrebbe essere sottoscritto dopo (ex plurimis, Cass. 26 luglio 2002 n. 11122).

L’ulteriore conseguenza, altrettanto correttamente dedotta nella sentenza impugnata, e’ stata la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, che, come si evince dalla lettera del 5.5.2003, era stato intimato per mancato superamento del periodo di prova.

Infondato e’ anche il quarto motivo, con il quale la societa’ ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione della Corte di Appello di Torino nella parte in cui conferma la decisione del Giudice di primo grado in ordine alla quantificazione della indennita’ supplementare spettante all’ I. e pari a complessive quindici mensilita’.

Secondo la ricorrente “una simile quantificazione e’ del tutto inadeguata al caso di specie, a fronte della brevissima anzianita’ di servizio del dott. I. (poco piu’ di quattro mesi), la quale avrebbe dovuto indurre ad una condanna nei minimi dell’indennita’ supplementare (dieci mesi)”. In ogni caso – prosegue la ricorrente – non era certo accoglibile quanto sostenuto dal Giudice del gravame ovvero che tale quantificazione si giustificava a fronte di un patto di prova nullo e non previsto nel contratto preliminare a suo tempo intercorso tra le parti e risalente al 28 settembre 2002.

Osserva il Collegio che, secondo i principi elaborati da questa Corte, la determinazione, tra un minimo ed un massimo, della misura di una indennita’ risarcitoria per un licenziamento illegittimo spetta al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (cfr. Cass. 5.1.2001, n. 107).

Nella specie, l’art. 19 CCNL per i dirigenti industriali prevede, in caso di licenziamento illegittimo, un indennizzo variabile tra un minimo pari al preavviso maturato, aumentato di due mensilita’, ed un massimo corrispondente a 22 mensilita’ di preavviso eventualmente aumentato in relazione all’eta’. Orbene, la Corte d’Appello (e prima anche il Tribunale di Torino) ha ritenuto di’ determinare l’indennita’ nella misura di quindici mensilita’. Questa decisione e’ stata motivata dalla Corte, osservando che, nel caso dell’ I., il minimo dell’indennita’ (considerate le maggiorazioni) era individuabile in 12 mensilita’; la decisione del primo Giudice, che aveva determinato l’indennita’ nella misura di 15 mensilita’, appariva del tutto condivisibile tenendo in considerazione, da un lato, il breve periodo di rapporto di lavoro, ma, per altro verso, anche le circostanze relative al recesso, motivato sulla base di un patto di prova nullo e non previsto nel precedente impegno preliminare del (OMISSIS).

Si tratta di una motivazione sufficientemente sviluppata e neppure illogica o contraddittoria, sicche’ la determinazione fatta dal Giudice di secondo grado non e’ censurabile in sede di legittimita’.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto nei confronti di Barbero snc e Barbero srl non costituitesi.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento, in favore di I.L., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla nei confronti di Barbero snc e Barbero srl.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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