Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 458 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 458 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 24126-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2012
2188

contro

COMINETTI TEODORO, I.L.E.S.I. IMPRESA LAVORI EDILI
STRADALI IDRAULICI SPA IN FALLIMENTO;

intimati

avverso la sentenza n. 94/2006 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 16/06/2006;

Data pubblicazione: 10/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

raccoglimento del ricorso.

Generale Dott, PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ILESI SpA, in fallimento, e Cominetti Teodoro, già I.r. della detta società, proponevano otto ricorsi
dinanzi alla CTP di Lodi avverso quattro distinti avvisi di accertamento riferiti alle imposte IRPEG ed ILOR
per gli anni 1996, 1997 e 1998 ed all’IVA per l’anno 1996.
Siffatti accertamenti scaturivano da verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza sia nei riguardi della ditta
individuale Cavalli Gianni sia della ILESI SpA, in base alle quali venivano individuati a carico di

Spa alla ditta Cavalli a titolo di noleggio macchinari ed il totale degli importi della fatture emesse dalla
predetta ditta); applicando ai predetti costi non contabilizzati la percentuale di ricarico del 300% (ottenuta
comparando l’ammontare dei ricavi dichiarati ed il costo del venduto), si perveniva ad un ammontare di
ricavi non contabilizzati di lire 124.806.992, dal quale scaturivano le imposte dovute.
Con sentenza 17/02/2005 del 25-1/7-3-2005 l’adita CTP, riuniti i ricorsi, confermava l’accertamento per
l’anno 1996 solo relativamente ai costi non contabilizzati di lire 31.202.000, mentre riteneva non dovuto
quanto accertato in funzione dell’operato ricarico del 300%; provvedeva a rideterminare imposte, sanzioni ed
interessi per gli anni 1997 e 1998.
Avverso detta statuizione proponeva appello principale l’Ufficio ed appello incidentale i contribuenti.
Con sentenza 94/12/06 depositata il 16-6-2006 la CTR di Milano annullava l’accertamento dell’Ufficio per
quanto concerneva l’IRPEG e l’ILOR relative agli anni 1996, 1997 e 1998; in ordine all’IVA relativa al 1996
dichiarava che l’omessa autofatturazione comportava la sola sanzione di cui all’art. 6 comma 8 d.lgs.
n.471/1997, senza assoggettabilità ad IVA nei confronti del committente; dichiarava altresì non dovute le
sanzioni amministrative in capo al I.r. pro tempore.
In motivazione, in particolare, la CTR, precisato che l’Ufficio aveva proceduto al calcolo del ricarico sulla
base dei dati contabili del contribuente (e non, quindi, su medie settoriali), rilevava: che l’azienda non si
basava solo sul noleggio dei macchinari e che alla stessa concorrevano altri fattori di produzione; che era
stato accertato solo un maggior costo per noleggio macchinari; che tale maggior costo non poteva, di per sè,
senza il concorso di tutti gli altri fattori di produzione, determinare un incremento così rilevante dei ricavi.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; la
ILESI SPA, la Ilesi SPA in fallimento ed il Cominetti non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo ex art. 360, comma l, n. 4 cpc, violazione degli artt 1 e
2 DPR 546/92, si doleva che la CTR, dopo avere valutato incongrua la percentuale di ricarico applicata
dall’Ufficio, aveva poi annullato in toto gli accertamenti per IRPEG ed ILOR relativamente agli anni 1996,
1997 e 1998, eludendo in tal modo l’obbligo di indicare la percentuale di ricarico più adeguata al caso in

quest’ultima costi non contabilizzati per curo 31.201.748 (pari alla differenza tra quanto versato dalla ILESI

SENTE DARF,’OISTRAZIONE
Al
20 ,41.?s6

esame; formulava, quindi, il seguente quesito: “dica la S.C. se è conforme agli ara. 1 e 2 del DPR 546/1992
e rispetta i principi generali del processo tributario ed in materia dei poteri giurisdizionali del Giudice
tributario, la decisione del giudice tributario che, pur riconoscendo l’esistenza di costi non contabilizzati e di
conseguenti corrispettivi parimenti non contabilizzati, annulla in toto gli accertamenti emessi dall’Agenzia
delle Entrate in quanto basati su una percentuale di ricarico non ritenuta congrua, anzichè procedere alla
ridetenninazione della suddetta percentuale”.

Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, “dalla natura del processo tributario – il quale non
è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in
quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione
di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende
che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere
sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa
tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura,
entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cass. 1582512006; v. anche, tra le altre, 13132/2010;
13868/2010; 13034/2012).
La CTR, nella gravata sentenza, dopo avere ritenuta incongrua la percentuale di ricarico del 300% operata
dall’Ufficio, ha annullato in toto i relativi avvisi di accertamento, senza tuttavia procedere, alla stregua del su
indicato principio, ad una rideterrninazione, sulla base degli elementi in atti, della percentuale di ricarico e ad
una conseguente congrua quantificazione dei ricavi non contabilizzati.
In conclusione, pertanto, in accogliti-lento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR
Lombardia, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame della controversia sulla base del
detto principio nonchè alla regolamentazione delle spese processuali dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la impugnata sentenza e rinvia, per un nuovo esame e per provvedere sulla
regolamentazione delle spese di lite, alla C7R Lombardia, diversa composizione.
Così i iso in Roma il 27-11-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Siffatto motivo è fondato.

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