Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4579 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4579 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 11776/08 proposto da:
Condominio di via Arona n.7 – Torino- (c. f.: 96747420014)
In persona dell’amministratrice pro tempore sig.a Laura Zucchet; rappresentato e difeso,
tanto unitamente che disgiuntamente dall’avv. Gabriele Bruyere e dall’avv. Mario
Menghini e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Della Mercede
n. 52, come da procura estesa a margine del ricorso.

– Ricorrentecontro

Romana BORGNA ved. RACCA;
Maria RACCA in PARIGI in proprio e quale procuratrice generale di
Eufrasia RACCA ved BAROLO
– Parti intimate —
Avverso la sentenza n. 376/07 della Corte di Appello di Torino, pubblicata
il 7/03/07, non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23/1/2014 dal

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Data pubblicazione: 26/02/2014

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Cinzia De Micheli, con delega dell’avv. Gabriele Bruyere, per il
Condominio ricorrente, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Sorta controversia tra Osvaldo Racca, proprietario di immobili ( un appartamento
ed un basso fabbricato sito nel cortile) in uno stabile condominiale e lo stesso
Condominio sito in Torino alla via Arona n.7 in merito alla ripartizione delle spese
occorrenti la tinteggiatura dell’androne e delle scale, nel 1994 il predetto Racca impugnò
innanzi al Tribunale di Torino la delibera condominiale comunicatagli il 28 febbraio
1994: il Tribunale, con sentenza del giugno 1996 annullò detta delibera limitatamente al
punto in cui era stato deciso di addebitare al Racca il 50% delle spese per l’opera retro
descritta, negando che esistesse un unico condominio che comprendesse lo stabile
adibito a civile abitazione dei condomini e, ad un tempo, il basso fabbricato, bensì che
sussistessero due distinte proprietà — una per lo stabile e l’altra per il piccolo fabbricatorispetto alle quali l’androne sarebbe caduto in comunione nella misura del 50% così che,
doyDriangi appilLaye te neirrne sulla comunione ordiu:Alia,la detibetazione rebbe stata
liaz per rikg.tzeatr5 raggiungimento della maggioranza di due terzi prtvigu dall’alt I WS
cod. civ. per gli atti di straordinaria manutenzione; la Corte dì Appello di Torino rigetti
l’appello; la Corte di Cassazione, pronunziando sentenza n. 18649/2004, accolse il
ricorso del Condominio laddove si era lamentata una non attenta esegesi delle
disposizioni del regolamento di condominio contrattuale, operata dai giudici di merito
per giungere alla conclusione della esistenza di una comunione sulle porzioni oggetto di
lavori manutentivi ; la Corte di Appello di Torino, pronunziando nel contraddittorio
delle eredi di Osvaldo Racca — la vedova Romana Borgna e le sorelle Maria e Eufrasia
Racca ( queste ultime costituitesi al solo fine di eccepire la carenza della loro

Alberto Celeste, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

legittimazione passiva, essendo la cognata l’unica erede del congiunto), decidendo in
sede di rinvio, rigettò la domanda sulla base della constatazione che tra le medesime
parti era oramai passata in giudicato precedente decisione — oggetto di esame
confermativo in sede di legittimità con sentenza n. 14708/2000- che, interpretando le

criterio di ripartizione delle spese tra condomini che tenesse conto dell’uso della cosa
comune , senza che ciò potesse avere una necessaria incidenza sulla misura della
partecipazione alla comproprietà sulle cose stesse ; il giudice del rinvio compensò
integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio, per la ritenuta obiettiva difficoltà della
questione interpretativa, generata dalle ambigue espressioni adottate dal regolamento
condominiale.

2 — Per la cassazione del capo relativo alle spese di lite ha proposto ricorso il
Condominio sulla base di un motivo; le parti intimate ( essendo le sorelle Racca evocate
in giudizio solo ai fini della regolarità del contraddittorio) non hanno svolto difese

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con unico motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
cpc in materia di compensazione delle spese, nonché un vizio di motivazione,
assumendosi che non sarebbe sufficiente invocare l’esistenza di un contrasto
interpretativo, peraltro inesistente, per decidere di compensare le spese.

I.a – Il motivo è infondato perché si chiede alla Corte di valutare la corrispondenza alla
realtà processuale di un giudizio di obiettiva controvertibilità delle soluzioni
interpretative: sul punto va ribadito il principio secondo il quale in tema di spese
processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti
violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese

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stesse disposizioni regolamentari, aveva statuito che ben potesse essere adottato un

di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri
giusti motivi ( cass. Sez. V n. 15317/2013).

I.b

Detta valutazione comunque appare, in sé, sufficientemente supportata dalla

dedotta articolazione dei mezzi di impugnazione: non è, in particolare, rilevante

vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nella sua prima sentenza
— con ciò volendo sottolineare la evidenza , sin dall’inizio, della infondatezza della
interpretazione patrocinata dal Racca- perché tale assunto conferma semmai la necessità
di un approfondimento interpretativo delle disposizioni regolamentari controverse e,
quindi, la loro controvertibilità.
— Il ricorso va dunque respinto, senza onere di spese, non avendo parte intimata
articolato difese.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

l’osservare che la decisione in sede di legittimità sia stata di accoglimento del ricorso per

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