Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4579 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5458/2012 proposto da:

Casa di Cura Tortorella SpA, rappresentato e difeso dagli avv. Marco

Senatore e Marco Pisapia, con domicilio eletto in Cava dei Tirreni,

piazza E. De Marinis 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata il 20 dicembre

2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale fu recuperato a tassazione, fra gli altri costi, quello relativo all’importo riconosciuto in sede di conciliazione giudiziaria della lite a favore degli eredi di lavoratore deceduto. In particolare costituì oggetto di censura il fatto che il costo della conciliazione fu imputato all’esercizio 2004/2005, quantunque il titolo si fosse formato in data posteriore alla sua chiusura.

Su questo punto l’impugnazione fu essenzialmente motivata sul rilievo che il verbale di conciliazione fu sì sottoscritto il 27 settembre 2005 dopo la chiusura dell’esercizio, ma comunque prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e la redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il ricorso fu accolto dalla commissione tributaria provinciale, ma la commissione tributaria regionale è andata in contrario avviso e, accogliendo l’appello dell’agenzia, ha ritenuto illegittima la deduzione operata dalla contribuente.

Contro la sentenza della commissione tributaria regionale la società propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 119, comma 1 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3. Si sottolinea che la conciliazione con il lavoratore fu sì sottoscritta il 27 settembre 2005, dopo la chiusura dell’esercizio 2004/2005, ma, ad ogni modo, prima dell’approvazione del bilancio e soprattutto prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Ciò giustificava, secondo la ricorrente, l’imputazione del costo al conto economico dell’esercizio appena chiuso, non solo sotto il profilo civilistico, ma anche sotto il profilo tributario, là dove la Commissione tributaria regionale aveva negato la correttezza di tale imputazione, sulla base del fatto che il costo divenne certo nel corso del successivo esercizio 1 luglio 2005 30 giugno 2006.

Il motivo è infondato. In base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza a meno che la loro esistenza od il loro ammontare non siano ancora certi, nel qual caso debbono essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si sono verificate tali condizioni.

Nel caso di specie è certo che tali requisiti si sono verificati dopo la chiusura dell’esercizio 2004/2005, in coincidenza con il decreto del giudice del lavoro che ha conferito esecutività al verbale di conciliazione (Cass. 8 giugno 2016, n. 11728; Cass. 19 ottobre 2001, n. 12788).

Ciò posto, la giurisprudenza, nel ribadire la regola che i costi vanno imputati all’esercizio in cui sono divenuti certi nell’an e nel quantum, precisa tuttavia “che i costi sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito” (…) devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell’anno precedente, così concorrendo a formare il reddito d’impresa” (Cass. 27 maggio 2015, n. 10903; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3484, che, in forza di tale principio, ha ammesso la deduzione di costi di ripristino tecnico di prodotti difettosi venduti a terzi nell’anno precedente). Il principio giurisprudenziale è chiaro: ciò che consente l’imputazione del costo all’esercizio già chiuso non è, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la semplice considerazione temporale che le condizioni di certezza e oggettività si sono comunque verificate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, ma la correlazione fra il costo maturato o conosciuto dopo la chiusura dell’esercizio e “il ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito”. Diversamente, nella specie, non c’è alcuna indicazione che consenta di imputare il costo della transazione fra la società con gli eredi del lavoratore all’esercizio già definito (nel ricorso la società precisa che la conciliazione ha posto termine a una lite iniziata nel settembre 1997), per cui l’ipotesi ricadeva sotto la regola generale. Il costo andava quindi imputato all’esercizio in cui il verbale di conciliazione fu dichiarato esecutivo del giudice del lavoro, così come dispone l’art. 109 cit..

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Avuto riguardo alla natura della questione si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

PQM

rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA