Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4579 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34428-2018 proposto da:
C.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSSO DEL TORRINO
4/10, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CORDOMA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2240/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente relativo ad Ici, sostenendo che per gli anni 2008 e 2009 non era maturata la decadenza in quanto la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, prevede un termine di decadenza di cinque anni per l’accertamento delle imposte degli enti locali;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della contribuente, confermando la durata quinquennale del termine di decadenza e rilevando che l’appello ha ad oggetto l’avvenuta prescrizione delle pretese tributarie, che conseguirebbe al fatto che l’atto originariamente impugnato è stato sostituito con avvisi di accertamento emessi successivamente in autotutela nel 2014, che però, trattandosi di modifica in melius, non deve rispettare alcun termine di decadenza;
il contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il comune di Roma non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione la parte contribuente ritiene che la pretesa tributaria per l’ICI 2008 e 2009 sia decaduta nel 2011 e nel 2012 e che la sentenza della CTR non abbia correttamente motivato;
considerato che – a prescindere da un esame circa l’ammissibilità del ricorso che non individua chiaramente e specificamente i motivi di doglianza – il ricorso è comunque inammissibile innanzitutto perchè la notifica è stata fatta direttamente dal ricorrente, con una semplice raccomandata, e non, come previsto dall’art. 137 c.p.c., comma 1, tramite ufficiale giudiziario;
ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituito il comune di Roma.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020