Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4579 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. III, 19/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29055/2019 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’avv.to ENNIO CERIO, con

studio in Campobasso, via Mazzini 112 avvenniocerio.cnfpec.it)

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– (intimato) –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 1926/2019,

depositato il 28/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. A.T., proveniente dalla Guinea Bissau, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto a causa di una vicenda privata generata dalla condotta del cugino, rischiava arrestato al suo posto, in ragione delle condizioni generali di insicurezza esistenti nel suo paese.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3.

1.1. Assume, al riguardo, che il Tribunale aveva omesso di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria prescritto dalla norma sopra richiamata, in quanto non aveva affatto indicato le fonti informative aggiornate ed attendibili dalle quali poteva evincersi la situazione non rischiosa del paese di origine.

1.2. Aggiunge che la protezione internazionale era stata negata in tutte le forme gradate sul rilievo che non in tutto lo Stato di provenienza la condizione interna era caratterizzata da violenza indiscriminata: lamenta, in particolare, che in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non era stato compiuto alcun accertamento in ordine alle condizioni di violenza indiscriminata ivi esistente, determinata anche da un conflitto interno.

1.3. Il motivo è fondato.

1.4. Il Tribunale, infatti, dopo aver escluso la credibilità della vicenda narrata, ha omesso di acquisire e richiamare specificamente, anche in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (rispetto alla quale l’attendibilità dei fatti narrati risulta scarsamente rilevante), fonti informative attendibili ed aggiornate sull’esistenza di un conflitto armato interno e sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine: al riguardo, si rileva che la Corte, dopo aver ammesso che lo Stato di provenienza era afflitto da povertà, da una endemica instabilità politica e, di recente, “da infiltrazioni dei neo-trafficanti”, ha affermato che “sicuramente non si ravvisano situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, come unanimemente confermato dalle fonti internazionali, aggiornate all’attualità” (cfr. pag. 4 cpv 5 e 6).

1.5. Tali affermazioni sono del tutto prive da riferimenti alle fonti informative dalle quali sono state attinte: risulta pertanto violato il dovere di cooperazione istruttoria prescritto dalla norma che si assume violata (Cass. 19224/2020; Cass. 13940/2020).

1.6. La censura ridonda, altresì, sulla domanda di protezione umanitaria in relazione alla quale, dovendosi escludere la decisiva rilevanza della credibilità dei fatti narrati, si osserva che nessuna indagine è stata effettuata sul livello di tutela dei diritti fondamentali che lo Stato era in grado di fornire: da ciò deriva che non è stato formulato un corretto giudizio di comparazione.

2. Il decreto, pertanto, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce del seguente principio di diritto:

“in tema di protezione internazionale, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente, attraverso l’acquisizione di fonti attendibili ed aggiornate secondo quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Lo stesso principio deve essere esteso alla domanda di protezione umanitaria”.

3. Il Tribunale dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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