Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4578 del 28/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4578 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 29317-2010 proposto da:
EQUITALIA

CERIT

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
SALVINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato
ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 28/02/2018

RODOLFO FASANO giusta delega in calce;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PISA;
– intimata –

Nonché da:

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

SALVINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato
ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
RODOLFO FASANO giusta delega in calce;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

EQUITALIA CERIT SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 89/2010 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 17/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per il

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PISA in persona del

rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega
dell’Avvocato PUOTI che ha chiesto l’accoglimento e

deposita un cartolina verde A/R.

R.G. 29317/10

Roberto Salvini impugnava innanzi alla CTP di Pisa nove avvisi di
mora notificatigli, in data 6 maggio 2008, da Equitalia Get per un
importo complessivo di euro 74.378, 83, oltre sanzioni ed interessi,
deducendo la prescrizione del credito alla riscossione. Il
contribuente faceva, altresì, presente che, nella stessa data del 6
maggio 2008, gli erano state notificate n. 29 intimazioni di
pagamento, recanti l’importo complessivo di euro 180.926,89.
L’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, deduceva
l’inammissibilità del ricorso con riguardo alle intimazioni di
pagamento, in quanto gli estremi di tali atti non erano stati indicati
nel ricorso ed il contribuente non aveva contestato di aver ricevuto
le cartelle esattoriali da cui erano scaturiti gli avvisi di mora e le
intimazioni, ove erano espressamente indicati il numero e la data di
notifica delle cartelle stesse.
Si costituiva Equitalia Cerit S.p.A., deducendo che le cartelle di
pagamento erano state tutte notificate al contribuente e dallo
stesso non impugnate. La CTP accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla
CTR della Toscana, in ragione della mancanza di prova della notifica
delle cartelle esattoriali, presupposto logico giuridico degli avvisi di
mora e delle successive intimazioni di pagamento.
Propone ricorso per la cassazione della sentenza Equitalia Cerit
s.p.a., affidandolo a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è
costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale con
quattro motivi di doglianza. Roberto Salvini ha resistito con

FATTI DI CAUSA

controricorso al ricorso principale ed al ricorso incidentale
dall’Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia Cerit S.p.a.
censura la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa

relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parte ricorrente lamenta che nel caso di specie il contribuente
aveva elencato solo gli avvisi di mora notificati in data 6.5.2009,
mentre aveva genericamente riferito di ventinove avvisi di
intimazione notificatigli nella stessa data e dei quali non ne aveva
indicato il numero identificativo. Si rileva, altresì, che la sentenza
impugnata non avrebbe trattato tale eccezione omettendo così di
pronunciarsi su una questione preliminare sollevata sia dall’Agenzia
delle entrate che da Equitalia Cerit S.p.a.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, Equitalia Cerit S.p.a.
censura la sentenza impugnata denunciando violazione e /o falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., atteso che la materia del contendere andava
circoscritta all’esame delle doglianze formulate dal contribuente,
mentre, nella specie, la CTR avrebbe emesso una pronuncia per
mancata prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, con ciò andando
oltre l’oggetto del giudizio delimitato dal ricorso introduttivo, non
pronunciandosi sull’unica eccezione di prescrizione sollevata dal
ricorrente.

3.11 ricorso principale è inammissibile per totale carenza di
autosufficienza, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., mancando:
“la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui
quali il ricorso si fonda”. Il principio di autosufficienza del ricorso
2

applicazione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in

deve essere inteso come un corollario del requisito di specificità dei
motivi di impugnazione, in quanto l’esame diretto degli atti e dei
documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente
indicato ed allegato (Cass. n. 896 del 2014). Se è vero, infatti, che
parte ricorrente non è tenuta, in ragione della indisponibilità del
fascicolo di parte, che resta acquisito, ex art. 25, comma 3, del
d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del processo svoltosi

produzione documentale (Cass. civ. S.U. , 3 novembre 2011, n.
22726), risultando all’uopo sufficiente la richiesta di trasmissione,
ex art. 369, comma 3, c.p.c., del fascicolo alla segreteria della CTR,
nondimeno ciò non esonera la parte stessa dal diverso onere
previsto, a pena di inammissibilità, dal menzionato art. 366, n. 6,
c.p.c., che richiede, come si è visto: “la specifica indicazione degli
atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso di fonda”, con
l’indicazione dei dati necessari alla individuazione della loro
collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di
merito (in tal senso cfr. Cass. n. 22726 del 2011; Cass. n. 14784
del 2015; Cass. n. 21686 del 2010; Cass. n. 303 del 2010), ossia
in relazione alla sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili, fascicolo
di parte o d’ufficio (Cass. n. 16900 del 2015; Cass. n. 22607 del
2014), e quindi anche dell’atto difensivo o del verbale di udienza
nei quali le varie eccezioni e domande sono state proposte ( Cass.
n. 5344 del 2013), onde dare modo alla Corte di controllare “ex
actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito
della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013), e la ritualità,
la tempestività e, in secondo luogo la decisività (Cass. n. 5344 del
2013). Onere processuale a cui non si è ottemperato.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate
censura la sentenza impugnata denunciando violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.,
anche in combinato disposto con l’art. 18 del d.lgs. n. 546 del
3

davanti alla Commissione Tributaria, ad un nuovo onere di

1992, e conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c. atteso che la CTR, fraintendendo la censura
proposta dall’Ufficio, il quale aveva fatto rilevare che la parte non
aveva mai contestato di non aver ricevuto le cartelle esattoriali da
cui scaturivano gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento, si
sarebbe limitata ad affermare che quanto sostenuto dall’Ufficio, e
cioè che l’indicazione sugli avvisi di mora e sulle intimazioni di

presumere l’avvenuta notificazione delle stesse cartelle, non poteva
essere condiviso.

4.1.11 motivo è inammissibilmente formulato.
Nella specie, l’omessa pronuncia da parte del giudice del merito
non integra un difetto di attività che può essere fatta valere
attraverso la deduzione di un “error in procedendo”, ma consiste,
nella sostanza, in un vizio di motivazione della sentenza impugnata
che si sarebbe dovuto denunciare ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,
giacchè le censure illustrate nel motivo chiaramente
presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la
questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo non
corretto, senza giustificare o non giustificando adeguatamente la
decisione resa (Cass. n. 329 del 2016). La parte ricorrente lamenta
che la CTR avrebbe frainteso la censura proposta dall’Ufficio,
affermando non correttamente che quanto dedotto da Equitalia
Gerit S.p.a. e dall’Agenzia delle entrate secondo cui l’indicazione
sugli avvisi di mora e sulle intimazioni di pagamento del numero
delle cartelle esattoriali e delle date della loro notifica, che doveva
far presupporre l’avvenuta notifica, non aveva alcun pregio
giuridico.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle
entrate censura la sentenza impugnata denunciando la violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui
4

pagamento del numero e della data di notifica delle cartelle faceva

all’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che dal tenore letterale
del ricorso introduttivo si evincerebbe chiaramente che il
contribuente, pur dando atto dell’avvenuta notifica, in data
6.5.2008, di n. 29 intimazioni di pagamento e, pur avendo chiesto,
nelle conclusioni, l’annullamento delle intimazioni di pagamento,
non aveva indicato gli estremi identificativi di tali intimazioni. Tale

stata oggetto di pronuncia da parte della CTR, incorrendo così nel
vizio di omessa pronuncia.

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate
censura la sentenza impugnata denunciando la violazione dell’art.
18, commi 2 lett. d) e 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Deduce parte ricorrente che ove
si ritenesse che la CTR avesse implicitamente rigettato l’eccezione
trascritta al punto n. 2.4 del precedente motivo, non potrebbe
negarsi la sussistenza del vizio denunciato. Dalla trascrizione del
ricorso introduttivo emergerebbe chiaramente che non erano state
in alcun modo indicate le intimazioni di pagamento, di cui il
contribuente chiedeva l’annullamento.

7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale vanno
esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica.
Le censure non hanno pregio, alla luce del principio costantemente
affermato da questa Corte secondo cui ad integrare il vizio di
omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa
statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione
della eccezione che si palesa indispensabile alla soluzione del caso
concreto; tale vizio non ricorre, come nella specie, quando la
decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla
parte, ne comporti implicitamente il rigetto pur in mancanza di una
specifica argomentazione (Cass. n. 7841 del 2014; Cass. n. 10636
5

circostanza, pur essendo stata eccepita dall’Ufficio, non sarebbe

del 2007; Cass. n. 4972 del 2003). Emerge chiaramente il rigetto
implicito delle eccezioni formulate dall’Ufficio, tenuto conto che il
contribuente non aveva proposto ricorso avverso le intimazioni di
pagamento, come è dato evincere dal controricorso, in cui
chiaramente si precisa che l’impugnazione riguardava solo i n. 9
avvisi di mora, e dalla intestazione della sentenza della CTR della
Toscana, n. 89/24/2010, che nella voce “atti impugnati” si fa

8. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle
entrate censura la sentenza impugnata denunciando la violazione
dell’art. 102 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della
sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. posto che
già nel ricorso introduttivo, l’Ufficio aveva posto in evidenza che
non tutti i tributi a cui si riferivano gli atti impugnati erano di
propria competenza. L’assunto veniva ribadito in sede di ricorso in
appello, con la conseguenza che, avendo il contribuente eccepito il
venire meno delle pretese fiscali per prescrizione, l’ente impositore
era litisconsorte necessario nel giudizio.

8.1.11 motivo è infondato. In tema di contenzioso tributario, il
contribuente qualora impugni un avviso di mora emesso dall’agente
della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti
impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente
impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia
configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa
notifica dell’atto presupposto un vizio procedurale che comporta la
nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della
riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (in
tema di cartella di pagamento v. Cass. n. 10528 del 2017; Cass. n.
1532 del 2012).

6

riferimento solo agli avvisi di mora.

9. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso principale ed il ricorso
incidentale vanno rigettati. Le spese di lite seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

condanna, in solido, entrambi i soccombenti al pagamento delle
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre
spese forfetarie ed accessori di legge.
Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del 5 dicembre 2017
e 21 febbraio 2018.

Il Consiglier estensore
Oiwa

irv33,500

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La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e

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