Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4578 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4578 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 9484/08 proposto da:

Luciano BRIANI (c.f.: BRN LCN 42S22 D286X)
Andrea BRIANI ( c.f.: RNN DR 70L09 F205U)
Elena BRIANI ( c.f. : BRN LNE 75M51 F205K)
rappresentati e difesi dall’avv. Liana Solimena ed elettivamente domiciliati presso l’avv.
Pietro Antonuccio con studio in Roma, via Paolo Emilio n.7, giusta procura speciale a
margine del ricorso introduttivo.

– Ricorrenticontro

Michele D’ITALIA ( c.f.: DTL MHL 44E14 F205V)
Maria Teresa ANESA ( c.f.: NSA MTR 51C45 L795M)
Monica D’ITALIA ( c.f.: DTL MNC 72R70 F205S)
Franco SALAIVIANT ( c.f. SLM FNC 47T30 C758P)
Paola MILAN ( c.f.: MLN PLA 441,60 E980)
Marcello Rocco Costanzo MARINI ( c.f.: MRN MCL 31B24 A 318Z)

9-3 /14

Data pubblicazione: 26/02/2014

Marisa Filomena DI MATTEO ( c.f.: DMT MRS 33R43 H434Y)
Cesare SINISI ( c.f.: SNS CSR 57S03 A285D)
Carmine MADIA ( c.f.: MDA CMN 57B20 18440)
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Massimiliano Nalin , unitamente e

domiciliate in Roma, via Prenriuda n.6, giusta procura a margine del controricorso.

Parti controricorrenti —

Nonché nei confronti di:
S.p.a. GIEMU SERVICE (già: s.r.l. GIEMU SERVICE) (RIVA 05946840013)
– Parte intimata Avverso la sentenza n. 3199/07 della Corte di Appello di Milano,
pubblicata il 29/11/07; notificata il 6/02/08
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23/1/2014 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Monica Maggini, con delega dell’avv. Alessandro Graziani, per le
parti controricorrenti, che ha insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1— Luciano, Andrea ed Elena Briani citarono innanzi al Tribunale di Milano la Giemu
Service srl — indi trasformata in spa- per sentir emettere sentenza che tenesse luogo del
contratto di vendita non stipulato , facendo valere un preliminare di acquisto dalla
convenuta , avente ad oggetto immobili siti in una palazzina di due piani , piano
interrato e sottotetto, con annessa superficie esclusiva fuori terra e box, in Milano, alla
via Davanzali, deducendo l’inadempimento della promittente venditrice all’obbligo di
aprire nel sottotetto quattro lucernari; dal momento che comunque l’immobile
presentava dei vizi costruttivi, chiesero la riduzione del prezzo pattuito , dichiarandosi

disgiuntamente con l’avv. Alessandro Graziani , presso il cui studio sono elettivamente

nel contempo disposti a versare quanto, all’esito di tale accertamento, fosse risultato in
corso di causa.

2— L’adito Tribunale accolse la domanda pur dando atto del versamento di acconti per
somme minori di quanto esposte dagli attori ; i Briani appellarono tale decisione; la

incidentale con il quale chiese che fosse accertato che non avrebbe formato oggetto di
promessa di vendita il “locale condizionatore”, trattandosi di locale tecnico comune; in
prosieguo di giuclizio,spiegarono intervento

nove condomini, che esposero di aver

acquistato dalla stessa società appellata altri appartamenti nella palazzina in cui erano
situati gli immobili oggetto di domanda e che, assieme ad essi, sarebbero stati ceduti i
diritti sulle parti comuni, indicate come centrale termica e locale condizionatore
nell’estratto di mappa, consegnato all’atto della stipula dei singoli rogiti: dette parti

specificarono anche che tali locali si sarebbero identificati con quelli che l’appellante
incidentale insisteva che fossero esclusi dal trasferimento ex art. 2932 cod. civ. ; a
sostegno della propria legittimazione evidenziarono che, nelle more del giudizio in cui
avevano spiegato intervento, tra le parti originarie sarebbe intervenuto un accordo che
prevedeva la rinunzia all’appello: se a tale accordo si fosse data esecuzione ne sarebbe
originato un concreto pregiudizio per essi intervenuti perché si sarebbe stabilizzato il
capo di decisione anche nella parte in cui veniva trasferita la proprietà dei due locali
della cui proprietà comune si discuteva; chiesero infine che il contraddittorio fosse
integrato anche con gli altri inquilini dello stesso stabile. In sede di precisazione delle
conclusioni le parti appellanti rinunziarono al gravame e tale rinunzia venne accettata
dalla Giemu Service. La Corte di Appello, pronunziando sentenza n. 3199/2007,
dichiarò l’estinzione del giudizio tra le parti originarie e l’inopponibilità alle parti
intervenute della sentenza del Tribunale di Milano, nella parte in cui trasferiva ai Briani i
locali “centrale termica” e “locale condizionatore”, stante l’anteriorità della trascrizione
dei singoli atti di acquisto rispetto alla trascrizione della domanda dei Briani; condannò

M
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mittLer

Giemu Service si oppose all’accoglimento di tale impugnazione e svolse gravame

infine i Briani, in solido con la Giemu Service, alla rifusione delle spese in favore delle
parti intervenute.

3 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i Briani, facendo valere
otto motivi( di cui sette Luciano Briani ed uno solo i restanti ricorrenti); si sono

epigrafe-; la Giemu non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo ( relativo, come i seguenti, sino al settimo compreso, alla
posizione del solo Luciano Briani) denunziata la violazione degli arti 83 e 125 cpc
laddove la Corte di Appello non rilevò la nullità della comparsa di intervento depositata
all’udienza del 5 dicembre 2006, in quanto la procura alle liti che avrebbe dovuto essere
in essa trascritta o ad essa unita, in realtà era stata rilasciata su un foglio separato, privo
di numerazione, senza alcuna indicazione del giudizio a cui essa si sarebbe riferita né
alcun timbro della Cancelleria che ne certificasse la data e, di conseguenza, ne attestasse
la anteriorità rispetto alla data di costituzione in giudizio_
I.a – L’accesso diretto agli atti, consentito alla Corte per la natura di error in procedendo del
vizio denunziato, permette di verificare: i — che la comparsa venne depositata
direttamente all’udienza del 20 marzo 2007 — come risulta dal verbale -; 2 – che la detta
procura, nell’originale dell’atto di intervento, era saldamente unita all’atto attraverso la
spillatura e soprattutto la fascicolazione con nastro adesivo, così che sussistevano i
presupposti per la tiferibilità del conferimento dello jus postulandi al procuratore
costituitosi per i condomini intervenuti.

— Con il secondo motivo sono denunziate la violazione e/o la falsa applicazione degli
artt. 3,14 e 111 Cost. nonché dell’art. 101 cpc per violazione del diritto di difesa e del
diritto al contraddittorio, nonché dell’art. 112 per omessa pronunzia e/o omessa
motivazione, laddove la Corte del merito diede atto, contrariamente al vero, che solo gli
intervenuti avrebbero depositato comparsa conclusionale mentre in realtà anche il

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costituiti con controricorso i condomini già intervenuti in appello — meglio descritti in

deducente avrebbe depositato tale atto difensivo, seguito da memoria di replica: il
lamentato vulnus sarebbe stato tanto più evidente se solo si fosse considerato che,
essendo gli intervenuti costituiti in sede di precisazione delle conclusioni, l’unico atto in
cui si sarebbe potuta contestare la legittimazione ad agire sarebbe stata la comparsa

detti atti contenuta, di autorizzare il deposito di una memoria istruttoria al fine di
ribattere alle affermazioni in fatto dedotte dalle controparti.

II.a — Il motivo è inammissibile — in disparte la non riconducibilità del vizio di
violazione di legge alla pretesa ( ma argomentativamente non affrontata) violazione di
norme di rango costituzionale- in quanto non viene riportato il contenuto delle difese e
delle istanze che si assume pretermesso, con ciò impedendo alla Corte di delibare la
incidenza della omissione sulla trama argomentativa della gravata decisione, tanto più
che, come si vedrà, la ritualità dell’intervento è stata censurata sotto molteplici profili
nel ricorso in esame.
III — Con il terzo motivo è deninciata la violazione o la falsa applicazione delle norme
che disciplinano l’intervento in appello — artt. 344 e 404 cpc — atteso che in quello
spiegato si sarebbero precisate le medesime conclusioni dell’appello incidentale della
promittente venditrice — che appunto aveva chiesto che fossero espunti dall’oggetto del
preliminare i locali tecnici — e quindi, configurandosi come adesivo, non sarebbe stata
espressione di un diritto autonomo, inciso dalla gravata decisione.

III.a — Non può accedersi a tale prospettazione dal momento che le parti intervenute,
espressamente sottolinearono che la prossima conclusione (rispetto al loro intervento)
di una conciliazione tra le parti originarie, prevedente anche la rinunzia alle
impugnazioni, sarebbe stata idonea, per ciò solo I ad incidere sul diritto dominicale
comune che intendevano far accertare: ne deriva che, dovendosi qualificare la direzione
dell’intervento, sulla base della causa petendi e del petitum fatti valere e non già solo sulla
base del provvedimento richiesto — c.d. petitum mediato- allora doveva confermarsi
//1gJ41

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conclusionale; del pari sarebbe stata censurabile l’omessa valutazione della richiesta, in

l’autonomia della condizione legittimante degli intervenuti ( comunione ex art. 1117
cod. civ.) rispetto a quella posta a base della opposizione della appellante incidentale
(relativo al limite dell’oggetto del preliminare), fondate rispettivamente da due diversi
titoli negoiali: di cui uno era costituito dal preliminare e gli altri dai singoli contratti di

IV — Con il quarto motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt.
112, 345, 268 e 359 cpc assumendosi che la domanda di accertamento negativo degli
intervenuti — al pari dell’appello incidentale — costituiva una domanda nuova non
ammissibile in appello, così che non sarebbero stati delibabili neppure i documenti posti
a corredo della stessa : il motivo è del tutto privo di fondamento in quanto, per

definizione, il terzo interveniente in appello fa valere una domanda non appartenente
già al processo; va sottolineata altresì la erroneità della interpretazione dei confini
applicativi dell’art. 268 cpc — per cui l’interveniente non può più compiere attività
istruttoria preclusa alle parti della causa in cui interviene — al procedimento di appello
atteso che, ammessa , come devesi riconoscere, la legittimità dell’intervento, i
documenti offerti in comunicazione riguardavano appunto la prova della legittimazione,
costituita dagli atti di acquisto e dalle mappe che si assumevano consegnate al momento
del rogito.

IV.a — Va aggiunto che sostenere la novità della domanda posta a base dell’appello
incidentale della Giemu — per la ragione che, in primo grado, la promittente venditrice
non avrebbe sollevato eccezioni circa la limitazione dell’oggetto del preliminare contribuisce a negare il fondamento della natura litisconsortile dipendente
dell’intervento ed a esaltarne invece l’autonomia.
V — La riconosciuta legittimità, secondo quanto sopra argomentato, dell’intervento in
appello, consente di ritenere assorbito il quinto motivo con il quale si denunzia la
violazione dell’art. 306 cpc , sulla base dell’assunto che l’estinzione del giudizio che

vendita dalla Giemu Service

vedeva in causa la parte ( Giemu) nel cui favore si era spiegato intervento, si sarebbe
estesa alla posizione degli intervenuti.
VI — Con il sesto motivo viene denunziata la violazione degli artt. 102 e 112 cpc, per
non aver provveduto, la Corte del merito, alla integrazione del contraddittorio, come

opponibilità della sentenza agli intervenuti, stante l’anteriorità della trascrizione del loro
titolo di acquisto rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, ha implicitamente
ritenuta assorbita la questione del litisconsorzio che avrebbe avuto rilievo solo se vi
fosse stata la, negata, astratta opponibilità.

VI.a – Va peraltro messo in evidenza che non sussisterebbe comunque il rilevato
litisconsorzio dal momento che con la comparsa di intervento si era chiesta la riforma
della pronunzia del Tribunale, previo accertamento dell’esclusione dal preliminare di
vendita — e quindi dall’ effetto traslativo, vicario del contratto definitivo, nascente dalla
sentenza- dei locali denominati “locale tecnico comune” o, in subordine, della non
opponibilità ai condomini di tale effetto traslativo: trattandosi dunque di una sostanziale
eccezione che non determinava, se accolta, una diretta attribuzione al Condominio di
tali locali, ma aveva come unico scopo quello di paralizzare le pretese dei Briani, non
v’era d’uopo di chiamare in causa tutti i condomini ( sul punto, vedi Cass. Sez. Un. n.
24454 del 13 novembre 2013 in cui, a definizione di contrasto sul punto, si è enunciato
il principio per cui le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune
possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda
necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, quando
l’attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri
comproprietari e il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere
alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in
discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia
avente efficacia di giudicato, la comproprietà degli altri soggetti.).

richiesto: la censura non è fondata in quanto il giudice dell’appello , decidendo sulla non

VI.a.1 – Ancor meno necessaria sarebbe stata l’integrazione del contraddittorio nella
prospettiva dei ricorrenti i quali non avevano concluso — o, quanto è a dire: non risulta
che avessero concluso: v. fol 4, IV periodo, del ricorso — per l’accertamento anche nei
confronti della collettività dei condomini, della inclusione nel loro acquisto dei locali di

VII — Con il settimo motivo viene censurata la motivazione addotta dalla Corte del
merito a fondamento della ritenuta inopponibilità agli intervenuti del trasferimento ex
art. 2932 cod. civ. sui locali tecnici, deducendosi in contrario che la documentazione
catastale prodotta da detti terzi non sarebbe stata allegata ai rogiti dei loro acquisti ,
costituendo documento separato e di data anteriore alla sottoscrizione dei rogiti ed in
essi neppure menzionata; se pure poi, tali descrizioni grafiche

in cui i locali caldaia e

condizionatore erano rappresentati come comuni- fossero state consegnate a parte agli
acquirenti, esse non avrebbero avuto alcuna efficacia rappresentativa o integrativa dei
titoli fatti valere, non essendo in esse richiamate e costituendo rappresentazioni di parte,
tanto che sarebbero state successivamente modificate.

VII.a

Il motivo è fondato pur con le precisazioni che seguono.

VII.a.1 – Le parti — intervenuti e ricorrenti- concordano che la descrizione nei fogli di
estratti di mappa dei locali tecnici come comuni non fosse richiamata nei roghi di
vendita ; gli intervenuti però hanno sostenuto — vedi fol 19-20 del controricorso — che
detti estratti vennero consegnati al momento del rogito; dal momento però che la
sentenza ha apoditticamente affermato l’operatività dell’effetto prenotativo della
trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ., sulla base del solo confronto dei
rispettivi titoli — preliminare descritto nella nota di trascrizione della succitata domanda;
singoli rogiti di acquisto, ove i locali non sarebbero stati chiaramente menzionati- ,
appare evidente l’arbitrarietà di siffatto ragionamento e la inidoneità della trascrizione
dei titoli a risolvere il sostanziale e dedotto conflitto tra il contenuto formale di essi — il

cui s’è detto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONt
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
versate
serie 4 al n.

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solo che diveniva ostensibile attraverso la nota di trascrizione- e quello che, in via di
interpretazione, essi avrebbero potuto assumere.
VIII — Andrea ed Elena Briani hanno proposto un unico motivo con il quale si dolgono
della condanna alle spese in favore degli intervenuti, operata senza tener conto che

mezzo è infondato perché , dal contenuto delle conclusioni riportate a fol 2 della
sentenza impugnata, emerge che tutti e tre i Briani si erano opposti all’intervento in
causa degli altri condomini, legittimando così la propria condanna al pagamento delle
spese di lite.
IX — La sentenza va pertanto cassata nel capo in cui, in violazione dell’ambito
applicativo della trascrizione , si è ritenuto inopponibile ai terzi intervenuti l’effetto
traslativo della sentenza di primo grado — stabilizzato per effetto dell’ estinzione del
giudizio di gravame per rinunzia- relativamente al capo interessante i locali tecnici
descritti nell’atto di intervento; va pertanto commessa a nuovo esame della Corte di
Appello di Milano — in diversa composizione la novellata valutazione della fattispecie,
nonché la regolazione dell’onere delle spese anche del giudizio di legittimità
.

P.Q.M.

La Cotte
Rigetta i primi sei motivi di ricorso proposto da Luciano Briani ed accoglie il settimo;
rigetta altresì l’unico motivo di ricorso proposto da Elena ed Andrea Briani; cassa la
sentenza in relazione al motivo’ accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in
diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.
Il Consigliere estensore

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11F
NERI

Roma,

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questi ultimi avevano formulato le loro richieste solo nei confronti di Luciano Briani : il

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