Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4578 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27932/2009 proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato DE MAJO

GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato PETTINELLI Carlo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CELLINI Tonino, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato Pettinelli Carlo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Cellini Tonino, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che aderisce

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 15 luglio – 4 novembre 2008 la Corte di appello dell’Aquila, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Teramo, ha respinto la domanda di B.S., che chiedeva la condanna di D.V. a provvedere ai lavori di ristrutturazione di un appartamento che lo stesso D. le aveva promesso in vendita, previa ristrutturazione, con scrittura privata 23 gennaio 1997.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, con atto 9 dicembre 2009, B.S., affidato a due motivi.

Resiste, con controricorso D.V..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis), perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. La Corte di appello ha rigettato la domanda della B. interpretando la clausola contrattuale secondo cui il D. si impegnava a vendere l’immobile “una volta ristrutturato secondo il progetto già presentato…e comunque entro non oltre il 30.6.1999, per il prezzo corrente di mercato a quella data”, nel senso che valenza essenziale aveva l’obbligo di comunicare l’offerta di vendita entro la suddetta data, restando irrilevante la circostanza che l’immobile fosse stato o meno ristrutturato, circostanza destinata ad incidere solo sulla determinazione del prezzo, che altra clausola demandava ad un arbitrato, in caso di dissenso fra le parti.

Ha rilevato la Corte che il promittente ha effettivamente formulato l’offerta entro il 30.6.1999, per il prezzo di L. 250 milioni; che la suddetta interpretazio-ne ha trovato conferma in una lettera dell’acquirente, che – previa richiesta di informazioni sullo stato in cui l’immobile si trovava – ribadiva la volontà di acquistare, contestando comunque l’eccessività del prezzo. Ne ha dedotto che la ristrutturazione non costituiva oggetto dell’obbligazione assunta dal D..

3.- Con entrambi i motivi la ricorrente – denunciando violazione degli art. 1362 e 1363 cod. civ., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – censura la suddetta ricostruzione della volontà delle parti, che assume illogica, incompatibile con il testo dell’atto e con altre clausole, fra cui quella relativa all’arbitrato, ed incompatibile con gli effetti di cui agli artt. 2931 e 2932 cod. civ..

4. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti.

Assume il resistente che la procura a margine del ricorso è priva di data e pertanto non si può ritenere conferita prima della redazione del ricorso, ed ha contenuto tale da non potersi considerare come procura x speciale per il ricorso per cassazione, facendo riferimento fra l’altro ad altri gradi del giudizio.

Va ribadito che la procura a margine del ricorso, formando materialmente corpo con l’atto, risulta indubbiamente conferita in data anteriore alla sua notificazione e tanto è sufficiente a dimostrare la consapevolezza e la volontà della parte di conferire i poteri di difesa (cfr. Cass. civ. Sez. 1^, 16 marzo 2007 n. 6301).

Nella specie la procura a margine del ricorso contiene anche l’espresso riferimento “al presente atto” (peraltro non indispensabile), così manifestando inequivocabilmente la volontà della parte di conferire i poteri di difesa per la controversia iniziata con l’atto medesimo (Cass. civ. Sez. Lav. 9 maggio 2007 n. 10539).

5. I due motivi sono invece inammissibili sotto diversi profili.

In primo luogo per l’inadeguatezza dei quesiti di diritto, che non attengono alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, nè pongono in evidenza gli aspetti in cui la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, ma si limitano a riassumere le ragioni di dissenso della ricorrente dal merito della decisione stessa, sollecitando a questa Corte una diversa interpretazione del contratto: ponendo così una questione inammissibile in sede di legittimità.

Anche poi ad ammettere l’idoneità dei quesiti, il ricorso è inammissibile poichè si limita a denunciare la pretesa erroneità dell’interpretazione adottata dalla Corte di merito, senza dimostrarne illogicità od incongruenze.

L’interpretazione della Corte di appello appare ampiamente e logicamente argomentata ed è compatibile con le altre clausole contrattuali, invocate dalla ricorrente (ben avrebbero potuto gli arbitri determinare il prezzo dell’immobile, tenendo conto della mancata ristrutturazione), mentre gli effetti del contratto e degli obblighi preliminari si producono e vanno graduati in relazione alle peculiarità fattispecie, così come conformata dall’accordo delle parti.

6. Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, od in subordine rigettato, con procedimento in Camera di consiglio.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che la replica alla stessa, depositata non giustifica in alcun modo un esito del presente giudizio diverso da quello suggerito nella relazione stessa.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – che ha introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, l’art. 366 bis – ancorchè abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, è applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

Certo che la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione è stata pubblicata il 4 novembre 2008 è palese, in limine, la soggezione del presente ricorso alla disciplina del ricordato art. 366 bis c.p.c..

3. 2. Come noto, dispone la norma da ultimo richiamata, che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o con- traddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3.3. Pacifico quanto precede si osserva i quesiti formulati dalla ricorrente al termine del ricorso non paiono conformi al modello delineato dall’art. 366 bis con conseguente inammissibilità del ricorso.

3.3.1. Il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – infatti – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366 bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

3.3.2. Come già ricordato sopra, giusta la testuale previsione dell’art. 366 bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

3.4. Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che i quesiti che concludono entrambi i motivi del ricorso si esauriscono – in pratica – in affermazioni assolutamente astratte e in alcun modo collegate alla fattispecie, o, comunque, quanto ai profili di ricorso articolati ex art. 360 c.p.c., n. 5, questi ultimi non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.800,00 per onorar e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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