Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4578 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. III, 19/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29334-2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARBONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. O.M., cittadino della regione dell’Edo State in Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese in quanto, orfano dei genitori, era stato coinvolto nelle attività della setta Black Axe ed era stato sottoposto ad un violento rito di iniziazione consistente nell’amputazione di un dito.

2.1. Per tali ragioni era fuggito ma, raggiunto dagli adepti, era stato coinvolto in una sparatoria in cui era rimasto ucciso il fratello. Pertanto, rivelatasi vana anche la fuga presso la sorella dove aveva cercato di rifugiarsi, aveva deciso di allontanarsi dal proprio Paese, previo transito in Libia.

3. La parte intimata non si è difesa.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e dell’art. 7.

1.1. Assume che non era stato osservato il paradigma valutativo predicato dalla norma invocata, in quanto il suo il racconto non era stato considerato alla luce delle condizioni sociopolitiche della Nigeria e non era stato applicato il principio del “beneficio del dubbio”: la Corte, in sostanza, aveva reso una motivazione tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento, evidenziando alcune contraddizioni ma omettendo di procedere al rinnovo dell’audizione che avrebbe potuto chiarirle.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. La Corte, infatti, ha reso, sulla credibilità del ricorrente, una motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale con la quale ha rilevato i numerosi elementi rimasti oscuri della vicenda narrata, tanto da farla ritenere nel complesso inattendibile (cfr. pag. 3 primo cpv del decreto impugnato).

1.4. Trattasi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ed il motivosi pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; sino a risalire a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il consolidato principio in esame secondo il quale “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

1.5. A fronte di ciò – e si passa all’esame del secondo profilo della prima censura – il ricorrente ha del tutto omesso di indicare se avesse provveduto a chiedere di essere ascoltato, posto che l’unico dovere del giudice, in mancanza di videoregistrazione, è quello di fissare l’udienza di comparizione, incombente che, dalla censura, non risulta sia stato omesso.

1.6. E, vale solo la pena di rilevare, al riguardo, che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare con particolare incisività, in quali ipotesi il giudice di merito sia tenuto a rinnovare l’ascolto del richiedente asilo (cfr. Cass. 22049/2020), ipotesi tutte che risultano estranee al caso in esame.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2.1. Deduce, al riguardo che il Tribunale aveva escluso che ricorresse nel paese di origine una situazione di violenza generalizzata, senza fondare tale valutazione, in thesi erronea, su fonti attendibili ed aggiornate che lo stesso ricorrente aveva allegato (Amnesty International 2017/2018) senza che fossero oggetto di alcuna considerazione nonostante che segnalassero un notevole peggioramento, negli ultimi anni, delle condizioni di stabilità e di sicurezza del paese.

2.2. Il motivo – pur dovendo essere riqualificato con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – è fondato.

2.3. Il Tribunale, infatti, ha respinto la domanda senza riportare in modo specifico le informazioni sul paese di origine tratte da fonti informative attendibili ed aggiornate e limitandosi ad affermare che nello stato Edo non era in atto una violenza indiscriminata “dal momento che l’organizzazione terroristica di Boko Haram opera nel nord-est del paese, in particolare negli stati di Borno, Yobe e Adamawa per i quali l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio”, ed aggiungendo che l’Edo State non risulta segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso (cfr. pag. 3 della sentenza terz’ultimo cpv). 2.4. Al riguardo, si osserva che tale ultima affermazione è meramente enunciativa, in quanto essa non è affatto riferita a fonti attendibili ed aggiornate dalle quali possa essere stata desunta; a ciò si aggiunge che anche la precedente statuizione volta ad escludere l’esistenza di azioni terroristiche, oltre ad essere prospettata ricavandola esclusivamente dalla presenza del fenomeno in altra parte del paese – fatto questo che non esclude a priori che sia presente, anche con diversi responsabili, nella regione di stretto interesse – è riferita ad una fonte ufficiale (l’UNHCR) priva di collocazione temporale e dunque, per ciò che risulta, non aggiornata. 2.5. Ora, se tale omissione non assume decisiva rilevanza in relazione alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto la statuita inattendibilità del racconto del ricorrente rende non conducente la correlativa censura, essa, invece, è rilevante in relazione alla ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la quale la credibilità del racconto rimane sullo sfondo degli elementi da valutare (cfr. al riguardo Cass. 8819/2020): in relazione ad essa, pertanto, la mancata acquisizione di informazioni attendibili sull’esistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, risulta decisiva per una diversa soluzione della controversia e rende erronea la decisione, in parte qua, assunta.

2.6. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.” (cfr. ex multis Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020), principio che risulta disatteso dal Tribunale.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: deduce l’omessa comparazione delle sue vicende personali, in termini di vulnerabilità, con le condizioni alle quali si troverebbe esposto in caso di rimpatrio.

3.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, posto che è ricondotto soltanto al contenuto della narrazione (cfr. pag. 8 del ricorso), ritenuta inattendibile, senza alcuna specifica indicazione degli altri elementi che dovrebbero essere raffrontati nel giudizio di comparazione, indispensabile per il riconoscimento della protezione individualizzata invocata.

4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato e che dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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