Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4577 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6886/2009 proposto da:

Z.A. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA

22, presso lo studio dell’avvocato FALZEA PAOLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DI PIETRO Giuseppe, giusta – mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FASANO COSTRUZIONI SRL (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVORRANO 12, SCALA A, INT. 4, presso lo studio dell’avvocato

GIANNARINI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCA Lucio,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.M.M.C., A.V., S.S., G.

G., S.S., S.T., B.

A.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 32/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

14/01/08, depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 14 – 21 gennaio 2008 n. 32 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Messina, nella parte in cui ha disposto il trasferimento della proprietà di un appartamento dalla s.r.l. Fasano Costruzioni ai coniugi P.V. e Z.A., in esecuzione specifica di un contratto preliminare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..

La Corte ha però aumentato, rispetto al Tribunale, l’importo delle somme dovute dagli acquirenti in pagamento del prezzo e di altri oneri, sulla base degli accertamenti contenuti nella CTU esperita nel corso del giudizio.

I coniugi P. – Z. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Fasano Costruzioni, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. I tre motivi – che denunciano violazione di varie norme della legge processuale (artt. 345, 324, 112 e 116 cod. proc. civ.), nonchè omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

I quesiti di diritto sono formulati in termini generici e astratti:

non contengono l’indicazione della concreta fattispecie in discussione, sì da consentire alla Corte di enunciare una regula iuris che risulti applicabile, oltre che al caso di specie, ad altri casi dello stesso genere (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Essi si limitano a chiedere la conferma dei principi generali contenuti in alcune norme di legge (circa l’improponibilità di domande nuove in appello, la formazione del giudicato in caso di mancata impugnazione, ecc.), senza specificare in che termini la fattispecie da decidere costituisca violazione di quei principi.

(Così per esempio, quanto al primo motivo: “Premesso che nel giudizio di primo grado la Fasano Costruzioni si è limitata a chiedere il rigetto delle domande attrici, dica la Corte se la proposizione in appello della domanda di……… costituisca domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., e se la Corte di appello sia incorsa nella violazione della citata norma, prendendo in esame ed accogliendo la domanda stessa”).

Quanto ai dedotti vizi di motivazione, manca la prospettazione di un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata, come prescritto dal citato art. 366 bis (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre): requisiti che non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Per le stesse ragioni deve essere dichiarato inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale, che pure lamenta omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto inadempiente la Fasano Costruzioni, senza formulare un momento di sintesi delle censure.

4. Propongo che entrambi i ricorsi, previa riunione, siano dichiarati inammissibili con procedimento in Camera di consiglio.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione.

Specie tenuto presente che la replica alla richiamata relazione, depositata dalla difesa della parte controricorrente – nella quale si sottolinea che la censura mossa da essa Fasano Costruzioni s.r.l.

alla sentenza impugnata oltre a manifestarsi manifestamente fondata almeno a giudizio della stessa difesa della Fasano che l’ha predisposta è correlata dalla trascrizione integrale non solo del capo del provvedimento impugnato ma anche degli scritti difensivi e degli atti citati nel controricorso e, pertanto i rilievi mossi al controricorso si ritengono non persistenti nè fondati – prescinde totalmente sia dalla lettera dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sia dalla interpretazione datane da una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Infatti:

– giusta la testuale previsione dell’art. 366 bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1,2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

– questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);

– al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

– in altri termini, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il motivo di ricorso articolato dalla controricorrente non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione e la circostanza rende inammissibile il ricorso.

4. Sia il ricorso principale, sia quello incidentale – in conclusione – devono essere dichiarati inammissibili.

Atteso l’esito di questo giudizio di legittimità, la reciproca soccombenza, in questo,, di entrambe le parti giustifica la totale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale nonchè quello incidentale;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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