Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4577 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4102/2012 proposto da:

Società Costredili s.r.l. (già Visconti Costruzioni S.p.A),

rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Parrella, con domicilio

eletto in Roma, via L. Mantegazza n. 24;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, depositata il 20 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Costredil srl propone ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale, che ha accolto l’appello principale dell’ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente, che con il mezzo di impugnazione fece valere la tardività della notificazione della cartella di pagamento all’origine del contenzioso, cartella che riguardava l’omesso versamento Iva per l’anno di imposta 2001.

Il ricorso è affidato a un unico motivo illustrato con memoria.

L’agenzia dell’entrate resiste con contro ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto tempestiva la notificazione della cartella di pagamento, benchè la stessa, relativa alla dichiarazione dell’anno 2002, fosse stata notificata solamente il 22 gennaio 2007, decorso il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Il motivo è fondato. Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis prevede: “Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.

Ciò posto l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale risulta dal semplice confronto dei dati temporali di riferimento con quelli previsti dalla norma. Invero, con riferimento alle dichiarazione dell’anno 2002 per l’anno di imposta 2001, quale quella in esame, il termine non è “quinquennale”, come invece si assume nella sentenza, ma quadriennale: quindi il 22 gennaio 2007, data in cui la cartella fu infine notificata, il termine di decadenza stabilito dalla norma era realmente decorso, come correttamente ai sostiene nel ricorso.

Nel controricorso è richiamata L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 417, secondo il quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento (…), a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo”, ma il richiamo non è rilevante. E’ noto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 280 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 602 del 1973, art. 25 come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, “nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)”.

Con tale pronuncia la Corte chiarì che, nei rapporti fra contribuente e fisco, ciò che conta è che l’attività esterna venga posta in essere in termine perentorio, rimanendo irrilevante le attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all’esattore-concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto di imposta. Ciò posto la Corte osservò ancora che la situazione giuridica oggetto del suo controllo non sarebbe mutata nei suoi esiti demolitori neppure “a seguito della modifica operata dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 417, dell’art. 25 citato (la norma richiamata dall’agenzia nel contro ricorso n.d.r.), il quale ora prevede che il concessionario notific(hi) la cartella di pagamento (…), a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, “essendo evidente che, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo”.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti o valutazioni di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., dichiarando la nullità della cartella impugnata.

Compensate le spese del giudizio di merito.

PQM

accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata dalla Visconti Costruzioni S.p.A. (ora Società Costredili s.r.l.) (cartella n. (OMISSIS)); compensa le spese del giudizio di merito; condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 2.700,00 per compenso, oltre alle spese forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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