Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4577 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4577 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 22252-2011 proposto da:
CASTELLANI ELENA CSTLNE36E55G478X titolare dell’omonima
ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
VATICANO 70, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRINI
EMANUELA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

g-0

Data pubblicazione: 22/02/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controficolrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 136/2010 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11 /2012

dal

Consigliere

Relato re

Dott.

ANDREA

SCALDAFERRI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Emanuela Silvestrini che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In fatto e in diritto
nievato che, con ricorso alla Corte d’appello di Firenze, Elena Castellani

proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della legge n.89/2001
per violazione dell’art.6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole
durata di un giudizio civile instaurato nel novembre 1999, definito in
primo grado nel dicembre 2003 ed in appello nel luglio 2009;
che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta la
durata ragionevole di cinque anni, e considerata la addebitabilità di
dodici mesi complessivi alla condotta processuale delle parti (per due
rinvii da esse richiesti e per il tempo intercorso tra la sentenza di primo
grado e l’appello) ha liquidato, per la restante durata irragionevole di
tre anni e otto mesi, a titolo di danno non patrimoniale (nulla per
danno patrimoniale), la somma di f, 2.500,00 (pari a 680 circa per
anno);

Ric. 2011 n. 22252 sez. M1
-2-

ud. 13-11-2012

D’APPELLO di FIRENZE del 4.6.2010, depositato 1’8/02/2011;

che avverso tale decreto Elena Castellani ricorre per cassazione per tre
motivi, illustrati anche da memoria;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;
considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.2 legge
n.89/2001; art.6 C.E.D.U.), l’addebito alla condotta processuale delle
parti di dieci mesi, dolendosi della omessa considerazione del carattere
non meramente dilatorio delle richieste di rinvio, del resto accolte dal
giudice; che con il secondo motivo censura, sotto il profilo della
violazione delle già richiamate norme di diritto e sotto quello del vizio
di motivazione, la liquidazione del danno non patrimoniale, in quanto
inferiore a quello che definisce lo standard patrimoniale di €,
1000/1500 per anno ed incongruamente motivata; che con il terzo
motivo censura, sotto il profilo della violazione del disposto degli
artt.91 e ss. c.p.c. e del vizio di motivazione, la statuita compensazione
delle spese;
ritenuto che il ricorso è privo di fondamento;
che, quanto al periodo non ritenuto addebitabile all’organizzazione del
Servizio giustizia, premesso che la violazione della durata ragionevole
non discende, come conseguenza automatica, dal fatto che non siano
stati rispettati dal giudice i termini dettati dal codice di rito per i rinvii
delle udienze (cfr.ex multis Sez.1 n.11307/10), va osservato: a)che dalla
durata irragionevole complessiva sono detraibili i rinvii richiesti o
causati dalle parti, ove come nella specie non funzionali allo
svolgimento del processo (a prescindere dalla finalità dilatoria o non),
in loto se la dilazione stabilita dal giudice non sia eccessiva, o in caso
contrario nella sola misura ragionevole (cfr. ex multis Sez.1 n.19943/06;
Ric. 2011 n. 22252 sez. MI – ud. 13-11-2012
-3-

rilevato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo

n.15258/11); b)che, nella specie, dal decreto si evince che per due
rinvii delle udienze stabiliti dal giudice su richiesta delle parti sono stati
detratti dieci mesi complessivi, e tale statuizione, non apparendo il
differimento eccessivo, è conforme ai principi suddetti;
che, parimenti, non viola le norme di diritto richiamate —per come

censurata liquidazione del pregiudizio non patrimoniale; che invero la
misura, individuata dalla Corte di merito, di poco meno di C 700 per
anno, pur se inferiore alla soglia tendenziale di C 750 per i primi tre
anni, non può ritenersi irragionevole o irrisoria (sì da rendere per ciò
solo illegittimo lo scostamento), considerando che questa Corte, in
doverosa applicazione dei criteri che la Corte di Strasburgo è venuta
elaborando (cfr.decisioni Volta et autres c.Italia 16 marzo 2010; Falco
et autres c.Italia 6 aprile 2010), in numerosi giudizi amministrativi di
lunga durata nei quali si ha ragione di ritenere in concreto scarsa la
sofferenza delle parti per il ritardo nella definizione è solita liquidare
importi ben inferiori a quello qui in discussione, sino alla soglia minima
di C 500 per anno (cfr.tra le tante: n.21902/12; n.14974/12;
n.12937/12; n.5914/12; n.3271/11; n.14753/10); che, d’altra parte,
non priva di logica nè incongrua appare la motivazione della suddetta
liquidazione esposta dalla Corte distrettuale, la quale ha considerato
che una causa civile, instaurata da un’impresa per la restituzione di C
10.000, rientri nella normale esperienza professionale del suo titolare,
con conseguente presumibile attenuazione della sofferenza per la sua
durata;
che, infine, non merita censura la statuita compensazione delle spese,
essendosi. la Corte di merito avvalsa della facoltà discrezionale
riservatale dall’art.92 c.p.c. esponendone specifica e non meramente
apparente motivazione;
Ric. 2011 n. 22252 sez. MI – ud. 13-11-2012
-4-

vivono nella giurisprudenza della Corte E.D.U. e di questa Corte- la

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si
liquidano come in dispositivo, tenuto conto (cfr.S.U.n.17406/12), di
quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell’art.9 comma
2 DI. n.1/2012 conv. in Legge n.271/2012 (in particolare dei

riferimento, dei criteri di valutazione previsti dall’art.4 e della riduzione
prevista dall’art.9 del Decreto citato).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio di legittimità, in 292,50 per compenso,
oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione il 13 novembre 2012.

parametri indicati dalla Tabella A- Avvocati per lo scaglione di

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