Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4576 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4576 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 15908-2008 proposto da:
PREGNOLATO ALESSANDRA C.F.PRGLSN43S67C967I,

QUALE

SOCIO DELLA SOCIETA’ BEL SIT, BEL SIT DI PREGNOLATO
ALESSANDRA & C SNC IN LIQ, P.I.01775300021, IN
PERSONA DEL SOCIO LOIQUIDATORE LEGALE RAPP.TE,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
2014
267

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MASSA GIANPAOLO;
– ricorrenti contro

BERARDI PIETRO C.F. BRRPTR5OH28L109Y, DE RUVO STELLA

Data pubblicazione: 26/02/2014

C.F.DRVSLL53H41L109G, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’Avv. BONINO GIOVANNI;
– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 576/2007 della CORTE D’APPELLO

A.0.-,

ni4/I001-)

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Bonino Giovanni difensore dei
controricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso pertf

n,qmmssibilità., in subordine, il rigetto del

ricorso.

di TORINO, depositata il 16/02/2007/ il-J1 L4 e4

SVitVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel maggio 1996 la società Bel Sit s.n.c. di Pregnolato Alessandra & C.
citò al giudizio del Tribunale di Biella i coniugi Pietro Berardi e Stella De Ruvo per la
risoluzione,per inadempimento dei medesimi,di un contratto preliminare di compravendita,

venne contestata dai convenuti,i quali,a loro volta,con citazione del 23.10.1996 chiesero al
medesimo tribunale di essere dichiarati proprietari dei beni con decorrenza dalla notifica
dell’atto introduttivo e condannarsi la società al rimborso delle spese di ultimazione
dell’immobile e per l’eliminazione di vizi, nonchè al risarcimento dei danni per mancata
consegna della cantina e del box, domanda puntualmente contestata dalla convenuta.
Riuniti i giudizi ed istruita la causa, con sentenza n. 234 del 22.2.1999 l’adito tribunale,in
accoglimento della domanda dei Berardi-De Ruvo,disattesa quella della società,dispose il
trasferimento degli immobili a favore dei ritenuti promissari acquirenti ed il relativo rilascio
libero da pesi,vincoli e trascrizioni,previo versamento di quanto ancora dovuto alla
promittente venditrice per saldo prezzo e spese di allacciamento per le utenze,sornma
determinata in £ 65.516.265,oltre IVA,da versarsi entro due mesi dalla pubblicazione della
sentenza,condannando i promissari acquirenti a pagare £ 2.934.362 alla società e
compensando interamente le spese del giudizio.
Tale decisione,a seguito ed in parziale accoglimento dell’appello della società Bel Sit, venne
riformata,dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza del 30.1.2001,che qualificata di
accertamento della proprietà la domanda dei Berardi —De Ruvo,la respinse,tuttavia
esonerando gli stessi,in accoglimento dell’appello incidentale,dalle spese di allacciamento
per le utenze.
Ma questa Suprema Corte,adita dai Berardi — De Ruvo,con sentenza n. 576 dei 26.11.200421.3.2005,in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale,disatteso il primo,

e
1

per il prezzo di £ 218.000.000,ad oggetto di un appartamento con cantina e box, domanda che

dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Bel Sit,cassò la sentenza impugnata con
rinvio,ritenendo inadeguata l’indagine svolta dal giudice di appello in ordine alla natura,se
definitiva o preliminare,del contratto e del tutto omessa la motivazione reiettiva,in relazione
alla domanda di mero accertamento,ove così qualificabile.
Il giudizio venne tempestivamente riassunto con atto di citazione del 9.3.2006,notificato il

contumacia della società Bel Sit s.n.c.,non costituitasi,con sentenza del 14.2.2007,pubblicata
il 12.4.2007,ritenuta la natura di contratto preliminare di quello azionato,rigettò l’appello
della società,confermando le statuizioni ex art. 2932 c.c. ed,in parziale accoglimento del
gravame incidentale,eliminava la condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo
per la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile da parte di Bel Sit s.n.c. di Pregnolato
Alessandra & C.,dichiarando che l’obbligo di corresponsione del prezzo residuo dellliMobile
da parte degli acquirenti ibsubordinato alla prova della avvenuta cancellazione di ogni peso
od ipoteca gravante sull’immobile,condannò la Bel Sit al pagamento della somma di E
4.230,00, oltre interessi dalla domanda e pose le spese di tutti i gradi del giudizio a carico di
quest’ultima.
Avverso tale sentenza la società Bel Sit di Pregnolato Alessandra & C. s.n.c.,in
liquidazione,in persona della socia liquidatrice Alessandra Pregnolato e quest’ultima,in
proprio,hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 28.5.2008 ed affidato a due
motivi.
Hanno resistito Pietro BerardAtella De Ruvo con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel controricorso è stata eccepita

l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili,tra i quali

segnatamente,per tardività ex artt. 325,326 c.p.c.,eccezione che per l’evidente priorità
processuale va esaminata con precedenza rispetto alle altre e che si fonda sulla documentata

2

3.4.2006, davanti a diversa sezione della Corte d’Appello di Torino che,dichiarata la

circostanza dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata alla soc.Bel Sit in data
18.6.2007.
L’eccezione è fondata.
I controricorrenti hanno prodotto copia conforme della sentenza impugnata,corredata dalla
relazione di notificazione in data 29.5.2007,con gli allegati atti,dell’ufficiale giudiziario

mancata proposizione di impugnazioni,rilasciata dalla cancelleria della corte medesima in
data 6.2.2008.
Si rileva,in particolare,dagli atti relativi alla notifica,che questa venne una prima volta,tentata
a mezzo del servizio postale,presso la sede sociale della Bel Sit di Pregnolato Alessandra &
C. s.n.c.,come risultante dagli atti del processo, in Tollegno (alla via Martiri della Libertà
n.20/A),con esito negativo (come rilevasi dall’avviso di ricevimento del 12.5.2007) per
avvenuto “trasferimento senza lasciare indirizzo”. Un successivo tentativo di notificazione
presso la residenza,in Torino,alla via Fatterelli n. 96/16, di Alessandra Pregnolato,ultima
residenza anagrafica della medesima (come risultante dal certificato “storico” rilasciato in
data 4.5.2007 dall’ufficio “servizi demografici” della Città di Torino, domicilio confermato
dalla stessa ricorrente a pag. 17 del ricorso in esame) ebbe anche esito negativo,risultando
dalla relata in data 11.5.2007 dell’ufficiale giudiziario che la destinataria non venne ivi
reperita,essendosi di fatto,come da informazioni assunte sul posto, trasferita da anni altrove.
Conseguentemente e legittimamente,infíne,non essendo stato possibile reperire la Pregnolato,
la notificazione venne eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c.,mediante deposito della copia
dell’atto presso la casa comunale di Torinio,ai sensi dell’art. 143 c.p.c.,come si rileva dalla
relazione finale redatta dall’ufficiale giudiziario in data 23.5.2007.
Tale notificazione,conforme ai dettami di cui all’art. 145 c.pc.,secondo cui la notificazione
alle società va eseguita nella loro sede,o in mancanza,presso la persona che ne ha la
il/
rappresentanza (v.,tra le altre,Cass Y8649/11,conf.5283/89),con possibilità,in ultima ipotesi,di
di
V

04c142, I 144

4 2,

3

addetto all’Ufficio Notifiche presso la Corte d’Appello di Torino, e dall’attestazione della

eseguirla a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c. (disposizione quest’ultima che è stata
correttamente osservata,in considerazione della obiettiva irreperibilità del liquidatore,legale
rappresentante della società,contumace nell’ultima fase del

giudizio di merito),ha

comportato ai sensi degli artt. 285,326,330 c.p.c,la decorrenza del termine “breve”

per

l’impugnazione ex art. 325,co. 2,c.p.c,essendo stato il ricorso proposto in data 28.5.2008,ben

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile,con conseguente condanna delle
ricorrenti alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del
giudizio in favore delle controricorrenti,in misura di complessivi E 3.200,00,di cui 200 per
esborsi,oltre accessori di legge.
Coslispjn Roma il 23 gennaio 2014.
Il Presidente

oltre il sessantesimo giorno successivo al 23.5.2007.

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