Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4576 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2317/2010 proposto da:

COMUNE DI MERCOGLIANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo

studio dell’avvocato NATELLIS IRENE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMEO Ferdinando, giusta Delib. Giunta Municipale 7

agosto 2009, n. 231 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI N. 14, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FAMIGLIENTI Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO DEL FABBRICATO DI (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARMELLINI N. 55, presso la famiglia BALDASSARRE – D’AMORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO MUSTO, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI N. 14, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FAMIGLIETTI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1127/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/02/0, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Caterina Mele, (delega avv. Giuseppe Famiglietti),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata presentata relazione che, emendata da errori materiali, di seguito si riproduce.

“Con sentenza del 19/2/2009 la Corte d’Appello di Napoli, rigettato il gravame in via incidentale proposto dal Comune di Mercogliano e in accoglimento di quello in via principale proposto dal Condominio (OMISSIS) riformava l’impugnata decisione del Tribunale di Avellino e per l’effetto condannava il primo al pagamento, in via solidale con il Comune di Avellino, in favore del secondo della somma di Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni provocati all’immobile condominiale da esondazioni di fogna comunale, oltre ad interessi e rivalutazione, nonchè alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Mercogliano propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Avellino ed il Condominio (OMISSIS), il quale ultimo propone altresì ricorso in via incidentale sulla base di unico motivo, cui resiste con controricorso il Comune di Avellino.

Con il 1^ motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo denunzia omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ motivo denunzia omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942, art. 24, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4, 5 e 6, D.M. 24 novembre 1990, n. 394, artt. 4, 5 e 6, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso principale e quello incidentale dovranno essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, i quesiti recati dai motivi con i quali si denunziano vizi di violazione di norme di diritto risultano tutti formulati in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotati da genericità e mancanza di decisività, privi di riferibilità al caso concreto in esame, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivi come nella specie altresì carenti di autosufficienza (cfr.

in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

I motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione non recano invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente principale non ha presentato memoria, che è stata invece prodotta dal ricorrente in via incidentale Condominio (OMISSIS) e dal controricorrente Comune di Avellino;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dal ricorrente incidentale Condominio (OMISSIS) nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati quesito e motivi;

ritenuto che i entrambi ricorsi debbono essere dichiarati pertanto inammissibili;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Avellino, seguono la soccombenza, laddove, attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le altre parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna il ricorrente in via principale Comune di Mercogliano al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Avellino, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Condanna il ricorrente in via incidentale Condominio (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Avellino, che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le altre parti.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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