Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4576 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33155-2018 proposto da:

IMMOBILIARE CREDIT SECURITIZATION SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE, 26, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2626/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Immobiliare Credit Securitization s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ICI relativo al 2011 relativamente ad un immobile di cui a contratti di locazione finanziaria stipulati in qualità di concessionaria con le concedenti Mercantile Leasing s.p.a. – Lucat s.p.a. (ora Unicredit Leasing s.p.a.) e Italcase Network s.p.a. sostenendo che i contratti sono stati risolti e che le concedenti provvedevano al pagamento ICI sia in acconto che a saldo addebitando gli importi ad essa ricorrente con fattura a titolo di rivalsa;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della contribuente, affermando, da un lato, che manca ogni prova dell’avvenuto pagamento, che doveva essere comunicato all’ente impositore, e dall’altro che il contratto di locazione finanziaria si perfeziona al momento della consegna dell’immobile e quindi la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario al momento della consegna dell’immobile e torna al locatore quando l’immobile gli viene riconsegnato, attività quest’ultima che non risulta provata; la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre Roma Capitale si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, nonchè dell’art. 1180 c.c. in quanto era stato documentato che il contratto di leasing era stato risolto e che l’imposta era stata versata, per effetto dell’avvenuta risoluzione, dalle stesse società di leasing proprietarie dell’immobile, pur se quest’ultime non avevano comunicato che l’avvenuto pagamento era stato effettuato non in proprio ma per conto della ricorrente;

considerato che, in tema di ricorso per cassazione:

il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016);

è inammissibile il ricorso con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

ritenuto che il ricorso – fondato su una lamentata violazione di leggi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – è inammissibile perchè non coglie le rationes decidendi poste alla base della sentenza della CTR e pone un problema di diritto che presupporrebbe una situazione di fatto diversa da quella descritta dalla CTR, dal momento che quest’ultima ha affermato – quale prima ratio decidendi – che manca ogni prova dell’avvenuto pagamento, che doveva essere comunicato all’ente impositore, e dall’altro che il contratto di locazione finanziaria si perfeziona al momento della consegna dell’immobile e quindi la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario al momento della consegna dell’immobile e torna al locatore solo quando l’immobile gli viene riconsegnato, attività quest’ultima che non risulta provata, mentre il ricorrente dà per presupposto che il pagamento sia avvenuto e non si pone il problema, che costituisce una seconda e autonoma ratio decidendi, dell’assenza di prova della mancata restituzione dell’immobile dal locatario al locatore;

ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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