Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2018, (ud. 10/01/2018, dep.28/02/2018),  n. 4575

Fatto

Management’s World S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Logical Net S.r.l. onde ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di servizi telefonici – con richiesta di portabilità – stipulato con la prima, e ha chiesto l’indennizzo contrattuale, lo storno di alcune fatture nonchè il risarcimento dei danni subiti, anche in conseguenza del ritardo con il quale era stato attuato il rientro della propria linea telefonica presso l’originario operatore Telecom Italia S.p.A., con conseguente temporanea sospensione del servizio di telefonia.

Le domande sono state dichiarate improponibili dal Tribunale di Milano, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata l’improcedibilità delle domande di indennizzo e di storno fatture, ha condannato in solido Wind Tecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. al pagamento di un risarcimento pari ad Euro 20.000,00.

Ricorre Telecom Italia S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Resistono con distinti controricorsi Management’s World S.r.l. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione della L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Improponibilità della domanda risarcitoria formulata da Manas in difetto di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom competente (quale condizione di proponibilità dell’azione)”.

Il motivo è fondato, per quanto di ragione.

Il tentativo di conciliazione obbligatorio di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11, ed al relativo regolamento di procedura (Delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), non è affatto escluso per le domande risarcitorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015, Rv. 638157 01, riguardante proprio una domanda risarcitoria; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011, Rv. 619043 01).

La mancata previsione della competenza del Corecom a decidere la controversia sul maggior danno liquidabile, su richiesta delle parti (che secondo la sentenza impugnata si desumerebbe dall’art. 19, comma 5, della citata Delibera 173/07/CONS), non può incidere sull’estensione dell’ambito di applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, della legge, regolato dagli artt. 4 e ss. della medesima Delibera (“Capo II – Tentativo obbligatorio di conciliazione”) e non dagli artt. 14 e ss. (“Capo III – Definizione delle controversie”).

Del resto la L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, prevede semplicemente un tentativo di conciliazione obbligatorio per tutte le “controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro”, senza alcuna limitazione, e quindi non esistono motivi per escludere dal suo ambito di applicazione le domande risarcitorie conseguenti alla violazione dei rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio (esclusione che tra l’altro finirebbe per vanificare la stessa ratio della previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio, dal momento che nella materia in esame il risarcimento è generalmente l’oggetto principale delle domande che vengono proposte dagli utenti, e a volte l’unico).

Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione soprattutto in base al nuovo testo dell’art. 3, comma 1, della Delibera 173/07/CONS, che prevede espressamente solo una temporanea improcedibilità – non si può però ritenere condizione di proponibilità della domanda, come preteso dalla ricorrente, ma costituisce solo una condizione di procedibilità di essa, ed impone al giudice (anche di appello) di fissare alle parti un termine per il suo esperimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015, Rv. 638157 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17480 del 02/09/2015, Rv. 636797 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011, Rv. 619043 – 01).

Poichè nella specie l’ordinanza con la quale era stato assegnato il suddetto termine risulta revocata dalla stessa corte di appello, e quindi il termine stesso non si può ritenere effettivamente assegnato alle parti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perchè la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto sopra enunciati (di modo che, ove necessario, si possa provvedere eventualmente ad assegnare nuovamente il termine già assegnato e poi revocato).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. o dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Errata pronuncia in ordine all’accertamento di una responsabilità di Telecom Italia spa (in realtà insussistente)”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Errata o omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata da Telecom Italia nei confronti di Wind Telecomunicazioni”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 112c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (fatto decisivo). Omessa pronuncia/motivazione/apparenza della motivazione in ordine alla domanda di accertamento e determinazione del concorso di responsabilità da ascriversi in capo alla società attrice in primo grado”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Non risarcibilità del danno in assenza di prova della sua esistenza – Preclusione all’applicazione del criterio equitativo”. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al merito della controversia, devono ritenersi assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo.

3. E’ accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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