Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4575 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 2379-2007 proposto da:
MIN INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., PREFETTURA
UFF TERRITORIALE GOVERNO CROTONE IN PERSONA DEL
PREFETTO P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –

2014
contro

246

GALLINA ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 260/2006 del GIUDICE DI PACE di

Data pubblicazione: 26/02/2014

CROTONE, depositata il 24/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Interno e l’UTG di Crotone propongono ricorso per cassazione
contro Gallina Antonio, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza
del GP di Crotone del 24.2.2006, che ha annullato il verbale n. 456579611 2004
bis n. 2453296 dei CC di Crotone del 27.10.2005 ed il conseguente fermo

minimo e massimo della sanzione.
I ricorrenti lamentano, col primo motivo, violazione degli artt. 202 III e 216 VI cds
perché la fattispecie per cui è causa esclude il pagamento in misura ridotta e la
sanzione deve essere determinata dal Prefetto a seguito della trasmissione del
verbale e col secondo motivo violazione degli artt. 112 cpc e 383 reg.es cds perché
si rileva di ufficio l’omessa indicazione della norma.
Le censure meritano accoglimento.
La mancata indicazione del minimo e del massimo nel verbale sono irrilevanti
rispetto ad una sanzione che dovrà essere applicata dal Prefetto al quale possono
essere formulate le deduzioni del caso ed il cui provvedimento è impugnabile nei
modi di legge.
Donde nessuna violazione del diritto di difesa.
Non risultando altri motivi di opposizione si impone la cassazione senza rinvio
della sentenza impugnata, non dovendosi procedere a( ulteriori accertamenti in
fatto, con pronunzia nel merito e condanna alle spese di controparte,
limitatamente al giudizio di legittimità, in mancanza di riferimenti a spese del
giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’opposizione.

amministrativo per violazione dell’art. 216 VI cds per omessa indicazione del

ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere
rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte
vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 17.12.2013
Il Consigliere est’

Il Presidente

CORTE SUPREIVIA.91
CASSAZIONE
Si attesta la regktr.azione
presso

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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