Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3626/2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Italcei srl in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, depositata il 16 dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

Udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso affidato a un unico motivo, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello proposto dall’amministrazione fiscale, ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale, la quale aveva accolto il ricorso proposto da società contro il provvedimento di diniego del rimborso di un credito Iva relativo all’anno di imposta 2000, fondato sulla mancata presentazione del “modello VR” e sul superamento del termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, presupposti ritenuti entrambi non necessari dai giudici di merito nel caso di specie, peraltro caratterizzato dalla intervenuta cessazione dell’attività.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38-bis e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. Secondo la ricorrente, la presentazione del modello VR – contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale – costituisce un adempimento indispensabile in tutte le ipotesi di rimborso IVA e non una mera irregolarità formale priva di conseguenze (Cass. n. 18920 del 2011; n. 21053 del 2005; n. 1935 del 1999). Pertanto, prosegue la ricorrente, in difetto della presentazione del suddetto modello, il diritto di richiedere il rimborso Iva rimane soggetto al termine biennale di decadenza a decorrere dal pagamento ovvero se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultimo periodo. Diversamente la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto idonea l’istanza presentata secondo diverse modalità, in particolare la compilazione dell’apposito rigo, nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno di attività del rigo, “importo di ci si chiese il rimborso”, facendo decorrere da essa il termine di prescrizione.

Il motivo è infondato. Fino al periodo d’imposta 2009 (dichiarazione IVA/2010) i contribuenti che intendevano chiedere il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale erano tenuti alla presentazione di un distinto modello, denominato “Modello VR”, che doveva essere presentato in duplice esemplare direttamente all’agente della riscossione competente territorialmente, a partire dal 1 febbraio e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata. Dalla mancata presentazione di tale Modello VR gli Uffici facevano discendere la non spettanza del diritto al rimborso, conferendo, quindi, alla presentazione del modello carattere “costitutivo” del diritto al rimborso, anche qualora, come avvenuto nella fattispecie all’esame dei giudici tributari di Udine, il contribuente avesse presentato, nei termini, una corretta dichiarazione annuale, esponendo nel quadro VX (o RX di UNICO) la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta.

Tuttavia la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, salvo isolate pronunce, non ha trovato l’avallo della giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidatasi nel senso che la domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro che riguarda la richiesta di rimborso del credito (sia essa la dichiarazione annuale Iva e o il modello Unico), mentre la presentazione del modello di rimborso (“Modello VR”) costituisce solo il presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per iniziare il procedimento di rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita ulteriore domanda, non può più ritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (che incide sui soli crediti Iva non chiesti a rimborso in dichiarazione e pur sempre suscettibili di rimborso), bensì al termine di prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. 20039 del 2011; Cass. 6986 del 2014; Cass. 4145 del 2016).

Nel caso deciso, il giudice di merito ha accertato che il contribuente, con la dichiarazione annuale 2001, aveva chiesto il rimborso dell’importo dell’anno precedente 2000 risultante a suo credito nell’anno, mediante la compilazione di rigo “importo di cui si chiede il rimborso”.

Il riscontro di tale manifestazione volontà, costituente formale esercizio del correlativo diritto, ha messo naturalmente fuori gioco il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2; con la conseguenza che la successiva formale istanza di rimborso, proposta il 18 ottobre 2005, per il credito relativo all’anno 2000 è ampiamente tempestiva riguardo al termine di prescrizione decennale, operante con riferimento al credito Iva.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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