Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30981-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GIS MARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2133/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

l’Agenzia delle entrate di Roma impugnava la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società contribuente notificando l’atto d’appello con raccomandata del 20 ottobre 2016 all’indirizzo della parte appellata, in (OMISSIS), sede della società, e non presso il domicilio eletto nell’atto introduttivo, presso lo studio del Dott. Forte Nicola, a Fiumicino a via Fonteiana e neppure presso il domicilio del nuovo difensore, d.ssa Simona Baseggio, a Fiumicino, via Aurelia n. 2849/G;

la parte appellata non si costituiva nel giudizio di appello;

la Commissione Tributaria Regionale, nel rilevare che l’Ufficio non ha provveduto a notificare correttamente il proposto appello, dichiarava lo stesso inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e 17 per aver la CTR errato laddove ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Ufficio per essere stato notificato alla parte personalmente e non presso il domicilio da questa eletto in primo grado;

considerato che secondo questa Corte:

qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l’atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall’art. 145 c.p.c., comma 1, ossia al “rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”, tra i quali non è, pertanto, compreso il “familiare convivente” del legale rappresentante dell’ente, sicchè è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo (Cass. n. 8472 del 2018);

nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un’elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario – cfr. Cass. n. 1528/2017, Cass. n. 3795/2016, Cass. n. 3746/2000 (Cass. n. 11852 del 2018);

considerato che la stringata motivazione della sentenza della CTR spiega solo che la notifica è avvenuta con raccomandata presso la sede della società appellata, senza però precisare chi abbia ricevuto la raccomandata;

ritenuto che la sentenza della CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha apoditticamente ritenuto che l’appello fosse inammissibile per la sola circostanza, di per sè non decisiva, che l’appello sia stato notificato presso la sede della società e non nel domicilio da quest’ultima eletto, senza però specificare chi abbia ricevuto materialmente la raccomandata;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2Q19.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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