Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. III, 19/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30626-2019 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato JACOPO LUIGI ALLEGRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZ

INTERNAZ ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1254/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

p.. – Il ricorrente, E.P. è cittadino nigeriano, dell’Edo State.

Racconta di essere fuggito dal suo paese dopo aver rifiutato di aderire alla setta “Jurist”, alcuni membri della quale, proprio per questo suo rifiuto, lo avrebbero minacciato e poi stuprato, come è consuetudine in caso di rifiuto di adesione, data l’omosessualità che caratterizza gli appartenenti a quel sodalizio.

Alcuni suoi compagni di studio hanno invece avvisato la madre della sua adesione alla setta e quest’ultima ha riferito la cosa al capo del villaggio. Il ricorrente, a causa della riprovazione che ne è seguita, e per timore di incorrere nelle gravi sanzioni (anni di reclusione) previste per gli omosessuali in Nigeria, è dunque fuggito.

Giunto in Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

p.. -La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto.

E. ha fatto ricorso all’autorità giudiziaria, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno confermato il rigetto delle sue richieste.

Ora E. ricorre con un solo motivo. In costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello conferma il giudizio di inverosimiglianza del racconto, che sia il Tribunale che la Commissione territoriale avevano già espresso.

I giudici di appello ritengono inverosimile la vicenda, per almeno due ragioni: la prima è che le fonti di conoscenza sulla situazione nigeriana riferiscono, si, di riti violenti di iniziazione, ma limitano i casi di stupro ai danni delle donne e non degli uomini.

La seconda è che se è vero che in Nigeria l’omosessualità è gravemente punita, è altresì vero che la sanzione attinge gli atti consenzienti, dunque le pratiche omosessuali tra consenzienti, e non già le vittime di abusi omosessuali.

p..- Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso che attiene al solo capo di sentenza relativo al rigetto della protezione umanitaria.

Denuncia erronea applicazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6.

Egli ritiene che la corte ha mancato nel valutare adeguatamente la situazione della Nigeria, trascurando gli elementi che egli aveva fornito circa il clima di violenza e riprovazione morale verso gli omosessuali, ed in particolare di inaffidabilità del sistema giudiziario, nonchè la difficoltà di rintracciare ad anni di distanza chi potesse testimoniare a suo favore.

p.. – Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

Il ricorso non coglie la ratio della decisione impugnata. La corte di appello infatti non contesta che l’omosessualità sia una condizione repressa in forma grave in Nigeria, con la reclusione ed anche con la censura sociale.

Tuttavia, ritiene da un lato, inverosimile il racconto del ricorrente (circostanza non adeguatamente smentita) in quanto le fonti Coi testimoniano di stupri di iniziazione ai danni di donne e non di uomini, ma soprattutto osserva come la repressione dell’omosessualità attinge, per l’appunto, gli omosessuali e non già le vittime di stupri omosessuali, che il ricorrente assume di avere subito.

Con la conseguenza che la contestazione circa l’erroneo apprezzamento della situazione in Nigeria, ossia la sottovalutazione del clima giuridico e sociale che penalizza gli omosessuali non è rilevante, non avendo la corte negato la violenza pubblica e privata verso quella categoria.

Piuttosto il ricorso difetta di una precisa confutazione del giudizio di inverosimiglianza del racconto nonchè di una precisa confutazione della vera ratio della sentenza, ossia l’assenza di ripercussioni per chi, non essendo omosessuale, afferma di essere stato vittima di uno stupro.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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