Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4575 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13517/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio

Sportelli, con domicilio eletto presso la Federazione Autonoma

Bancari Italiani (F.A.B.I.) in Roma, via Tevere n. 46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 87/22/12, depositata il 26 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2019

dal Consigliere Dott. Cataldi Michele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo il

rigetto dell’unico motivo;

udito l’Avv. dello Stato Bruno Dettori per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M. ha presentato all’Agenzia delle Entrate domanda di rimborso dell’importo di Euro 2.747,13, deducendo:

1.1. di essere stata dipendente della Banca Commerciale Italiana dall’1 febbraio 1974 all’1 aprile 2003;

1.2. di aver chiesto, cessato il rapporto lavorativo, al Fondo pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana la liquidazione, in forma capitale, delle spettanze maturate durante il periodo d’iscrizione;

1.3. che, quanto alle spettanze relative ai contributi obbligatori versati al predetto Fondo sino al 31 dicembre 1994, il 4% dell’importo annuo in denaro, al netto dei contributi obbligatori per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto andare esente da tassazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2, nel testo vigente ratione temporis;

1.4. che invece il Fondo, quale sostituto d’imposta, sommava anche la quota esente alla base imponibile, assoggettandola pertanto all’imposizione fiscale;

1.5. che pertanto la contribuente aveva diritto alla restituzione dell’importo corrispondente all’imposta calcolata sulla quota esente, indebitamente trattenuta e versata all’Erario dal Fondo.

2. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la contribuente ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, che lo ha rigettato, ritenendo che l’Ufficio avesse provato, attraverso una dichiarazione proveniente dallo stesso Fondo, che i contributi obbligatori in questione erano stati versati dalla Banca, e non dalla dipendente.

3. Contro la sentenza di primo grado, la contribuente ha proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che lo ha accolto con la sentenza n. 87/22/12, depositata il 26 ottobre 2012, avendo ritenuto provato, attraverso la produzione di buste paga della dipendente, che l’onere finanziario della contribuzione al fondo era stato interamente sostenuto da quest’ultima.

4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, articolando, come unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 2 (per errore materiale indicato come “comma 6” nel ricorso) D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo, applicabile ratione temporis, vigente sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47; e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto provata l’effettiva contribuzione della lavoratrice alla costituzione del capitale maturato nel fondo pensionistico, nonostante la dichiarazione, proveniente dallo stesso Fondo, dell’applicazione, dall’i gennaio 1955 al 31 dicembre 1994, del cosiddetto incrocio contributivo (pure definito chassè croisè), che escluderebbe il regime di abbattimento fiscale, in quanto i contributi al Fondo sarebbero stati posti a carico del lavoratore solo formalmente, mentre sostanzialmente sarebbero rimasti a carico della Banca, quale datore di lavoro.

4.1. Infatti, secondo tale ricostruzione, il meccanismo di incrocio contributivo imputava formalmente alla Banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e, sempre formalmente, al lavoratore il contributo obbligatorio al Fondo. Pertanto, supponendo la corrispondenza dei due contributi, quello destinato all’I.N.P.S. doveva ritenersi sostanzialmente a carico del lavoratore, in conformità alla previsione legislativa in materia; mentre quello destinato al Fondo doveva considerarsi, per il periodo compreso tra il 1955 e 1994, come posto sostanzialmente a carico della Banca, quindi estraneo all’esenzione pro quota di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2.

5. Resiste con controricorso la contribuente, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Infatti, l’unico motivo formulato dalla ricorrente, formalmente rubricato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non contiene, nella sostanza, l’enunciazione di alcun errore di diritto imputato al giudice a quo nell’individuazione e nell’interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, nè riguardo alla disciplina dell’esenzione parziale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, ed in particolare al presupposto necessario che i contributi pro quota esclusi dalla base imponibile siano a carico del lavoratore; nè riguardo all’attribuzione al contribuente dell’onere probatorio relativo agli elementi costitutivi del diritto all’invocata agevolazione e, quindi, al conseguente rimborso. Su entrambe le questioni, infatti, le argomentazioni della ricorrente e quelle esposte nella motivazione della sentenza della CTR non divergono.

3. Il motivo di ricorso attinge piuttosto, nella sostanza, la ricostruzione, operata dal giudice a quo, del fatto decisivo controverso, ovvero l’accertamento se i contributi al fondo siano stati versati, nel periodo interessato, effettivamente dalla contribuente lavoratrice o dalla banca datrice di lavoro, sia pure attraverso il cosiddetto incrocio contributivo (la cui applicazione effettiva nel periodo controverso e le cui modalità operative, in particolare con riferimento alla posizione della contribuente, costituivano quindi oggetto dell’accertamento in fatto controverso).

4. Il motivo di ricorso formulato dalla ricorrente mira quindi a provocare una rivisitazione del giudizio in fatto effettuato dal giudice di merito, pacificamente inammissibile in questa sede di legittimità. Nè, peraltro, la stessa ricorrente, che non ha formulato un ulteriore motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha comunque specificamente evidenziato vizi della motivazione con la quale il giudice a quo, valutati i documenti prodotti dalla contribuente e la dichiarazione del Fondo prodotta dall’Ufficio, ha ritenuto, in punto di fatto, che la prima ha soddisfatto l’onere probatorio circa la provenienza dal suo patrimonio dei contributi in questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, ed oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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